PSR FEASR, contributi per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, è CHIUSO il bando per il 2017 della Regione Lazio.
REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013
BANDO PUBBLICO MISURA 11
“Agricoltura Biologica”
(art 29 del Regolamento(UE) N. 1305/2013
SOTTOMISURA 11.1- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
SOTTOMISURA 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
INDICE
Riferimenti normativi ............................................................................................................................. 2
Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione ............................................................................. 6
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento .......................................................................................... 6
Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità ................................................................................... 6
Articolo 4 - Soggetti beneficiari............................................................................................................. 10
Articolo 5 - Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata.................................................... 9
Articolo 6 - Documentazione. ………………………………………………………………………………………………………………. 10
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande......................................................... 121
Articolo 8 - Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti ................................................................. 19
Articolo 9 - Valutazione ed istruttoria delle domande) ......................................................................... 22
Articolo 10 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande ............... 25
Articolo 11 - Controlli e sanzioni .......................................................................................................... 27
Articolo 12 Disposizioni generali..................................................................................................................25
Elenco Allegati
Allegato 1 Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni
BANDO PUBBLICO
MISURA 11 “Agricoltura Biologica”
(art 28 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
SOTTOMISURA 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’istruttoria, la selezione, l’approvazione ed il finanziamento delle stesse nell’ambito della Misura 11 – Agricoltura Biologica per le seguenti sottomisure e tipologie di operazione:
- sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
- tipologia di operazione 11.1.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
- sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”
- tipologia di operazione 11.2.1 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015. Annualità 2017.
Articolo 1
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)
Incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l’azienda agricola al metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (CE) N. 834/2007. Il metodo esclude l’uso di “input chimici” di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi, ecc...) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l’adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.
Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno per l’anno 2017 a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologie di operazioni:
11.1.1 - Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica
11.2.1 – Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica
Articolo 2
(Ambito territoriale di intervento)
Nell’ambito di ogni tipologia di operazione, la misura è applicabile sull’intero territorio regionale
Articolo 3
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)
Tutti i requisiti necessari per l’accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).
Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
1. aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.
I beneficiari hanno l’obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al
Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all’allegato XII del Regolamento (CE)
N. 889/2008 e ss.mm.ii. (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).
Informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico
I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente misura con la domanda di sostegno (I° annualità) sono tenuti, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico), ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. E’ tuttavia consentito, all’Organismo di controllo (di seguito OdC) prescelto dall’agricoltore, di effettuare la verifica della conformità alle norme di produzione biologica, salvo specifici provvedimenti di natura ministeriale, non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio informatico). Qualora l’esito della verifica della conformità alle norme di produzione biologica condotta dall' OdC comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l’impegno assunto dall’agricoltore ai sensi della presente misura del PSR 2014-2020 decade.
2. Il beneficiario dovrà inoltre soddisfare entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b):
a) non deve essere terminato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda;
b) il beneficiario non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente l’applicazione del
metodo di produzione biologico, nell’ambito della misura “214” – azione 214.2 del PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05).
Nel caso in cui non si verifichino tutte le condizioni di cui ai suddetti punti a), b) il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica” della sottomisura 11.2.
3) E’ condizione obbligatoria per l’adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.
Piano di coltivazione
L’articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.
Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU
2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, integrata dalla Circolare ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti :
- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà
Domanda in modalità grafica
Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l’Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale grafico di cui all’art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n.
1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul GIS.
Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla presentazione delle
domande di pagamento ancorché presentate in modalità alfanumerica.
Uso oggettivo
In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale.
La circolare Agea prot. N. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di “uso oggettivo”. L’agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.
L’uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) esclusivamente su superfici contigue all’isola aziendale;
b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell’isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell’isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come “uso oggettivo” si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come “uso oggettivo”, in aggiunta e in diminuzione.
I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l’isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell’agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.
Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.
4) la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata
(SAU), deve essere uguale o superiore a 1 ha.
Le superfici di cui al punto 2, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore, in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza dello stesso così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo di impegno.
Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.
Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:
? «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
? «uso»: in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi
dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi
dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato
permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
? «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite
controlli amministrativi o in loco nell’ambito delle misure di sostegno per superficie;
? «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di
informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
? «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel
sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n.
