ASSISTENZA E REALIZZAZIONE DI AGRITURISMI - Consulenze agronomiche ambientali PSR Progettazione stalle perizie

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ASSISTENZA E REALIZZAZIONE DI AGRITURISMI

SOTTOMISURA 6.4
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.
Questa Sottomisura ha tra le sue finalità il sostegno all’agricoltura mediante attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, destinata alla vendita.
A questo scopo, la Sottomisura sostiene investimenti per la creazione, il potenziamento e la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole, e per l’uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la rimuneratività delle aziende agricole attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali tramite due Operazioni alle cui specifiche schede si rimanda:
segnale agriturismo
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segnale agriturismo
segnale agriturismo
segnale agriturismo
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segnale agriturismo
segnale agriturismo
segnale agriturismo
segnale agriturismo21
segnale agriturismo
segnale agriturismo
segnale agriturismo
degustazione vino
segnale agriturismo
piscina
 
segnale agriturismo
 
segnale agriturismo
agriturismo
Agriturismo Cassino
agriturismo
agriturismo
agriturismo
agriturismo
Agriturismo Di Falco
SI RIPORTA DI SEGUITO LO STRALCIO DI LEGGE CHE DISCIPLINA L'AGRITURISMO NEL LAZIO

06 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 -
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Finalità e definizioni
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell'agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.
2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale;
f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e 1' educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Art. 2
(Definizione di attività di agriturismo)
1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230 bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.
3. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
e) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3
(Definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale)
1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
1.bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:
a) l’ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta di cui all’art. 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;
b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;
c) l’attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva, nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;
d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant’altro sia nella volontà del coltivatore compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti”;
2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell’intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona.
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.
4. Le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purchè svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”;
4 bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla l.r. 38/1999
Sezione II
Funzioni e compiti amministrativi.
Disciplina delle funzioni regionali.
Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)
1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l'adozione del piano agrituristico regionale, di cui all'articolo 7;
b) l'adozione del regolamento, di cui all'articolo 9;
c) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 17 e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all’art. 14, comma 3;
d) il tavolo regionale dell'agriturismo, di cui all'articolo 11;
e) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge;
f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
g) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale, di cui all'articolo 14;
h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
i) l'adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all'articolo 28.
j) i bis. La tenuta dell’elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui all’art. 9, comma 1, lettera d);
Art. 5 (abrogato)
(Funzioni e compiti amministrativi delle province)
1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l'adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all'articolo 8;
b) la tenuta dell'elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all'articolo 30.
2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;
b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12;
c) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;
d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
Art. 6
(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 18 e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 17;
b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all'articolo 22.
Art. 7
(Piano agrituristico regionale)
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione) e successive modifiche, in quanto compatibili.
2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:
a) le zone di prevalente interesse agrituristico;
b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
c) le azioni di sostegno all'agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.
3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo
di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 8 (abrogato)
(Piani agrituristici provinciali)
1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all'articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.
2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.
Art. 9
(Regolamento regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta
regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo ed al turismo rurale;
b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a);
c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 12 nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;
e) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
f) i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale;
g) i criteri e le modalità per l'adozione della mappa della ruralità regionale di cui all'articolo 28.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la
classificazione delle aziende agrituristiche monche i criteri e le modalità per la relativa applicazione.
Art. 10 (abrogato)
(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto nonché dell'articolo 19 della citata legge regionale.
Art. 11
(Tavolo regionale dell'agriturismo)
1. E' istituito il tavolo regionale dell'agriturismo, di seguito denominato tavolo,
presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo:
a) il dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato;
b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività del tavolo.
3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.
4. Il tavolo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la
gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale, con particolare riferimento a:
a) programmazione e normativa;
b) formazione e relativi strumenti didattici;
c) soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività;
d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell'offerta dei servizi agrituristici;
e) presentazione dell'offerta agrituristica.
5.1 comuni e le province mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.
Art. 12
(Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del
turismo rurale)
1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all’art. 17 che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell'articolo 34.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.
3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all’art. 7:
3 bis. L’erogazione dei contributi di cui al comma m3 è disciplinata con specifico regolamento approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 13
(Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale)
1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi
dell'articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo dell'attività di agriturismo e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all’art. 7.
2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:
a) nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico;
b) nello studio, nell'allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici;
l'attività produttiva agricola e zootecnica l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.
5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell'erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l'atto dell'organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.
7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche.
8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO
Sezione I
Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo
Art. 14
(Limiti dell'attività di agriturismo)
1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale.
2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l'imprenditore agricolo allega alla domanda presentata in sede di presentazione della SCIA di cui all’art. 18 un diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse.
3. Al fine di sostenere l'attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione.
4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:
a) per l'alloggio, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all'articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti;
c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.
5. E' consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo verificarsi.
6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa.
7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:
a) prodotti propri in misura non inferiore al 35 per cento;
b) prodotti non regionali in misura non superiore al 15 per cento; e) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.
8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali
protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.
9. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l'attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo.
10. Il rapporto di connessione e complementarietà é presunto nel caso di aziende
che:
a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;
b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti.
11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l'uso della cucina domestica.
Art. 15
(Immobili destinati alle attività di agriturismo)
1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, a destinazione urbanistica rurale esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L’utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentita soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell’art. 57 della l.r. 38/1999. Analogamente possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati:
a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d’uso delle’edificio;
b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell’impresa agricola, ubicati esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l’azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità.
1. bis Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo.
2.I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.
4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:


a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;
b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente.
5. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a dieci posti letto.
6. E' consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.
Art. 16
(Norme igienico-sanitarie)
1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all'articolo 9.