1306/2013;
? «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni
dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.);
? «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola
e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della
pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione
il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
? «UTE»: l’unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità
zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività
economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall’art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;
? «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
? «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
? Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: Per migliorare
l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema
integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità;
? «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
? «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a
punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema
informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
? «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico
(DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
? «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013;
? Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito
con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive
modifiche ed integrazioni. L’Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto;
? Superficie Oggetto d’impegno (SOI) o superficie agricola richiesta s’intende il totale della superficie
richiesta a premio nell’ambito della presente misura, così come desumibile dal modello di domanda
di sostegno/pagamento.;
? «Superficie Agricola Utilizzata (SAU)» si intende l’insieme dei terreni dell’azienda effettivamente
investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni
legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);
? «Superficie foraggera» eleggibile a premio ed utilizzabile per il calcolo del rapporto UBA/ha, si
intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzate per l’alimentazione del bestiame così
come individuate nel “gruppo di colture” A2 di cui al successivo articolo 8;
Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile all’aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.
Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:
Classe o specieCoeff. UBAClasse o specieCoeff. UBACapre0,15Vitelli fino a 6 mesi0,4Becchi0,15Vitelli da 6 a 24 mesi0,6Altri caprini0,15Bovini da 6 a 24 mesi da macello0,6Cervi0,4Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento0,6Daini e caprioli0,25Tori10,02Bovini da 2 e più anni da macello1coniglie madri (fattrici)Bovini da 2 e più anni da allevamento1Lattonzoli suinetti meno 20 kg0,3Vacche da latte1Magroni0,3Altre vacche1Scrofe di peso > 50 kg0,5Pecore> 12 mesi0,15Suini da ingrasso0,3Arieti> 12 mesi0,15Verri0,3Ovini < 12 mesi0Polli da carne0,03Altri ovini di età > 12 mesi0,15Galline ovaiole0,014Equini di età > 6 mesi1Altri avicoli0,03Asini di età > 6 mesi1Altri volatili0,03
Articolo 4 (Soggetti beneficiari)
I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono:
* agricoltori attivi[1] singoli o associati.
[1] Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte
nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.
Articolo 5
(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)
Le operazioni/tipologie d’intervento 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica” e
11.2.1 – “Mantenimento pratiche e metodi di agricoltura biologica” prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.
Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l’anno 2017 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 15 maggio 2017 e terminano il 15 maggio 2022.
In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:
garantire, su tutta la superficie agricola aziendale, la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.
uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii. compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72
del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.)
Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale della condizionalità, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.
Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017
– Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del
26 febbraio 2015 e successive mm e ii.
Nell’allegato 1 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di
controllo
Le superfici foraggere avvicendate e permanenti sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.
Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all’intera superficie aziendale richiesta.
Articolo 6 (Documentazione)
6.1 Documentazione per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento
La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell’articolo successivo, prevede l’utilizzo della modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.
Fatte salve le eccezioni previste nell’ambito della trasmissione della domanda cartacea di cui all’articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell’annualità di impegno
Nel corso dell’annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l’osservanza di alcuni adempimenti.
Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:
6.2.1 Variazioni colturali e di UBA
Qualora, dopo la presentazione della domanda di sostegno/pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi tempestivamente all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali” del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.
Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della
domanda di sostegno/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l’effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.
Articolo 7
(Termini e modalità di presentazione delle domande)
7.1 Modalità di presentazione
La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura- sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.
Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dalle diverse tipologie di operazioni a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo d’impegno così come previsto dall’articolo 5 del presente bando.
La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
La compilazione e la stampa delle domande come anche l’inoltro (rilascio informatico) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’AGEA sul “Portale SIAN”.
I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest’ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall’Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell’autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:
i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presenti Misura - Sottomisura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all’indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:
- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all’Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA), la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l’abilitazione;
- i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
L’oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura “richiesta abilitazione compilazione
domanda PSR” seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali
si chiede l’abilitazione.
La tempistica e le modalità di inoltro della documentazione, di cui al punto precedente, per l’annualità 2017 è stata definita con circolare n. 64592 del 08/02/2017.
L’invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l’obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.
7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande
Domanda iniziale
E’ la domanda di sostegno e pagamento o domanda di pagamento presentata per la campagna 2017 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall’Autorità di Gestione.
Di seguito sono elencate le possibili tipologie di domanda iniziale:
1. Sostegno e pagamento;
2. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
3. Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1);
4. Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3);
5. Trasformazione impegno (Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1);
6. Cessione totale o parziale dell’azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2).
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
E’ possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo “in sostituzione della domanda”. Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.
Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)
Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.
Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.
In caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l’ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.
Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.
Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall’autorità competente.
E’ possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. L’autorità competente esegue l’istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.
Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)
La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L’autorità competente dell’istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.
L’autorità competente dell’istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati
agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Dichiarazione di mantenimento dell’impegno in assenza di domanda di pagamento
Ai sensi dell’art. 47, paragrafo 1 del Reg. UE 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell’impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.
Senza tale dichiarazione l’impegno sarà considerato non mantenuto. La lista delle domande attese non
presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell’impegno, sarà inviata dall’OP Agea, alle Regioni prima dell’istruttoria per le verifiche di competenza.
7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni
La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 15 Maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 : 31 Maggio 2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori
di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013
Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di
25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il 09 giugno 2017 sono irricevibili.
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi
dell’articolo 15” oltre il termine del 31 Maggio 2017 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2017 sono irricevibili.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.
Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)
Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
Inoltro cartaceo della domanda di sostegno/pagamento
La presentazione della domanda cartacea presso l’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per
territorio, firmata in originale corredata del documento di riconoscimento in corso di validità, è richiesta esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti così come individuati nel precedente paragrafo.
La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore ore 16 del giorno 14 luglio 2017
Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente: ADA di Frosinone, Via Veccia, 23 03100 FROSINONE;
ADA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
ADA di Rieti, Via Tavola d’argento, 1 02100 RIETI;
ADA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA; ADA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO
Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di “accettazione” apposto dagli uffici regionali preposti.
L’orario di scadenza per l’inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore ore 16 del giorno 14 luglio 2017, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.
Fermo restando il rispetto della data del 14 luglio 2017, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l’orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.
Sono considerate inoltre irricevibili seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.
La domanda di sostegno/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di sostegno/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell’esito istruttorio.
Per le domande presentate avvalendosi di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno.
Altresì Il CAA è tenuto a trasmettere alla PEC delle ADA (di seguito i relativi indirizzi PEC) entro la data prevista per la scadenza dell’inoltro cartaceo (14 luglio 2017):
1. l’elenco delle domande rilasciate e sottoscritte da ciascun beneficiario per le quali le ADA
provvederanno alla gestione dell’iter istruttorio;
2. un documento informatico (foglio elettronico) contenente, per ogni domanda rilasciata informaticamente, un record che riporta almeno i seguenti campi compilati: codice Agea della domanda, CUAA, denominazione del beneficiario e misura/sottomisura/tipologia di operazione.
La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dai punti 1 e 2 sopra riportati, comporta anche se rilasciate informaticamente, la non ricevibilità delle domande interessate.
Elenco delle PEC per ADA è il seguente:
ADA di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it ADA di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di sostegno siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l’ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell’azienda agricola.
Ove un’azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest’ultimo caso l’agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.
7.3 Ampliamento degli impegni
In conformità con l’art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell’impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.
E’ consentito procedere all’ampliamento dell’impegno, l’estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata. Il beneficiario deve rispettare l’impegno così adeguato per la restante durata dell’impegno originario.
7.4 Trasferimento dell’azienda
In conformità con l’art 47 del Reg. 1305/13 se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito, per il restante periodo.
Il subentrante, inoltre, può proseguire nell’impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un’estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso.
Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell’azienda, il concedente è tenuto a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell’azienda o di parte di essa, comporta da parte del subentrante di inoltrare all’ADA territorialmente competente, l’apposito modello dell’Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l’indicazione relativa al “Cambio di beneficiario”. Resta inteso l’obbligo del subentrante di mantenere l’impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.
7.5 Causa di forza maggiore
In conformità con l’art 47 del Reg. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7.6 Annualità successive
Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l’aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell’aiuto nell’anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell’annualità di riferimento ed un’istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell’impegno.
ARTICOLO 8
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)
La Misura prevede a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario per una delle tipologie di operazione previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie.
Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:
colture annuali - 600 euro/ha colture perenni specializzate - 900 euro/ha
altri usi dei terreni* - 450 euro/ha
* ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti
E’ previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all’articolo 10 del reg. UE di esecuzione n.
808/2014 , distinto per Gruppo di coltura per l’intero periodo di impegno dei 5 anni.
Poiché in applicazione della regolamentazione sopra citata, il periodo di conversione richiede un maggior impegno da parte delle aziende, con conseguenti maggiori costi e minori ricavi, il relativo premio risulta superiore a quello previsto per il mantenimento. Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono differenziati per le due sottomisura e distinti sulla base all’appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti “Gruppi di Coltura”:
Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
Tipologia di operazione 11.1.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
GRUPPO A1) 180 euro/ha
Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
GRUPPO A2) 150 euro/ha
Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.