Sezione II
Esercizio dell'attività di agriturismo
Art. 17
(Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)
1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo. La direzione regionale competente cura l’iscrizione all’elenco e l’aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all’art. 19;
4. Sono esclusi dall’elenco e non possono presentare la SCIA di cui all’art. 18, salvo che abbiano ottenuta la riabilitazione, i soggetti che:
a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

Art. 18
(Segnalazione certificata di inizio di attività)
1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell’attività agricola comunque denominato del comune o, in assenza dello stesso, all’ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.
2. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell’attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
3. In sede di ricevimento della SCIA l’ufficio comunale competente procede, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all’art. 57 della l.r. 38/1999, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare rifermento ai seguenti dati:
a) Possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del residente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme dell’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, i attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173);
b) Possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche;
c) Sussistenza del rapporto di complementarità tra l’attività agricola e quella agrituristica;

4 Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA comunicano alla direzione regionale gli elementi necessari per effettuare l’iscrizione del soggetto abilitato nell’elenco di cui all’articolo 17 o l’aggiornamento dello stesso.
5 In caso di cessazione dell’attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione scritta entro trenta giorni all’ufficio comunale competente che provvede a trasmettere le comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall’elenco.
6 Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall’elenco.

Art. 19
(Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni)
1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all’elenco di cui all’art. 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità all’attività agrituristica, nella quale si evidenzia la sussistenza dei requisiti di idoneità all’esercizio delle attività.
1) In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990. L’eventuale provvedimento di cancellazione dall’elenco è notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente.
Art. 20
(Obblighi amministrativi)
1. L'esercizio dell'attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell'articolo 22;
b) registrare e comunicare l'arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.

10-11-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 - Parte prima
Art. 21
(Sospensione e divieto di esercizio dell'attività)
1. Il comune competente può sospendere l'esercizio dell'attività di agriturismo
per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20.
2. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire
l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.
3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agrituristico:
a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo;
c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.
Art. 22
(Periodi di apertura e tariffe)
1. L'attività di agriturismo può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristica, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.
Art. 23
(Riserva di denominazione. Classificazione)
1. L'uso della denominazione "Agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, che esercitano l'attività di agriturismo.
2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati:
a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Art. 24
(Vendita e promozione dei prodotti)
1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale.
3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla 1. 59/1963 e dal d.lgs. 228/2001.
Art. 25
(Revoca dei contributi)
1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;
b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;
c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
e) l'attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.
f). In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.
Art. 26 (abrogato)
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province.
Art. 27
(Sanzioni)
1. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:
a) euro 1.000,00, per la prima violazione;
b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della SCIA di cui all’articolo 18, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.
3. La Direzione regionale competente provvede all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1994 n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n,. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE
Art. 28 (abrogato)
(Mappa della ruralità regionale)
1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9.
Art. 29
(Attività del turismo rurale)
1. Sono attività del turismo rurale: (ABROGATO)
a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali.
2. Le attività di cui all’art. 3 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 30 (abrogato)
(Elenco provinciale)
1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un
apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 (Legge regionale 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo).
2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Nonne in materia di agriturismo) relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 36/1997.
3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco provinciale di cui all'articolo 7 della l.r. 36/1997 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 36/1997 purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'articolo 17.

4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo" e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della 1.r. 14/1999, dopo la lettera u bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"u ter) in materia di agriturismo:
1) il tavolo regionale dell'agriturismo;
2)1a ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;
3) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;
4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo;
5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento; u quater) in materia di turismo rurale:
5 bis) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo e la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;
5 ter) La concessione dei contributi per l’esercizio di attività di agriturismo;
5 quater) La vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente
5 quinquies) La tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;
1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;
2) l'adozione della mappa della ruralità regionale".
2. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5 commi, 2 e 3 e nell’articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2 . In particolare, i comuni esercitano le funzioni e i compiti attribuito dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) la vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armenti zio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
b) in materia di agriturismo la SCIA e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe.
3) La Regione favorisce lo sviluppo dell’agricoltura e del mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività anche al fine di sostenere la modernizzazione e la qualità.
4) Fermo restante quanto previsto dalla l.r. 14/2006 rientrano nelle attività multifunzionali, tra le altre, le attività di agricoltura sociale, comprese le fattorie didattiche e le attività di agriasilo e agrinido, le imprese di pescaturismo e ittiturismo, le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche nonché le aziende agricole faunistico-venatorie e le aziende agricole con zone addestramento cani.
5) Per le attività di cui al comma 3 e 4 è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, l’elenco ufficiale del soggetti che svolgono attività multifunzionali, suddiviso in sezioni distinte per tipologie di attività.
6) Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti nelle rispettive materie.
Art. 33
(Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio- ARSIAL" e
successive modifiche)
1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunta la seguente:
"d bis) provvede all'attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento.".

Art. 34
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul fondo di rotazione di cui all'Elenco 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2006).
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 viene istituito un capitolo denominato "Attività concernenti l'agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro promozione e valorizzazione" con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse dell'UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.
Art. 35
(Abrogazione)
1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all'articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.



ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

I  soggetti  beneficiari  per  le  azioni  1)  “Sostegno  alla  plurifunzionalità”  e  2)  Sostegno  alle produzioni tipiche artigianali” sono:

- gli imprenditori  agricoli  ai  sensi  dell’articolo  2135  del  codice  civile,  come  impresa individuale o società agricola;

- i componenti della famiglia  dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui al D.Lgs.
99/2004 .  Per componente della famiglia si intende  il coniuge, i parenti entro il II grado e gli affini entro il I grado.

Per le azioni  3) “Sostegno all’offerta agrituristica”e Azione 4) Sostegno alla produzione di energia  da Fonti Energetiche Rinnovabili  FER. I soggetti beneficiari sono esclusivamente gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, come impresa individuale o società agricola.






ARTICOLO 4






Termini di presentazione delle domande

Le domande di aiuto a valere sul presente bando potranno essere presentate per via telematica a partire dal giorno 02/09/2013 fino al giorno 02/10/2013.

L’inoltro cartaceo dovrà essere contestuale al rilascio informatico ed, in ogni caso, effettuato entro i due giorni successivi alla presentazione telematica della domanda. Rimane fermo che la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e di tutta la documentazione tecnica presentata a corredo della stessa dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico.

Il  presente Bando è pubblicato sul sito del GAL  www.galcastelli.it e sarà affisso presso all’Albo
Pretorio dei Comuni Soci Pubblici del GAL e sul sito della Rete Rurale www.reterurale.it .



ARTICOLO 5

Modalità di presentazione delle domande

Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando il richiedente presenta una domanda di aiuto utilizzando la procedura informatica che l’Organismo Pagatore AGEA mette a disposizione nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), corredata del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo Articolo 8 “Documentazione”

Per la presentazione della domanda è necessario aver preventivamente costituito il Fascicolo aziendale nel rispetto delle modalità e delle indicazioni operative stabilite nello specifico articolo 4 del documento “Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.

Il fascicolo di misura/azione, che il richiedente dovrà compilare si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso e un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo della Domanda di aiuto.



La domanda di aiuto in formato cartaceo e, ove presenti, le relative dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere sottoscritte, a pena di irricevibilità, secondo le modalità previste dall’art. 38 del medesimo DPR, allegando la fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.

La domanda di aiuto, il relativo fascicolo aziendale e tutti gli allegati previsti dal bando devono essere presentati al GAL in duplice copia - di cui una in originale o copia conforme e una copia cartacea e recapitate  a mano, negli orari di apertura degli uffici del GAL, oppure per plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale, presso la sede del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini – Via della Pineta,117 – 00040 Rocca Priora (RM).






La busta dovrà riportare la dicitura “Misura 4.1.3.  311  –  “Diversificazione verso attività non agricole Azione ….”

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

Tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda è scaricabile dal sito ufficiale del GAL, www.galcastelli.it

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il beneficiario, come impresa individuale o società agricola, deve essere:
- titolare di partita IVA;
- iscritto nel registro delle Imprese;
- in regola con i versamenti previdenziali INPS

I soggetti beneficiari dell’azione 3) Sostegno all’offerta agrituristica devono essere iscritti all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006. I giovani agricoltori neo-insediati devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda di aiuto, di aver almeno presentato domanda di iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006. L’iscrizione a detto elenco provinciale dovrà intervenire antecedente al primo pagamento.

Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento  deve essere realizzato in piena coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla misura 311  del PSR 2007-2013.

I richiedenti per accedere al regime di aiuti dovranno dimostrare di essere proprietari  o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni.

Il beneficiario non deve ricadere nelle fattispecie di “soggetto inaffidabile” ai sensi dell’art 13 delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” di cui alla DGR 412/2008 e ss.mm.ii.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o  amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una  delle situazioni suddette.






Il richiedente, inoltre, deve:

- dimostrare, al momento della presentazione della   domanda, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell’iniziativa progettuale che deve essere, pertanto,   “immediatamente cantierabile” ovvero essere nelle condizioni di consentire l’immediato avvio dei lavori. Non sono ammessi interventi solo parzialmente cantierabili;

- garantire  il  rispetto,  per  i  propri  dipendenti,  dei  Contratti  Nazionali  sottoscritti  dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;

- dimostrare   che   l’investimento   proposto   comporta   la   diversificazione   aziendale   ed   è economicamente conveniente. Tale valutazione sarà effettuata sulla base degli elaborati tecnici prodotti in fase di presentazione della domanda di aiuto;

- dimostrare  che  l’investimento  rispetta  la  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

- dimostrare che l’azienda agricola al momento della presentazione dell’istanza di aiuto ha una capacità di impiego di almeno n. 0,50 unità lavorative uomo (ULU).

Le tabelle da utilizzare per il calcolo delle giornate lavorative sono quelle adottate con D.G.R. n.506 del 11 luglio 2008,  pubblicata sul BURL n. 31 del 21 agosto 2008.

Il Gal, in conformità al Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” segnatamente all’ art 25, comma 1 ; effettua verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dal beneficiario presso le autorità competenti ovvero con la richiesta di documentazione integrativa nel corso della fase di istruttoria al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati.



Periodo di non alienabilità dei beni e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Oltre a quanto già previsto dall’articolo 22 delle “Disposizione per l’attuazione delle misure a investimento”, il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 22,  viene prolungato ai 5 anni successivi a decorrere dalla data della decisione individuale di liquidazione del saldo finale.



ARTICOLO 7

Tipologia degli interventi e spese ammissibili






Sono di seguito riportate le  tipologie di intervento e le relative spese ammissibili, distinte per le singole azioni con indicazione delle limitazioni e dei vincoli:

Azione 1) Sostegno alla plurifunzionalità

L’azione comprende investimenti in aziende agricole per lo sviluppo di attività plurifunzionali finalizzate  alla  produzione  di  beni  e  servizi  non  compresi  nell’allegato  I  del  Trattato  ed  in particolare investimenti per:
1.   lo  sviluppo  di  attività  di  utilità  sociale,  con  particolare  riferimento  a  quelle  di  carattere terapeutico, riabilitativo, formativo e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate ed ai servizi per l’infanzia;
2.   lo sviluppo di attività per l’educazione e la didattica sulle problematiche dell’agricoltura e della
tutela delle risorse naturali, del patrimonio culturale ed enogastronomico regionale;
3.   l’attivazione  di  servizi  di  custodia,  pensione,  allevamento,  toelettatura,  addestramento    di
animali domestici e cavalli non da corsa;
4.   lo svolgimento di attività ricreative per una migliore fruizione di beni ambientali, culturali e
naturali anche attraverso la realizzazione e/o ripristino di percorsi tra aziende, piste ciclabili e passeggiate ippiche, percorsi pedonali, percorsi didattico-naturalistici, creazione di aree attrezzate per lo svolgimento di attività turistiche, sportive, naturalistiche, enogastronomiche, anche  destinate  all’agricampeggio,  al  parcheggio  e  alla  sosta  attrezzata  di  caravan  e autocaravan.



Spese ammissibili


Sono ammissibili le seguenti spese:
- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all’impiantistica, destinati o da destinare all’attività plurifunzionale prevista;
- interventi per la realizzazione  di spazi e strutture, diversi e separati dall’abitazione principale dell’imprenditore agricolo,  dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati   all’abbattimento   delle   barriere   architettoniche   per   la   fruizione   di   soggetti diversamente abili purché non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- interventi di  ripristino, adeguamento o  realizzazione di  aree,  strutture e  percorsi  aziendali destinati all’ospitalità, alla recettività ed a fini fisioterapico-riabilitativi in spazi aperti quali: aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all’agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, piscine, piccoli impianti sportivi, percorsi pedonali, ippici e ciclabili (la superficie totale delle aree, strutture e percorsi da destinare alle attività non agricole non potrà essere superiore al 10% della SAT aziendale e comunque non potrà superare i 10.000 mq);
-       investimenti per la segnaletica e la messa in sicurezza delle aree e dei percorsi attrezzati;
-       realizzazione di   ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all’alloggiamento di animali
oggetto dell’attività plurifunzionale o a servizio degli ospiti;






- acquisto o leasing di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.) necessarie e funzionali allo svolgimento dell’attività plurifunzionale oggetto del finanziamento;
- acquisto o leasing con patto di acquisto di attrezzature informatiche, di strumenti innovativi per l’informatizzazione e l’adeguamento tecnologico dell’azienda purché strettamente funzionali
alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato.

Azione 2) Sostegno alle produzioni tipiche artigianali

L’azione comprende investimenti in aziende agricole per l’avvio e/o recupero di attività  artigianali non agricole tipiche del territorio, finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell’allegato I del Trattato ed in particolare finalizzati alla:

1.   promozione delle attività artigianali e commerciali per il recupero e la valorizzazione delle attività di produzione di beni e servizi tipiche della tradizione laziale. Ai fini dell’attuazione della presente azione le attività da finanziare sono comprese tra quelle elencate nell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 25 maggio 2001 “regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”;
2. realizzazione di piccoli impianti per la trasformazione verso prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato;
3.   interventi per introduzione di strumenti innovativi per l’informatizzazione e l’adeguamento tecnologico dell’azienda.




Spese ammissibili


Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all’impiantistica, destinati o da destinare all’attività artigianale prevista;
- interventi per la realizzazione  di spazi e strutture, diversi e separati dall’abitazione  principale dell’imprenditore agricolo,  dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruizione di soggetti diversamente abili purchè non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- il  restauro  o  il  recupero  di  dotazioni  tradizionali  di  rilevanza  rurale  purché  strettamente funzionali all’attività artigianale oggetto del finanziamento;
- acquisto  o  leasing  di  dotazioni  (macchine,  attrezzature,  impianti,  arredi,  ecc.)  purché strettamente funzionali all’attività artigianale oggetto del finanziamento;
- acquisto o leasing con patto di acquisto di attrezzature informatiche, di strumenti innovativi per l’informatizzazione e l’adeguamento tecnologico dell’azienda purché strettamente funzionali
alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato;






Azione 3) Sostegno all’offerta agrituristica

L’azione prevede il sostegno degli investimenti in aziende agricole  per interventi finalizzati a migliorare l’offerta agrituristica, di cui all’articolo 2 della L.R. n. 14/06,   limitatamente alla produzione di beni   e servizi non compresi nell’allegato I del Trattato ed in particolare per investimenti che:

1.   determinano   il   miglioramento   e   la   qualificazione   delle   strutture   utilizzate   all’attività agrituristica;
2.   introducono   innovazioni   aziendali   funzionali   all’informatizzazione   e   all’adeguamento
tecnologico.

Spese ammissibili


L’azione, in conformità anche con la normativa regionale in materia di agriturismo1, comprende le seguenti tipologie di spese ammissibili da destinare ad interventi che migliorano e qualificano le attività di agriturismo così come previste all’Articolo 2 della L.R. n.14/06 (l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti, la somministrazione di pasti e bevande,   la degustazione dei prodotti aziendali nonché per lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e sportive):

- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all’impiantistica destinati o da destinare all’attività agrituristica prevista;
- interventi  per  la  realizzazione     di  spazi  e  strutture,  diversi  dall’abitazione  principale dell’imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruizione di soggetti diversamente abili purché non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- interventi di  ripristino, adeguamento o  realizzazione di  aree,  strutture e  percorsi  aziendali destinati all’ospitalità e alla recettività in spazi aperti quali: aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all’agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic,  piscine,  piccoli  impianti  sportivi,  percorsi  pedonali,  ippici  e  ciclabili  (le  aree  da destinare all’ospitalità e alla recettività degli utenti delle attività agrituristiche non potrà essere superiore al 10% della SAT aziendale e comunque non potrà superare i 10.000 mq);
-       investimenti per la segnaletica e la messa in sicurezza delle aree e dei percorsi attrezzati;
- realizzazione di   ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all’alloggiamento di animali oggetto dell’attività agrituristica o a servizio degli ospiti;
- acquisto  o  leasing  di  dotazioni  (macchine,  attrezzature,  arredi,  ecc.)    purchè  strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agrituristiche di ospitalità e ricezione svolte anche
all’aperto;
-       il restauro o il recupero di dotazioni tradizionali di rilevanza rurale;
acquisto o leasing con patto di acquisto di strumenti innovativi purché strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato.


1 L.R. n. 14/06  e relativo Regolamento attuativo n. 9/07







Azione 4) Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili FER.

L’azione comprende investimenti in aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da FER ed in particolare  per la realizzazione  di impianti  e relative  attività  connesse  per la produzione  di energia elettrica o termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con il limite di 1 megawatt, nonché la realizzazione di piccoli impianti per la produzione e vendita di biocombustibili.

Per  gli  investimenti  che  prevedono  la  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  fotovoltaici  i richiedenti potranno avvalersi dei benefici del “conto energia” così come previsti dal DM 5/05/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2011. In particolare potranno essere richieste percentuali minori di contribuzione sulla spesa ammessa per gli impianti finanziati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del citato DM 5/05/2011.
Per gli investimenti che prevedono la produzione di energia elettrica da biomasse o biogas di origine agricola i richiedenti potranno avvalersi degli incentivi pubblici secondo la cumulabilità prevista dall’articolo  26 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 pubblicato nel So n. 81/L alla Gu 28 marzo 2011 n. 71.
Qualora   dovessero   essere   emanate   nuove   norme   di  natura   comunitaria,   nazionale   o  regionale relativamente a tale materia sarà obbligo del richiedente adeguarsi al nuovo quadro normativo vigente.


Spese ammissibili
Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di investimento per il sostegno ad attività ed interventi per la  produzione  di  energia  da  FER  sono  specificate  nel  documento  allegato  alle  “Disposizioni  per l‟attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.

7.1. Investimenti in natura e acquisto terreni

Gli investimenti in natura come definiti nell’articolo 42 del   documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” sono ammissibili a finanziamento nel rispetto della disciplina e delle condizioni previste nello stesso articolo 42 del richiamato documento di indirizzo procedurale.

L’acquisto dei terreni, in linea e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 37 del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”, è  ammissibile al contributo nei limiti del 10% del costo totale dell’operazione considerata.



7.2. Spese generali

Così come previsto dallo specifico articolo delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” le spese generali quali:
a)  onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali;
b)  studi di fattibilità;
c)  acquisto di brevetti e licenze;






d)  altre spese generali quali  spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali,  parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri investimenti immateriali quali:
e)  acquisizione di know-how;
f)   spese propedeutiche per l’attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l’acquisizione delle
certificazioni di processo e di prodotto,

sono ammissibili   se direttamente  connessi all’iniziativa finanziata e necessari per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali (lettere da a ad f) non può essere superiore al 12% del costo totale dell’investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla sola lettera a) onorari di professionisti.

Nel  caso  di  iniziative  che  interessino  l’esclusivo  acquisto  di  dotazioni,  le  spese  generali, direttamente connesse all’iniziativa finanziata comprensive di onorari professionali, sono  ritenute ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 3% dell’investimento complessivo e con un massimale di Euro 5.000,00 - Iva esclusa.

7.3. Limitazioni e vincoli

Non sono ammissibili spese per :

- interventi di sostituzione, così come definiti all’art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all’applicazione  degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli”   e specificati nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” ;
-       acquisto di beni immobili;
-       acquisto, a qualsiasi titolo di animali e piante annuali e la loro messa a dimora;
- realizzazione di interventi finalizzati per la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
-       gestione dell’azienda agricola;
-       spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
-       spese amministrative e per il personale;
-       realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
-       IVA ed interessi passivi;
-       nel caso di Leasing, i costi connessi al contratto quali la garanzia del concedente, i costi di
rifinanziamento, le spese generali, gli oneri assicurativi;



Non sono ammessi a finanziamento, inoltre, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, fatti salvi gli interventi   da destinare esclusivamente a servizi, ivi comprese le opere di finitura e di impiantistica,  autorizzati ai sensi   dell’art. 15, comma 4) lettere a e b, della Legge regionale n.
14/2006.








7.4. Disposizione generale

Per i criteri di ammissibilità delle spese si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” e ss.mm.ii.



ARTICOLO 8
Documentazione

Alla   domanda di aiuto ed al fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1.   Autocertificazione  relativa  al  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (rif.  Legge
12/07/2006 n. 228), che attesti il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di
INPS, INAIL . Tale requisito, in fase di presentazione della domanda, dovrà essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come anche l’obbligo del rispetto per i propri dipendenti dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Il GAL, ai sensi dell’art 25, comma1 del DL n. 05 del
9/02/2012,   prima dell’autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo)
provvede attraverso proprie richieste e accertamenti alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) del soggetto richiedente.



2.   Elaborati progettuali comprensivi di:

relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico- economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall’investimento proposto. La relazione dovrà essere predisposta secondo lo schema dell’Allegato
2 della Det. n. 1867 del 8/8/2008, pubblicata sul s. ord. n. 108 del BURL n. 34 del 13/09/2008 e
reso disponibile dal GAL nella modulistica a corredo del presente avviso (Allegato n.2).
La relazione dovrà tener conto delle specificità degli interventi di  diversificazione proposti  e
riportare, inoltre, gli anni di vita del fabbricato e il presunto valore dell’immobile prima e dopo la realizzazione delle opere previste nel progetto;

a.   elaborati grafici riportanti l’esatta ubicazione degli interventi programmati, con indicazione della localizzazione delle strutture e degli impianti (se presenti);
b.   computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, nel
caso l’istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegato il quadro analitico degli acquisti programmati;
c.   analisi dei prezzi redatta secondo le modalità previste nelle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”;






d.   scheda tecnico-analitica descrittiva della tipologia dell’attività di diversificazione scelta e/o del relativo impianto da finanziare da compilare secondo il modello predisposto dalla Regione;
e.   altra documentazione inerente il progetto quale: la specifica documentazione fotografica
illustrante la situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione e contratti di acquisto.

Per i dati e le informazioni da rendere note, sia nella fase di presentazione iniziale delle domande di aiuto (ex-ante) sia in quella consuntiva successiva alla ultimazione dei lavori (ex- post), si fa riferimento, in coerenza a quanto già previsto nel presente bando  pubblico, a quanto stabilito nell’articolo 42 “Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura)” del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.

3.   Business-plan, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

• le imprese che inoltrano domande di aiuto con importi di investimento superiori a
50.000,00 euro dovranno presentare il Business Plan redatto utilizzando lo schema predisposto  dalla  Regione  e  disponibile  tra  la  modulistica  riferita  alla  presente
misura sul sito del GAL (Cfr. Modulistica Allegato 3). Per la formulazione del business Plan sono disponibili una opzione semplificata ed una opzione ordinaria, a
scelta del proponente;

• le imprese che inoltrano domande di aiuto con importi di investimento eguali od inferiori a 50.000,00 euro potranno limitarsi a fornire i dati del conto economico all'anno zero ed all'anno +N, utilizzando l'opzione "Business Plan semplificato" imputando in questo unicamente detti dati del conto economico.

• in  ambedue  i  casi  di  cui  ai  precedenti  punti,  il  Business  Plan  Ordinario  o Semplificato  ovvero     il  conto  economico  dell'impresa,  dovranno  essere accompagnati  da una relazione tecnica, formata secondo il modello reso disponibile dal  GAL  (Cfr  su   www.galcastelli.it  :  Modulistica  Allegato  2  )  ,  che  descriva l’insieme dei fattori e delle attività che caratterizzano l’impresa agricola che siano coerenti con le informazioni ricavabili dal bilancio aziendale.


• Il business plan deve essere sottoscritto dal  tecnico incaricato e dal beneficiario ed essere allegato alla domanda di aiuto sia in su supporto cartaceo che informatico.




4.   Preventivi:

a) per l’acquisto di macchine e di attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa   forniti da ditte in concorrenza. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione,






sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale saranno riportate disaggregate le singole voci di costo con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la determinazione dello stesso;

b) per investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, etc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivo di soggetti in concorrenza tra loro. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione. Nel caso non fosse possibile reperire n.
3 offerte occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo aver svolto le necessarie indagini sul mercato, l’impossibilità di individuare altri soggetti fornitori.

Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

L’Amministrazione si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato .

5.   Concessioni,  autorizzazioni,  permessi,  pareri  necessari  in  base  ai  quali  dovrà  essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto.
Per ciò che attiene agli interventi strutturali l’immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:
⇒ Permesso a costruire o D.I.A o S.C.I.A.

unitamente alla dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti,  si attesti  l’immediata cantierabilità dell’iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell’ambito del progetto presentato,  possono essere realizzati con denuncia di inizio attività ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità  dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.

6.   Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:
a)  deliberazione dell’organo competente con la quale:
-  si richiamano:
§   l’atto costitutivo e/o lo statuto,






§ gli  estremi  dell’iscrizione  ai  registri  della  C.C.I.A.A.  nella  relativa  sezione  di appartenenza;
-    si approva il progetto;
-    si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad
adempiere a tutti gli atti necessari;
-    si  assumono  gli  impegni specificati nel  modello unico  di  domanda e  nel  fascicolo  di
misura/azione;
-    si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della
fonte di finanziamento;
-    si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da
normative   regionali, nazionali o comunitarie per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- si dichiara di essere a conoscenza degli obblighi relativi al periodo di non alienabilità e dei vincoli di destinazione

b)  bilanci degli ultimi tre anni o almeno dell’ultimo anno per imprese di recente costituzione, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile  relativa  al  periodo  compreso  tra  la  chiusura  del  bilancio  dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa, quando tale periodo è superiore a 6 mesi.



In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte del GAL di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l’impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto:
-     da società di revisione dei bilanci nel caso in cui l’impresa disponga di bilanci certificati;
ovvero
-     dal presidente del collegio sindacale se presente nell’ambito degli organi societari;
ovvero
-     dal revisore contabile iscritto all’apposito registro nei rimanenti casi;
-    nel caso di cooperative attraverso la presentazione del certificato di revisione.

Nel documento dovrà essere attestato che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o che, a parere del certificatore, non vi sono situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una  delle situazioni suddette.






8.1. Documentazione specifica per azione

1.   Per l’azione 1,  nei casi di attività plurifunzionali di utilità sociale, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata un protocollo d’intesa e/o convenzione con l’ente pubblico di riferimento del servizio che si intende erogare, da cui si deduca l’interesse dell’Ente stesso all’iniziativa.

2.   Per l’azione 1, qualora siano previste attività educative e didattiche, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione - convenzione e/o altro documento - attestante la collaborazione con una o più istituzioni scolastiche.

3.   Per  l’azione 4  alla  domanda di  aiuto  dovrà  essere  allegata la  documentazione integrativa prevista nell’allegato 1 al documento delle “Disposizioni per l‟attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio” denominato “Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

4.   Per le azioni 1) e 2)   nel caso di istanza inoltrata dal componete della famiglia agricola la domanda di aiuto dovrà essere corredata da atto d’obbligo sottoscritto dall’imprenditore agricolo professionale (IAP), utilizzando il modello predisposto dalla Regione.

8.2. Documenti essenziali

Sono ritenuti documenti essenziali, oltre alla domanda di aiuto ed al relativo fascicolo di misura/azione, tutta la documentazione prevista ai precedenti punti   1, 2, 3, 4, 5 oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative e la documentazione specifica per azione (par. 6). La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità della domanda di aiuto.

8.3. Disposizioni generali

Gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4   e 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.

Il GAL può chiedere, secondo le norme del procedimento amministrativo di cui alla legge 8 agosto
1990 n. 241,  integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati  (elaborati progettuali, preventivi, ecc.)  oltre quanto a espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a   quanto stabilito nel   documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”e ss.mm.ii.







ARTICOLO 9
Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale dell’investimento ammissibile;
Per gli interventi finanziati nell’ambito della presente misura sono fissati i seguenti massimali di cui una azienda può beneficiare nell’ intero periodo di programmazione 2007/2013, che potranno essere
raggiunti con un massimo di numero due piani di investimento:

- € 1.000.000,00 per il costo totale dell’investimento ammissibile

- € 200.000,00 di contributo pubblico.

In  ogni  caso  qualsiasi  aiuto  concesso  ai  sensi  della  misura  311  deve  essere  conforme  al Regolamento “de minimis” n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d‟importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006. Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici percepiti nell’arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;

I livelli di aiuto erogabili sono distinti in funzione della tipologia di investimento e del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

Interventi strutturali
% Altri tipi di investimento
%
Imprenditori in zona svantaggiata (3) 45 40
Imprenditori in altre zone 35 35
In ogni caso, non può essere concesso un contributo inferiore al 20% del costo totale dell’investimento.
Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia elettrica e/o calore da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico, ecc.), al fine di consentire la possibilità di accedere al cosiddetto "conto energia", il tasso di aiuto potrà, su istanza del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito.
I  contributi sono  corrisposti  secondo  le  modalità di  erogazione stabilite  nel  documento delle
“Disposizioni per l‟attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.


ARTICOLO 10

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, inseriti nel PSL Terre di Qualità approvati dalla Regione Lazio e dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio,  di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.







Saranno predisposte distinte graduatorie per ciascuna azione di cui si compone la misura, sino alla concorrenza delle risorse stanziate dalla programmazione finanziaria.

I requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Per  ogni  azione  della  misura  rappresenta  una  priorità  assoluta  l’imprenditore  Agricolo
Professionale

Per rivestire la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ai sensi del D.lgs 29 marzo
2004, n.. 99, occorre che siano rispettati i seguenti parametri: almeno il 50% del reddito derivi dalle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile e che l’imprenditore dedichi a dette attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Ai sensi dell’art. 1 del citato D. lgs
99/2004 nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/99, le condizioni sopra
riportate sono soddisfatte quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25%   da reddito  derivante  dalle  attività  agricole  di  cui  all’art.  2135  del  Codice  Civile  e  quando l’imprenditore  dedichi  alle  attività  agricole     almeno  il  25%  del  proprio  tempo  di  lavoro complessivo.

Il requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) può essere, in fase di presentazione della domanda di aiuto, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. L’Amministrazione si riserva, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 9 delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure a investimento”, con   verifiche incrociate presso altre autorità competenti e/o con la richiesta di documentazione integrativa nel corso della fase di istruttoria, di accertare il possesso del requisito dichiarato.

E' stabilita, altresì, una riserva finanziaria per le zone C e D   pari al 65% per le azioni 1) e 3) e al
55% per l’azione 4) dello stanziamento complessivo attribuito per ogni azione, con riferimento a
ciascuna delle quattro sottofasi temporali previste nella relativa programmazione finanziaria.

Oltre a quanto già specificato nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, viene ribadito che i  requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e/o dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nelle tabelle che seguono sono specificati  i criteri di selezione concernenti le priorità relative di ciascuna azione  in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.










Azione 1 Sostegno alla plurifunzionalità
CRITERI DI SELEZIONE

PRIORITA'
CODICE
CRITERIO DI SELEZIONE
INDICATORE
PUNTEGGIO



PRIORITA' TERRITORIALI
1 PL Aziende ricadenti in Area
C
Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile. Per le aziende ricadenti in aree B il valore dell’UDE è quello risultante dal
business-plan.
24.5

2 PL Aziende ricadenti in Area
D  
28

3 PL Aziende ricadenti in Area
B con UDE <10  
21

4 PL Aziende ricadenti in Area
B con UDE compreso tra
10 e 20  
14

5 PL Aziende ricadenti in Area
B con UDE  compreso tra
20 e 30  
7

ALTRE PRIORITA' TERRITORIA LI


6 PL
aziende  ricadenti  in  siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree del sistema delle aree protette regionali

Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con altre priorità territoriali


3.5


PRIORITA' RELATIVE CONNESSE ALLA TIPOLOGIA  DEGLI INTERVENTI


7 PL Progetto che prevede l'ottenimento  di energia e/o la  produzione  di  acqua calda attraverso l'utilizzazione   di  biomasse o altre fonti energetiche rinnovabili La priorità 7PL e 7PLBis  sono attribuite nel caso
in cui gli investimenti destinati a tale tipologia
di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell’investimento


2.1

7 PL bis Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la cogenerazione
Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con la 7 PL
1.4



8 PL Progetto che prevede la realizzazione    di investimenti   per   lo sviluppo  e/o  l'avvio  di attività di utilità sociale ("agricoltura sociale")

La priorità è attribuita quanto dimostrata con apposita
Documentazione  prodotta dalla struttura pubblica coinvolta nell’iniziativa


17.5
PRIORITA' RELATIVE PER REQUISITI SOGGETTI VI
9 PL
Giovane agricoltore  
7

10 PL
Imprenditoria femminile  
3.5


PRIORITA' RELATIVE




11 PL Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo      di Controllo    (escluse    le aziende "miste" che utilizzano   metodologie   di  




7






agricoltura convenzionale)  
PUNTEGGIO  MASSIMO ATTRIBUIBILE  PER PRIORITA' RELATIVE 70



Set di criteri aggiuntivi del GAL per l’azione n.1



Misura       Azione  Criteri aggiuntivi  Indicatore  Punti  Specificazioni Regione  Lazio


Adesione  formale ai sistemi di qulità del GAL (accreditam ento)
Adesione  formale al sistema  di fruizione integrata del territorio (Terre Ospitali)
Investim enti finalizzati a migliorare  lo svolgim ento di didattica in fattoria in materia di produzioni  tipiche locali
e/o biodiversità


SI / NO  4

SI / NO  4

Per l 'assegnazione del punteggio  si terrà conto della
specificità  degli interventi programmati e del conseguim ento  6
degli obiettivi






311  1


Recupero  delle risorse idriche piovane (> 10% del fabbisogno  aziendale)  ovvero energie rinnovabili  - solare
/termico (> 10 % del fabbisogno  aziendale)  ovvero utilizzo
di energie rinnovabili  fotovoltaico  (> 5 % del fabbisogno aziendale)  ovvero altre forme di riutilizzo  degli scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini energetici  (> 10 %
del fabbisogno  aziendale)




SI / NO  4

Accordi con enti /istituzioni  per attività di didattica  riferite a tem atiche connesse  alla cultura rurale ed enogastronomica locale


Per l 'assegnazione del punteggio  si terrà conto della
specificità  degli interventi programmati e del conseguim ento  5
degli obiettivi



Adesione  a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali riconosciuti  dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)



Adesione  all'organizzazione e/o partecipazione a progetti speciali se docum entato con accordi scritti


Si tratta di adesione o partecipazione a circuiti esistenti e riconosciuti  dalla Regione Lazio e di interesse strategico  per le logiche  di filiera e di territorio.  L'adesione  qualifica
4
maggiorm ente il progetto presentato,  il punteggio  chiaramente
verrà attribuito solo a fronte di documentazione probante l'adesione  a tali circuiti.


Punto vendita aziendale  SI / NO  3
TOTALE  M AX  30





Azione 2 Sostegno alle produzioni tipiche artigianali
CRITERI DI SELEZIONE


PRIORITA'  CODICE  CRITERIO DI SELEZIONE


INDICATORE  PUNTEGGIO



1 AR  Aziende ricadenti in Area C

2 AR  Aziende ricadenti in Area D Aziende ricadenti in siti della


Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi
si applica il principio della prevalenza
finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile

 
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