GRUPPO B) 330 euro/ha
Cereali: Mais e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.) Altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Piante officinali ed aromatiche e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
GRUPPO C) 600 euro/ha
Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Sono escluse le colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;
GRUPPO D) 390 euro/ha:
Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio. GRUPPO E) 800 euro/ha
Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi. GRUPPO F) 320 euro/ha
Castagno da frutto, Noce da frutto.
sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” tipologia di operazione 11.2.1 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”
GRUPPO A1) 160 euro/ha
Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
GRUPPO A2) 140 euro/ha
Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 0,3.
GRUPPO B) 270 euro/ha
Cereali: Mais e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.) Altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
Piante officinali ed aromatiche e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;
GRUPPO C) 500 euro/ha
Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Sono escluse le colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;
GRUPPO D) 330 euro/ha:
Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio. GRUPPO E) 670 euro/ha
Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi. GRUPPO F) 270 euro/ha
Castagno da frutto, Noce da frutto.
Eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili ed aggiornati nell’allegato 2
Per entrambe le tipologie di operazione 11.1.1 e 11.2.1, il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione della misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali”:
10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”
10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale.
Il sostegno previsto è cumulabile con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate” e 14 “Benessere degli animali”.
ARTICOLO 9
(Valutazione ed istruttoria delle domande)
Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande cartacee.
Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la ricevibilità delle domande, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l’acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l’inoltro della domanda cartacea).
Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di sostegno/pagamento:
presentate oltre i termini stabiliti nell’articolo 7 “Termini e modalità di presentazione delle domande”
per il rilascio informatico o per l’inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni
previste per la “presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento”, previste al medesimo
articolo, paragrafo 7.2 “Finalità e Termini di Presentazione delle domande”
non sottoscritte dal richiedente;
presenti sul portale SIAN ma assenti nell’elenco trasmesso dal CAA
9.1 Ammissibilità
Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l’esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell’aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l’ammissibilità delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee.
Non saranno ammissibili le domande:
presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente
Avviso Pubblico;
erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 809/2014
le domande dichiarate irricevibili
I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l’accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.
Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell’ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell’operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.
Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili ivi incluse le irricevibili.
La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di sostegno/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all’archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall’Amministrazione.
Per le domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno) non si procede all’approvazione delle graduatorie di ammissibilità.
Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it
La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione
delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata
all’intestatario della domanda medesima.
Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
? ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
? ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
? ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.
9.2 Istruttoria Automatizzata
Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata che ne determina l’ammissibilità al premio e l’eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell’istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura della Regione.
9.3 Erogazione dei premi
Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base delle risultanze dell’istruttoria automatizzata e laddove necessario dalle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
La liquidazione dell’aiuto annuale, per un massimo di cinque (5) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).
9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite
L’OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
In particolare si ricorda quanto è previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
… omissis …
L’OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l’acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase “istruttoria” di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall’Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.
ARTICOLO 10
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)
Per l’attuazione della Misura è previsto, uno stanziamento per l’annualità 2017 di:
Sottomisura 11.1 – tipologia di operazione 11.1.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica” euro 1.000.000
Sottomisura 11.2 – tipologia di operazione 11.2.1 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” euro 5.000.000
Per l’attuazione della Misura sono, dunque, previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura.
E’ garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell’impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.
Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell’ambito applicativo della misura/sotto-misura.
Le graduatorie saranno distinte per tipologia di operazione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna tipologia di operazione.
Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per le relative tipologie di operazione, l’ammontare complessivo di tali somme residue viene ripartito in maniera proporzionale fra la restante tipologia di operazione, prendendo come riferimento la percentuale dell’ammontare economico richiesto, per la tipologia di operazione e non utilmente collocato in graduatoria, fatta 100 la sommatoria complessiva dei singoli importi precedentemente individuati.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna tipologia di operazione, riportati nelle tabelle che seguono.
Non è previsto il punteggio minimo dei criteri di valutazione
I suddetti criteri di selezione sono quelli di seguito riportati:
Criteri di priorità per la selezione delle domande
11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologicaTIPOLOGIA DI PRIORITA'
ARTICOLO 11 (Controlli e sanzioni)
In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
A riguardo si ribadisce che:
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del
sostegno, ai sensi del regolamento (UE) 640/2014, ed in applicazione del DM n. 2490 del 25 gennaio
2017, comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l’importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;
Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.
ARTICOLO 12 (Disposizioni generali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Con successivi provvedimenti si provvederà ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento.
Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa