BANDO PUBBLICO MISURA 08
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”
(art. 21 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
INDICE
Articolo 1 – Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi
Articolo 2 – Ambito territoriale d’intervento
Articolo 3 – Soggetti beneficiari
Articolo 4 – Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
Articolo 5 – Agevolazioni previste
Articolo 6 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno Articolo 9 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 11 – Provvedimenti di concessione
Articolo 12 – Tempi per l’esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe
Articolo 13 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 14 – Varianti
Articolo 15 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 16 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 17 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli in loco
Articolo 19 – Controlli ex post
Articolo 20 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Informativa trattamento dati personali e pubblicità
Articolo 23 – Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento
Articolo 24 – Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Obiettivi, finalità e descrizione degli interventi
La presente operazione prevede un sostegno ai proprietari e/o ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, favorendo l’adozione di adeguati sistemi di prevenzione e tutela delle foreste da disastri naturali e dagli incendi migliorandone altresì la funzione di difesa idrogeologica.
In particolare, si prevedono investimenti per mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone nelle quali la funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico, investimenti per la salvaguardia e la tutela ambientale attraverso azioni di prevenzione nonché con interventi straordinari da effettuarsi a seguito di disastri naturali.
Inoltre la Misura contribuisce a ridurre i rischi di incendi boschivi associandosi a sistemi di protezione specifici previsti nei Programmi annuali, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n.
353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), al “Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”, approvato con D.G.R. n. 415 del 16 settembre
2011 per il periodo 2011-2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della L.R. 28
Ottobre 2002, n. 39 - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” ed al relativo regolamento regionale del 18 aprile 2005, n. 7, (Regolamento di attuazione dell’art. 36, della L.R.
28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, della Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del
26 febbraio 1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013, del Programma Quadro per il Settore
Forestale (PQSF).
In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:
INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE:
8.3.1.1 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi.
8.3.1.2 Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni, preferibilmente secondo i dettami dell’ingegneria naturalistica, su superfici inserite nel Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.).
quali:
- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti a secco, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di adeguamento funzionale atti a mantenere l’efficienza e la stabilità di manufatti o
sistemazioni delle tipologie sopra indicate;
- interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico della vegetazione sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d’acqua.
8.3.1.2 - Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell’antincendio
boschivo come fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo,
piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per
elicotteri (escluse infrastrutture per l’atterraggio a fini commerciali).
Sono ammissibili a finanziamento:
- Fasce tagliafuoco
La presenza della fascia deve ridurre il rischio di incendio boschivo e diminuire il materiale combustibile, consentendo un pronto intervento di estinzione; inoltre, nel caso di insediamenti, deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.
Le fasce tagliafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selvicolturali selettivi sulla vegetazione esistente:
- diradamento e/o spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all’alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere - latifoglie qualunque intervento volto a favorire l’affermazione delle
latifoglie;
- avviamento ad alto fusto di fasce di profondità media di 10 metri lungo le strade asfaltate ad uso pubblico.
Gli interventi in esame possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell’arco del
periodo di programmazione 2014/2020.
- Viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo
Ai fini del presente Bando la viabilità forestale di interesse AIB (Anti Incendio Boschivo)
comprende:
- le “strade o piste forestali”, intese come strade o piste ad uso aziendale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica - o ad uso pubblico - o con le opere antincendio boschivo (ad es. torrette e punti fissi di avvistamento, laghetti e punti di approvvigionamento idrico; elisuperfici, ponti radio, punti di installazione di impianti di videosorveglianza, ecc.);
- le piste, i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri.
La viabilità sopra indicata non varia la destinazione d’uso del suolo che resta a bosco.
Sulla viabilità sopra indicata, purché collocata nel territorio di Comuni inseriti in zone di rischio incendio “medio, alto, molto alto” (corrispondenti a “medio, elevato e molto elevato” di alcune classificazioni) dal vigente Piano AIB sono ammissibili gli interventi di:
- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale n. 7/2005 (pubblicato sul BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) per le opere permanenti alla voce“ pista forestale” e per quelle temporanee alla voce “sentieri o mulattiere”;
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, consistente nell’esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque (rompitratta, cunette, attraversamenti), alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali, realizzazione di opere accessorie, adeguamento del tracciato per consentirne la percorrenza in sicurezza ai mezzi correntemente utilizzati nelle attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi;
- acquisto e messa in opera di segnaletica, strumenti atti a regolare l’accesso sulla base delle
disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.
- Punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione
Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla realizzazione o all’adeguamento di
invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per uso antincendio boschivo (AIB).
L’invaso deve essere dotato di idonea impermeabilizzazione, in terra tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato ed avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale deve avere una profondità maggiore di 2,5 metri; i serbatoi e le vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra ed avere una capacità non inferiore a 20 metri cubi.
Le opere in esame, inoltre, devono essere dotate di:
- idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo (da dimostrare accuratamente nel progetto);
- idoneo scolmatore o scarico di fondo;
- punto di presa, ben evidenziato e atto a consentire l’adduzione con un tubo di pescaggio minimo
di 2,5 mt;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l’accesso sulla base delle disposizioni di legge e a garantire la messa in sicurezza dei punti di approvvigionamento idrico (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali);
- accesso tramite idonea viabilità, percorribile dai mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi e con piazzale di manovra sul punto di presa.
Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri, la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e, per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo del punto di approvvigionamento, non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d’ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento e le operazioni di pescaggio dell’elicottero.
Per quanto concerne i lavori di adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo, questi devono essere finalizzati a consentire la piena funzionalità delle opere sia per l’approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio AIB.
Gli interventi di adeguamento ammissibili sono:
- ripristino, manutenzione e/o realizzazione di idoneo sistema di adduzione dell’acqua, tale da
garantire il rifornimento anche nel periodo estivo, da dimostrare accuratamente nel progetto;
- svuotamento e ripulitura dell’invaso dai materiali sedimentati sul fondo, per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per
l’avvicinamento, l’allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell’acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l’accesso, sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).
A valle dell’invaso, se l’operazione non determina problematiche e a distanza opportuna, può
essere utilizzata l’acqua in esubero per fini zootecnici.
- Aree di atterraggio per elicotteri
Sono ammissibili gli interventi tesi alla realizzazione di piazzole per l’atterraggio in sicurezza degli elicotteri in servizio AIB. La zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e, per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo esterno della piazzola, non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d’ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento e l’atterraggio degli elicotteri.
Non sono ammesse a finanziamento le infrastrutture per l’atterraggio di velivoli aventi fini
commerciali.
INTERVENTI DI PREVENZIONE:
8.3.1.3 - Interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):
- ripuliture straordinarie dalla vegetazione arbustiva;
- taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcature e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere;
- sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere;
- sfolli e diradamenti in fustaie miste;
- sfollo dei polloni in sovrannumero (ad eccezione del castagno), diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- avviamento all’alto fusto in cedui coniferati con eliminazione o riduzione delle conifere;
- interventi di distribuzione di semi di specie autoctone, raccolte in popolamenti eco-
geograficamente coerenti, all’interno di diradamenti e sfolli di impianti artificiali di conifere.
8.3.1.4 - Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio.
Sono ammissibili i costi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e i costi relativi al mantenimento degli animali nella zona durante la stagione a rischio di incendio quali i costi per:
- realizzazione di punti d’acqua;
- trasporto/spostamento di animali;
- recinzioni mobili anche in funzione anti-predatori;
- mangiatoie;
- ricoveri temporanei.
Il beneficiario deve avere il possesso delle superfici forestali oggetto dell’intervento e del bestiame utilizzato. Sono escluse le superfici boscate in rinnovazione. Non sono ammissibili i costi relativi all’acquisto di animali.
8.3.1.5 - Interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica.
Sono ammissibili gli interventi di:
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali in aree a rischio idrogeologico;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali in aree a rischio idrogeologico;
- ripristino delle fasce parafuoco esistenti attraverso la ripulitura dalla vegetazione arbustiva anche con lavorazione andante, sfalciatura o trinciatura.
La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di passaggio dell’incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza in fase di spegnimento. Nella manutenzione delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l’eliminazione/allontanamento del materiale di risulta, salvo nei casi di trinciatura da realizzarsi antecedentemente all’inizio del periodo di massimo rischio.
8.3.1.6 - Prevenzione della diffusione di funghi, fitopatie e fitofagi ricorrendo a trattamenti specifici al fine di creare condizioni sfavorevoli agli attacchi, o l’introduzione di antagonisti. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- interventi selvicolturali e di diversificazione specifica quali sfolli e diradamenti finalizzati a ridurre eccessive densità nei popolamenti, sistemazioni idrauliche per impedire i ristagni idrici, ecc.;
- uso di antagonisti naturali;
- interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l’impiego di feromoni o altri
prodotti a basso impatto ambientale e/o trappole.
INTERVENTI DI PREVENZIONE VOLTI ALLA CREAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CONTRO INCENDI BOSCHIVI NONCHÉ AVVERSITÀ FITOPATOLOGICHE E PARASSITARIE
8.3.1.7 - Installazione, rinnovo di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica.
Sono ammissibili realizzazioni di ponti radio, antenne di trasmissione e impianti – postazioni radio di nuova generazione (digitale o analogico/digitale) con geolocalizzatore, impianti a circuito chiuso con telecamere ad infrarosso e/o visibile con ottica ad alto fattore di zoom, brandeggiabile o meno, sistemi di trasmissione dei dati in remoto o modalità telefonica e, se necessario, alimentazione fotovoltaica ovvero eolica ai fini esclusivamente antincendio.
Per le operazioni di cui al precedente punto sono ammissibili tutte le operazioni di acquisto di strumentazione, di sistemazione degli impianti, di realizzazione delle piazzole e delle recinzioni dove sono posizionate le antenne, i pali delle telecamere e ogni altro intervento funzionale alla realizzazione della rete (ad esclusione di realizzazione di fabbricati, edifici, ecc.).
Sono ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione o l’adeguamento di torrette di avvistamento, con altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante realizzate con tralicci metallici o in legno (adeguatamente collaudate in merito alla stabilità), rispondenti ai parametri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:
- idonee scale che garantiscano l’accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l’accesso.
Gli interventi finanziabili, in quanto connessi alla realizzazione delle strutture in esame, sono i seguenti:
- sistemazione dell’area, compreso il taglio della vegetazione che impedisca una vista panoramica
del territorio e l’eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata o adeguamenti della struttura della torretta;
- sistemazione della piazzola;
- realizzazione in loco della torretta compreso l’acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.
L’adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell’opera, sia per l’avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.
Sono altresì ammissibili le spese per la realizzazione e l’adeguamento funzionale di punti fissi di
avvistamento, posizionati in luoghi panoramici quali crinali o sommità montuose, campanili o torri civiche, punti panoramici in genere, dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un’ampia visibilità sul territorio circostante.
L’adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità
dell’opera, sia per l’avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.
Gli interventi finanziabili consistono in:
- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell’area di pertinenza del punto di avvistamento,
nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori;
- realizzazione di interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori ai sensi del D. Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
8.3.1.8 - Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica ed abiotica.
Sono ammissibili le azioni di monitoraggio basate su esame visivo dei sintomi di presenza e/o su
indagini condotte, parzialmente o totalmente, con l’ausilio di trappole attrattive per gli insetti, compresi quelli vettori di talune avversità, per gli organismi nocivi di cui alla seguente tabella
inserita nel documento “Attività di monitoraggio di organismo nocivi di interesse forestale nel
Lazio” approvato con Determinazione dirigenziale n. G05902 del 08/05/2017.
Tabella n. 1 Elenco degli organismi nocivi e delle relative zone a rischio fitosanitario
Organismo nocivo
Tipologia di formazione boschiva
Impiego di trappole attrattive
Parametri del popolamento
Zone ad elevato rischio fitosanitarioZone a rischio
fitosanitario medio- basso
Note
Bursaphelencus xylophilus
Monocamus (vettore)Popolamenti di Pinus spp.
pinete costiere e non
Si (per Monocamus)Superficie minima
5 Ha
Comuni: Tarquinia, Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Ciampino
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Formazioni miste con prevalenza di pinacee, ecc
Si (per Monocamus)
Superficie minima equivalente (1) 5 Ha
Gibberella circinata
Pissodes (vettore)Popolamenti di Pinus spp.
pinete costiere e non
Si (per Pissodes)Superficie minima
5 HaComuni: Tarquinia,
Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Ciampino
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Formazioni miste con prevalenza di pinacee, ecc
Si (per Pissodes)
Superficie minima equivalente (1) 5 Ha
Matsucoccus feytaudi
Pinete di Pinus pinaster
Si
Superficie minima
3 Ha
Comuni: Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tarquinia
Il resto del territorio regionaleControlli su
organismi nocivi associati (2)
Xylella fastidiosaFormazioni di Quercus
suberSuperficie minima
1 Ha
Territori provinciali di
Latina e Frosinone
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)Formazioni miste con
prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive
Superficie minima equivalente (1) 5 Ha
Anoplophora chinensis
Formazioni miste con prevalenza di specie arboree sensibili
Superficie minima equivalente (1) 5 HaComuni: Roma, con
esclusione dell’area infestata delimitata con Determinazione
A07172 del 12/07/2012
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Anoplophora glabripennis
Formazioni miste con prevalenza di specie arboree sensibili
Superficie minima equivalente (1) 5 Ha
Comuni: Roma, con esclusione dell’area infestata delimitata con Determinazione
A07172 del 12/07/2012
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Xylosandrus compactus
Quercete, Leccete
Si
Superficie minima
3 Ha
Comuni: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Terracina, Monte S. Biagio, Fondi.
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Formazioni miste con prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive
Si
Superficie minima equivalente (1) 5 Ha
Controlli su organismi nocivi associati (2)
Xylosandrus crassiusculus
Quercete, Leccete
Si
Superficie minima
3 Ha
Comuni: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo, Terracina, Monte S. Biagio, Fondi.
Il resto del territorio regionale
Controlli su organismi nocivi associati (2)Formazioni miste con
prevalenza di specie sensibili comprese piante arbustive
Si
Superficie minima equivalente (1) 5 HaControlli su
organismi nocivi associati (2)(1) Superficie equivalente: nelle formazioni boschive di tipo misto, la superficie equivalente è l’estensione riferita alle sole specie sensibili e che deve essere attribuita attraverso un
adeguato processo di stima, utilizzando il parametro sintetico “superficie unitaria” mq/pianta (es: preso il Leccio come unica pianta sensibile oggetto di controlli e attribuitagli una superficie unitaria di 20 mq/pianta, in un bosco misto di ha 20,0 connotato da una presenza numerica di n. 600 esemplari di leccio, la superficie equivalente sarà data da 600 x 20 = 12.000, ovvero ha 12,0).
(2) Organismi nocivi associati: nei controlli degli organismi nocivi in elenco si deve prevedere un’associazione agli altri in funzione delle specie sensibili presenti. Alcuni esempi:
* in pinete in assenza di P. pinaster, gli organismi da associare sono Bursaphelencus xylophilus e Gibberella circinata, viceversa, in pinete con solo P. pinaster, i controlli devono essere eseguiti su Matsucoccus feytaudi ma anche su Bursaphelencus xylophilus e Gibberella circinata;
* in boschi misti di pino e leccio, devono essere controllati sia gli organismi nocivi delle pinacee summenzionati che gli scolitidi del genere Xylosandrus spp.
Gli esami visivi dovranno essere condotti da personale titolato e qualificato, in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie, forestali e titoli equipollenti.
Il monitoraggio, condotto secondo un adeguato piano di rilievi e attraverso aree di saggio opportunamente georeferenziate, dovrà permettere al soggetto impegnato nel rilevamento, la compilazione di una “scheda di rilevazione” sottoscritta dal tecnico.
Copia delle schede di rilevazione relative alle aree di saggio prescelte e nelle quali i controlli hanno dato esito negativo, deve essere inviata con cadenza mensile, ai seguenti indirizzi e-mail: foreste@regione.lazio.legalmail.it ; servizio.fitosanitario@regione.lazio.it
Qualora dai controlli eseguiti emergano sintomi o anche sospetti circa la presenza degli organismi nocivi oggetto di monitoraggio, l’invio della scheda di rilevazione relativa all’osservazione del sintomo e/o del sospetto di presenza, deve avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di compilazione della scheda stessa, ai seguenti indirizzi e-mail: foreste@regione.lazio.legalmail.it ; servizio.fitosanitario@regione.lazio.it
Il mancato adempimento agli obblighi summenzionati o il ritardo nella trasmissione delle schede, comporta l’irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.
L’indice di rappresentatività delle aree di saggio, in termini di superficie indagata rispetto alla superficie complessiva del bosco oggetto di monitoraggio, è stabilito su valori proporzionali nel numero delle aree di saggio e nella distribuzione spaziale delle stesse aree di saggio. Quando è previsto l’impiego di trappole attrattive per il monitoraggio di insetti le stesse devono essere installate in una o più aree di saggio.
Ogni singola area di saggio si dovrà conformare ai parametri indicati nella seguente tabella:
Tabella n. 2 Parametri per determinazione aree di saggioSuperficie boschiva oggetto di
monitoraggio (Ha)Numero aree di saggio
(n.)Distanza minima tra aree di saggio
(m.)1 – 101 - 37011 - 303 - 515031 - 505 - 715051 Ha – 10010200> 10015200
Al fine di un orientamento al monitoraggio delle avversità biotiche nelle formazioni boschive e forestali del Lazio, è possibile consultare sintetiche schede descrittive scaricabili al sottostante indirizzo web. Nella stessa pagina è altresì presente la “scheda di rilevazione” con annesse le istruzioni per la relativa gestione.
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/121/avversità-nelle-formazioni-boschive-e-forestali-nel-lazio/
ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento
La presente misura prevede l’attivazione nel territorio regionale di interventi che contribuiscono a migliorare la gestione del patrimonio forestale in una nuova ottica di valorizzazione ambientale, economica e sociale e si applica nelle “aree boscate” ovvero nelle “foreste” dell’intero territorio della regione Lazio.
Per rendere funzionali le operazioni è possibile intervenire anche esternamente alle aree boscate per gli interventi di:
a) realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell’antincendio boschivo come fasce tagliafuoco, fasce parafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri;
b) installazione, rinnovo di mezzi, attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica;
c) Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali.
Per “foreste”, ai fini dell’applicazione dei regimi di aiuti previsti nell’ambito della presente misura, si intendono, conformemente al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la definizione “bosco a sughera” di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Non sono considerati boschi, ai fini del presente bando:
a. giardini pubblici e privati;
b. alberature stradali;
c. castagneti da frutto in attualità di coltura;
d. impianti di arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa; la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.
Gli interventi devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale, obbligatori per tutti gli Enti pubblici e per i privati con superficie boscata al di sopra di 100 ha, approvati, esecutivi o presentati per l’iter istruttorio presso le strutture regionali competenti.
ARTICOLO 3
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di ammissione ai benefici del presente bando i soggetti pubblici e privati, singoli o associati o consorziati di seguito elencati, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013:
a. Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
b. Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.
Eventuali soggetti misti pubblico/privati verranno considerati in funzione della percentuale
preminente di partecipazione al “consorzio” stesso.
Nel caso in cui l’azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare richiedano un’azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere attuati direttamente dalla Regione.
ARTICOLO 4
Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
Sono ammessi i costi relativi a:
- Progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per l’esecuzione dei lavori;
- Manutenzione delle fasce parafuoco per un periodo massimo di 5 anni ;
- Acquisto di attrezzature;
- Trasporto e mantenimento del bestiame nelle aree di intervento;
- Progettazione, installazione, gestione e miglioramento delle strutture di monitoraggio.
Non sono ammessi i costi relativi a:
- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve.
Il costo degli investimenti ammissibili o delle iniziative proposte è determinato facendo riferimento ai seguenti prezzari regionali:
- per le opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche - Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2012, n. 412 “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” - pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL n. 41, del 28 agosto 2012;
- per le “opere agricole e forestali” - Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative;
Per l’acquisto di attrezzature è necessario fare riferimento al sopra citato “prezzario delle opere agricole e forestali” (costi di riferimento – aggiornato al 2015) e relativa metodologia di determinazione di cui alla Determinazione n. G04375/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” – sottosezione Procedure attuative”.
Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura, così come meglio specificato all’articolo 8.
Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento.
Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili:
- acquisto di un’attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione con Certificato di origine non anteriore a tre anni dalla data di pubblicazione del bando.
- Acquisto di attrezzature che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
Per l’esecuzione di interventi pubblici forestali, il beneficiario dovrà avvalersi esclusivamente di imprese di utilizzazione boschiva iscritte negli elenchi attualmente conservati presso i Gruppi provinciali Carabinieri Forestali, a seguito dell’assorbimento di funzioni e personale del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi del Dlgs n. 177/2016, nelle more dell’istituzione dell’albo delle imprese della Regione Lazio.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la decadenza dal sostegno e la revoca del contributo concesso, unitamente al recupero degli importi eventualmente già erogati.
Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di cantiere della Regione Lazio, consultabili sul sito:
www.regione.lazio.it>ambiente> ingegneria naturalistica>pubblicazioni
L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale
(articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013).
L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal
beneficiario.
L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR 147/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 187/2017, consultabili al seguente indirizzo http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/procedure_attuative-127/.
Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono
ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali secondo quanto disposto nelle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con DGR 147/2016. . Non sono ammissibili in nessun caso i pagamenti effettuati successivamente alla domanda di pagamento di saldo; le spese sostenute si devono riferire esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione.
Per quanto concerne le spese generali si rinvia all’art. 30 delle sopra citate Disposizioni attuative generali di cui all’Allegato 1 alla DGR 147/2016, nonché al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con Determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020”– Capitolo 5 “Spese generali”, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it
nella sezione “PSR FEARS” -sottosezione “Procedure attuative”. Per il calcolo del massimale
relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto può essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.
Articolo 5
Agevolazioni previste
Tipologia di aiuto
È previsto un contributo in conto capitale sulle spese sostenute ed ammesse a finanziamento. Gli
aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme: anticipi, acconti e saldi.
Intensità di spesa pubblica
L’aiuto prevede un contributo fino al 100 % nel caso di ente pubblico, ridotto fino all’ 80% nel caso
di privati, del costo totale dell’investimento ammissibile.
Per quanto concerne gli interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio, finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali è prevista una distinzione dell’aliquota di sostegno per tipo di beneficiario e per tipo di soprassuolo, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Tabella n. 3 Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuoloGestore /Proprietario
pubblicoProprietario
privatoGestore privato di proprietà
pubblica o privata% contributo latifoglie100%80%60%Prezziario forestale:
utilizzo parametri sintetici o analitici
X
XPrezziario forestale:
utilizzo del parametro analitico
X% contributo conifere100%80%80%Prezziario forestale:
utilizzo parametri sintetici o analitici
X
X
X
Massimali
Per gli interventi finanziati con la presente tipologia di operazione sono fissati i seguenti limiti:
• Euro 25.000,00 quale spesa minima dell’investimento ammissibile a finanziamento;
• Euro 400.000,00 quale limite massimo dell’investimento ammissibile a finanziamento. Il limite minimo e massimo dell’investimento ammissibile a finanziamento è al lordo degli eventuali introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso ritraibile.
Il pagamento per i costi di manutenzione delle fasce parafuoco sarà concesso con periodicità biennale per un massimo di 5 anni, nei limiti del massimale di 700 euro/ettaro, sulla base dei costi sostenuti e rendicontati.
Articolo 6
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di
sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) requisiti per accedere al contributo
- iscrizione all’anagrafe delle aziende e costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 e il relativo aggiornamento.
Nel caso di soggetti che raggruppino più operatori e che non abbiano natura giuridica, l’iscrizione è
obbligatoria per ciascun associato.
Per i soggetti privati, proprietari o gestori di superfici boscate (privati singoli o associati - persone fisiche e/o giuridiche - consorzi di privati, consorzi misti privato/pubblici):
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.
Per i soggetti pubblici, proprietari o gestori di superfici boscate (enti e consorzi di enti)
- non essere in situazioni di dissesto finanziario o, in caso contrario, che sia stato approvato il
piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
b) Condizioni di ammissibilità
In base al tipo di rischio che si intende prevenire con le operazioni per le quali si richiede il
sostegno, come descritte all’art. 1, il contributo è concesso per le superfici ricadenti:
1. in zone di rischio incendio medio, elevato, molto elevato (medio, alto e molto alto) in base alla classificazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” di più recente adozione al momento della domanda, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.2 – 8.3.1.3 – 8.3.1.4 – 8.3.1.5 – 8.3.1.7;
2. in zone a rischio idraulico e geomorfologico come indicati dal “Piano di Assetto Idrogeologico”
di competenza, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.1 – 8.3.1.5;
3. nelle zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie così come individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale in specifici documenti che individuano attività regionali di previsione, prevenzione e difesa, per le seguenti tipologie di intervento 8.3.1.6 – 8.3.1.8.
Il sostegno è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o, in caso di istanza presentata da soggetti privati con aziende di dimensioni superiori ai
100 Ha, da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.
Al fine dell’inserimento nella graduatoria dell’istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 25 di cui al successivo articolo 10 “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie”.
I beneficiari dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché delle attrezzature al momento della presentazione della domanda, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento del saldo.
I requisiti per l’accesso al contributo dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell’ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza dal beneficio con la conseguente restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
c) Impegni e obblighi
Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la riduzione o decadenza dai
benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata dell’intervento a:
1. non richiedere, successivamente all’eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio e recupero delle somme eventualmente già erogate;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del
procedimento, pena la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio ;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammessi nel provvedimento di concessione del contributo, salvo eventuali adeguamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate, pena la revoca totale del contributo concesso nonché l’eventuale recupero delle somme già erogate qualora sia accertata la mancata funzionalità degli interventi realizzati alle finalità e agli obiettivi dell’iniziativa progettuale, il venir meno di priorità o la diminuzione di punteggi attributi in fase di ammissibilità della domanda di aiuto ovvero gli investimenti realizzati hanno comportato una spesa complessiva inferiore al 55% della spesa totale ammessa;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento, pena la decadenza dal beneficio ed eventuale recupero delle somme già erogate;
5. garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità, pari a 5 anni dal pagamento del saldo, il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, nonché delle attrezzature, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura , salvo eccezioni previste in specifici atti regionali, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del
28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
6. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, pena l’applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali definiti dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che saranno eventualmente integrate con successivo atto da parte dell’Autorità di Gestione;
7. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente sottomisura, nei documenti attuativi regionali, nel provvedimento di concessione del contributo, compreso l’obbligo di trasmissione delle schede di rilevazione previste dalla tipologia di intervento 8.3.1.8, secondo le modalità previste al precedente articolo 1 del presente avviso pubblico pena la riduzione del contributo sino all’eventuale decadenza dal beneficio;
8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto al successivo articolo 19, pena la sospensione del pagamento del saldo e, qualora il beneficiario non provveda entro 30 giorni lavorativi , riduzione del 3% dell’importo del contributo;
9. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate;
10. restituire ad AGEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per un periodo di durata non inferiore a 5 anni dal pagamento del saldo, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme già erogate;
12. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o delle attrezzature, pena
il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n.
133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
13. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti, pena il recupero delle somme erogate secondo le modalità definite nell’Allegato I alla D.G.R. n. 133 del 28/3/2017 concernente il Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n.
2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le
misure “a investimento”.
.
Articolo 7
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
Prima della presentazione telematica della domanda di sostegno, nonché per la presentazione delle domande di pagamento, il richiedente deve provvedere obbligatoriamente a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999.
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro e non oltre la data del 29/9/2017 .
I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
I soggetti che intendono aderire al presente bando pubblico devono presentare obbligatoriamente, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando ed entro le ore 23.59 del termine sopra indicato, domanda in modalità informatica con firma elettronica avanzata e, pertanto, devono preventivamente abilitarsi alla ricezione del codice OTP (One Time Password) recandosi
presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ed effettuando la procedura di registrazione.
La domanda di sostegno può essere presentata scegliendo una delle seguenti opzioni:
a) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un Centro Autorizzato di
Assistenza Agricola (CAA);
b) delegando alla compilazione e al rilascio informatico della domanda un professionista in possesso di adeguata qualifica professionale oppure abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale. Per tale opzione il beneficiario deve preventivamente compilare il modulo di delega, scaricabile tramite il portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”;
c) richiedendo direttamente le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno, compilando l’apposito modulo di richiesta di accesso disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertendolo in PDF e firmandolo digitalmente. In aggiunta al suddetto modulo, è necessario compilare e trasmettere anche il modulo di delega, indicando come soggetto delegato il proprio nominativo. I file firmati digitalmente dovranno essere trasmessi via PEC all’indirizzo indicato nei moduli stessi.
La delega (opzione b) deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all’indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno devono essere effettuati mediante apposita modalità informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA), collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma elettronica avanzata dal beneficiario.
Tutta la documentazione prevista all’art. 8 del presente bando, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, deve essere firmata congiuntamente dal richiedente o dal legale rappresentante, in caso di soggetti consorziati o di Enti pubblici, nonché dal tecnico incaricato mediante firma digitale.
Nel caso in cui il documento sia stato prodotto tramite copia per immagine (scansione di un documento originale cartaceo), il beneficiario ha l’onere di custodire l’originale per almeno 5 anni dal pagamento del saldo ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.
La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:
- di aver costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea o nazionale o regionale e che la presentazione di prove false per ricevere il sostegno oppure l’omissione delle necessarie informazioni comporta l’esclusione o la revoca integrale nonché l’esclusione dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo ;
- di essere a conoscenza che le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di Stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico;
- di essere a conoscenza che la presente operazione cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che dovrà accettare riservandosi la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza del fatto che l’Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli a pena di revoca del sostegno richiesto e recupero delle somme eventualmente già erogate;
- di riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l’amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell’obbligo di mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR-Lazio 2014/2020 e che il mancato rispetto di tale vincolo comporta l’applicazione di una riduzione del 5 % del pagamento del saldo;
- di essere a conoscenza che l’accoglimento definitivo della domanda di sostegno, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità;
- di esonerare l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di completare il programma di investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel bando, nei termini
temporali ed alle condizioni fissate nell’atto di concessione;
- di non trovarsi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n.
651/2014, articolo 2, comma 18, o, in caso di enti pubblici, che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di non alienare o rilocalizzare in siti fuori regione gli investimenti oggetto del sostegno, nonché di mantenere il vincolo di destinazione d’uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dal pagamento del saldo del contributo da parte di OP AGEA e che il mancato rispetto di tale vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme indebitamente percepite.
Entro il termine di chiusura del bando, e comunque prima del rilascio informatico, dopo che le domande sono state normalizzate sul portale SIAN, il richiedente può modificare la domanda di sostegno presentata ed i relativi allegati.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”.
La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, a conclusione dell’iter istruttorio da parte della struttura competente, la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l’elenco dei progetti inammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy.
Tale determinazione è pubblicata sul BUR Lazio, sul portale istituzionale http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente e sul portale http://www.lazioeuropa.it. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare,
modificare o annullare il presente Bando pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che, in fase di controllo amministrativo, si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Il mancato riscontro di quanto dichiarato dal soggetto richiedente comporta la non ammissibilità al sostegno.
Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
Articolo 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
La domanda di sostegno deve essere corredata dalla seguente documentazione:
8.1 nel caso di persone fisiche:
a. Relazione Tecnica ed illustrativa dell’intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti;
- le finalità ed i benefici ambientali attesi;
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spesa;
- l’esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture dove dovranno essere collocate le attrezzature oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire
nell’ambito dei criteri di selezione;
- analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all’art. 1, tipologie di intervento
8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.6, attraverso la stima della massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, dimostrative e permanenti, almeno sul 4% della superficie di intervento;
- le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie;
- le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
- la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
- la coerenza e la compatibilità dell’intervento con la pianificazione vigente;
- la coerenza con il Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato, esecutivo o presentato per l’iter di approvazione presso le strutture competenti, ove previsto;
- immagini fotografiche della zona di progetto;
- quanto altro necessario per la comprensione dell’iniziativa proposta.
b. Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l’investimento puntualmente suddiviso per categoria di spese.
c. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione
dell’operazione, se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire.
d. Eventuali preventivi dettagliati dei lavori, o analisi prezzi, in assenza di voci specifiche nei prezzari di cui al paragrafo “Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti”;
e. Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta:
- di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando il titolo di possesso e la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);
- di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d’intervento nel decennio
2007/2016;
- di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite.
f. Dichiarazione a firma congiunta (progettista e soggetto richiedente) in cui si attesta:
- che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, Piano Poliennale di Taglio o strumenti equivalenti (nel caso di aziende aventi dimensioni superiori ai 100 Ha), adottato dal beneficiario è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità;
- che gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile;
- i vincoli insistenti nell’area interessata dall’intervento.
8.2. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative,
oltre alla documentazione sopra prevista ad eccezione dei punti e) e f), è necessario produrre:
a) Deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:
1. l’atto costitutivo e/o lo statuto,
2. gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
La suddetta deliberazione dovrà altresì richiamare i seguenti elementi:
3. l’approvazione del progetto, del suo costo complessivo, del quadro economico di dettaglio, del cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell’area interessata dall’intervento;
4. l’autorizzazione al legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
5. l’assunzione degli impegni specificati nel modello unico di domanda, compreso quello relativo alla copertura finanziaria della quota a carico del soggetto beneficiario;
6. la dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d’intervento nel decennio 2007/2016;
7. la dichiarazione di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando il titolo di possesso, la durata residua (almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo);
8. la dichiarazione di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a
decorrere dal momento del pagamento del saldo, pari ad almeno 5 anni;
9. la dichiarazione che il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (o Piano Poliennale di Taglio), debitamente adottato dal beneficiario, è stato presentato presso la struttura regionale competente ed, eventualmente, già approvato e reso esecutivo, indicando gli estremi di tali approvazioni ed il periodo di validità (solo nel caso di aziende private di dimensioni superiori ai 100 Ha);
10. la dichiarazione che nell’area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
11. la dichiarazione di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
12. i vincoli insistenti nell’area interessata dall’intervento;
13. gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, accompagnata dalla stima degli eventuali introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile;
14. la dichiarazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.
b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
8.3 Nel caso di Enti pubblici è necessario produrre:
a) Relazione Tecnica ed illustrativa dell’intervento che dovrà necessariamente riportare:
- gli obiettivi perseguiti;
- le finalità ed i benefici ambientali attesi;
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spesa;
- l’esatta ubicazione degli interventi programmati con indicazione puntuale delle strutture dove dovranno essere collocate le attrezzature oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso e delle priorità da attribuire
nell’ambito dei criteri di selezione;
- analisi del macchiatico per gli interventi selvicolturali di cui all’art. 1, tipologia di intervento
8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.6 attraverso la stima della massa retraibile sulla base di aree di saggio realizzate ex novo, dimostrative e permanenti, almeno sul 4% della superficie di intervento;
- le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate;
- la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
- la coerenza e la compatibilità dell’intervento con la pianificazione vigente;
- la coerenza con il Piano di Gestione Forestale, o altro strumento equivalente, approvato,
esecutivo o presentato per l’iter di approvazione presso le strutture competenti;
- immagini fotografiche della zona di progetto;
- quanto altro necessario per la comprensione dell’iniziativa proposta;
b) Atti e tavole progettuali, quadro economico generale e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l’investimento puntualmente suddiviso per categoria di spese;
c) Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione,
se già acquisiti e/o elenco di quelli da acquisire;
d) Dichiarazione a firma congiunta (progettista e rappresentante legale) in cui si attesta:
- che gli interventi selvicolturali proposti hanno carattere di macchiatico negativo, e stima degli introiti derivanti dal valore del materiale legnoso retraibile.
e) Deliberazione dell’organo competente con la quale:
> si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell’area interessata dall’intervento;
> si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
> si dichiara di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell’area ove si realizzerà l’intervento;
> si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda;
> si impegna e si vincola sul bilancio dell’Ente la quota di spesa prevista a carico dello stesso.
> si dichiara di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali sulle stesse superfici per la stessa tipologia d’intervento nel decennio 2007/2016;
> si specificano le tipologie dei lavori previsti e si elencano puntualmente tutti i vincoli
insistenti nell’area interessata dall’intervento;
> si dichiara di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della
domanda di sostegno;
> si dichiara, se del caso, che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche come previsto dalla normativa;
> si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
> si dichiara, se del caso, che nell’area di intervento non si è intervenuto con taglio di fine turno negli ultimi 5 (cinque) anni, impegnandosi a non procedere al taglio di fine turno nei successivi 5 (cinque) anni;
> si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
> si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
8.4 Disposizioni comuni a tutti i soggetti richiedenti
Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti sia da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nonché dal soggetto richiedente.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.
Il livello della progettazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere almeno quello “definitivo”, così come specificato dall’art. 23, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa installazione di attrezzature, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali o dei terreni destinati all’installazione di tali dotazioni.
Il progetto è ritenuto cantierabile allorché sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere
o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione.
Qualora l’operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, al beneficiario sono concessi 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Determinazione di ammissibilità a finanziamento, per procedere alla trasmissione della documentazione che attesti la cantierabilità dell’investimento: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni ed, esclusivamente per i soggetti pubblici, oltre quanto sopra elencato, i verbali di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii., tale da consentire l’emissione del provvedimento di concessione.
Nei casi in cui sia prevista la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.
Preventivi:
Per l’acquisto delle attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura, forniti da ditte in concorrenza. I preventivi devono essere indipendenti (forniti da tre venditori differenti), sottoscritti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e devono indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell’IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. Nel caso di beni e/o servizi altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica analisi prezzi nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.
Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’Amministrazione regionale si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.
Articolo 9
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
La struttura regionale competente, al fine di operare un’azione di verifica sull’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nonché del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi inerenti al regime di sostegno, effettua i seguenti controlli amministrativi, in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nonché ai sensi dell’art. 17 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 5 aprile 2016, n. 147.
Controlli amministrativi per l’ammissibilità delle domande di sostegno
Per ciascuna domanda di sostegno è individuato un responsabile del procedimento, che sarà comunicato al beneficiario secondo le modalità indicate agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90. La data di assegnazione al responsabile del procedimento costituisce l’avvio del procedimento.
La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno prevede lo svolgimento di controlli
amministrativi per accertare l’ammissibilità delle domande di sostegno, effettuati ai sensi dell’art.
17 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e
disposizioni attuative generali” approvate con DGR n. 147/2016.
Tali controlli devono garantire la conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria o nazionale o dal programma, prevedere la verifica formale della domanda, la valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese ed accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare la verifica riguarderà i seguenti elementi:
- rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
- rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attributi;
- congruità ed ammissibilità dei costi;
- rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;
- rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
- conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente comunitaria o nazionale o dal programma, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.
Viene, altresì, valutata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni rese ai fini
dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione delle domande.
In caso di documentazione incompleta l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, richiede all’interessato le integrazioni e, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti, che in ogni caso non potrà superare i 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, trascorsi inutilmente i quali la domanda di sostegno verrà considerata rinunciata.
Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo
di realizzazione dell’operazione.
Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:
- presentate da soggetti non aventi i requisiti di accesso richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione regionale;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.
La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di sostegno, sarà comunicata all’interessato ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n.241/1990 con indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Nella fattispecie, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte all’ufficio istruttore competente, che saranno esaminate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria unica regionale.
A conclusione delle verifiche istruttorie da parte del funzionario responsabile con la stesura di apposito verbale istruttorio, una Commissione, nominata con atto direttoriale e composta da funzionari e dirigenti degli uffici regionali competenti, formula la proposta finale di valutazione per l’ammissibilità delle domande di aiuto. Entro i sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, la Direzione regionale Ambiente e Sistemi Naturali, a seguito dell’istruttoria amministrativa sopra descritta, provvederà ad
approvare l’elenco delle domande non ammissibili con la motivazione che ha comportato la non ammissibilità al finanziamento pubblico, e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, sono ammesse a finanziamento e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate per carenze di fondi. Tale atto sarà pubblicato sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del Bando pubblico la Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.
Articolo 10
Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
I requisiti di ammissibilità per l’accesso al contributo pubblico dichiarati nella domanda di aiuto saranno verificati dall’ufficio istruttore e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti. Altresì, i requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ed accertati in fase di istruttoria tecnico – amministrativa per la relativa conferma o, se del caso, per la loro modifica e dovranno essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito dovrà essere verificato che il progetto mantenga la sua posizione utile nella graduatoria di ammissibilità del finanziamento.
Nella selezione dei progetti sarà valutata la rispondenza agli obiettivi definiti nel bando.
Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 25 punti, che dovrà essere conseguito prevedendo in ogni caso l’attribuzione di almeno una priorità ambientale o di approccio collettivo. Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.
Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, sarà data preferenza ai progetti di importo richiesto inferiore.
Criteri di priorità e punteggi attribuiti per la formazione della graduatoria :
CRITERI DI SELEZIONETIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRINCIPIO
CODICE
CRITERI
PUNTEGGIO PER CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA’
PRIORITA' TERRITORIALE
Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, sulla base della zonizzazione SIC/ZPS
8.3.1.a.1
Superfici ricadenti nella rete Natura 2000 e/o nelle Aree Naturali Protette. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in Aree Natura 2000/Aree naturali protette.
45
45
45
A' AMBIENT
Classe di rischio
8.3.1.b.1Investimenti in zone a rischio incendio alto e
molto alto. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone di rischio incendio alto e
molto alto (come previsto nel piano prevenzione
incendi boschivi 2011/2014 – ultimo piano
45
45
45
predisposto dalla RL). Questo criterio è
prevalente sugli altri criteri del gruppo 8.3.1.b.
8.3.1.b.2Investimenti in zone a rischio idraulico e
geomorfologico. Le zone a rischio idraulico sono le aree a rischio da R1, R2, R3 e R4. Le zone a rischio geomorfologico sono le aree di rischio R1, R2, R3 e R4, nonché le aree di attenzione A1, A2, A3 e A4. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio idraulico e geomorfologico. Il criterio è prevalente su 8.3.1.b3 e b4.
35
8.3.1.b.3Investimenti in zone ad elevato rischio di
fitopatie e infestazioni parassitarie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada in zone a rischio di fitopatie e infestazioni parassitarie. Questo criterio prevale sul criterio 8.3.1.b.4.
25
8.3.1.b.4Investimenti in zone a rischio di fisiopatie. La priorità è attribuita nel caso in cui la maggior parte della superficie oggetto di impegno ricada nelle zone specificate. Il criterio è residuale rispetto ai precedenti del gruppo 8.3.1.b.
20
APPROCCIO COLLETTIVOOperazioni
attivate da gruppi di beneficiari e/o dalle operazioni attivate nell’ambito della misura 16, sottomisura 16.5
8.3.1.c
Partecipazione ad operazioni attivate nell’ambito della sottomisura 16.5. la priorità viene attribuita ai beneficiari che hanno aderito (in almeno un’annualità precedente del periodo di programmazione) ad un accordo ambientale ritenuto ammissibile e che ha concluso le attività di animazione sul territorio.
10
10
10
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
100
100
ARTICOLO 11
Provvedimenti di concessione
Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, la competente struttura della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, ove prevista, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.
Il progetto è ritenuto cantierabile allorché abbia raggiunto lo stato di progetto esecutivo e sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori previsti.
In caso di soggetti pubblici tale documentazione dovrà essere trasmessa unitamente al verbale di verifica e di validazione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm. e ii.
Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dei progetti ammissibili, per procedere all’integrazione documentale per l’attestazione di tale requisito.
In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito della cantierabilità.
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere
effetti negativi sull’ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale, effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall’ordinamento nazionale e regionale in materia ambientale.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:
* riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
* riferimenti dei vari atti procedimentali;
* dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni;
* modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo;
* prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
* obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo ed indicazione della loro durata;
* tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
* obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale;
* obblighi in materia di informazione e pubblicità;
* obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
* obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
* obbligo di comunicare il nominativo del direttore dei lavori ed eventualmente del responsabile della sicurezza del cantiere;
* riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto per accettazione e ritrasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della struttura competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio al soggetto beneficiario. Nel caso di Enti pubblici è necessaria l’adozione con atto formale con il quale l’Ente recepisce il suddetto provvedimento.
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all’Ufficio regionale competente, quest’ultimo provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida stessa.
La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la rinuncia dal beneficio.
ARTICOLO 12
Tempi per l’esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe
Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate, rispettivamente:
a) per i soggetti privati, singoli o associati, non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo;
b) per i soggetti pubblici, singoli o associati, non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di trasmissione dell’approvazione formale del provvedimento di concessione del contributo.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:
* per gli investimenti strutturali, sulla base del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere trasmesso all’ufficio istruttore;
* per i servizi e forniture, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento e/o del conferimento dell’ordine e/o dell’incarico di servizio (contratto di ordine, bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria, ecc.)
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di trasmissione, tramite PEC, del provvedimento di concessione del contributo, è così determinato:
* 12 (dodici) mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di attrezzature;
* 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente a lavori o alla fornitura di beni e di servizi.
Il completamento degli investimenti è attestato dal Certificato di ultimazione lavori o da documento equivalente nel caso di acquisto di attrezzature o di fornitura di servizi
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di
forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario ed autorizza, se del caso, la proroga per la ultimazione dei lavori o delle attività finanziate. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
A completamento dell’attività istruttoria, la struttura competente comunica la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
In ogni caso possono essere concesse proroghe, nel corso della realizzazione dell’intervento
finanziato, per un periodo complessivo non superiore a 365 giorni.
ARTICOLO 13
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
a. decesso del beneficiario;
b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c. calamità naturale grave, che colpisca seriamente l’azienda;
d. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
e. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f. esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte rilevante dell’azienda, che non consenta la prosecuzione delle attività, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere trasmessi per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore regionale competente entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria richiesta dall’autorità competente.
La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio competente, comporta l’applicazione di una sanzione che può arrivare fino alla totale decadenza della domanda di sostegno, in funzione delle inadempienze rilevate che saranno definite con successivo atto da parte della struttura competente.
Si precisa che per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” quest’ultimo deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.
Articolo 14
Varianti
Per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa e all’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. n.
187/2017 .
Sono considerate varianti in corso d’opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a
contributo.
Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione del piano finanziario delle spese ammissibili riportato nel provvedimento di concessione del contributo.
Per le varianti in corso d’opera si applicano le seguenti disposizioni:
- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa, ossia tipologie di intervento di cui all’art. 1 del presente bando, come individuato nel Quadro economico del provvedimento di concessione del contributo;
- non sono ammissibili varianti che comportino una modifica in aumento dell’importo assegnato
nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del
20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica
e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
Gli uffici regionali, previa verifica istruttoria, comunicano al richiedente l’esito positivo o negativo della valutazione effettuata e, in quest’ultimo caso, indicano i motivi che hanno determinato il rigetto, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
L’istruttoria da parte della struttura regionale competente dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla richiesta.
Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.
Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:
- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento
dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva, ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi, di cui al successivo articolo 17;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezzari approvati dalla Regione, il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.
Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modifichino quelle caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
Sono considerati inoltre adeguamenti tecnici il “cambio fornitore” e il “cambio marca” delle attrezzature.
In tutti i casi le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell’iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.
Articolo 15
Dotazione finanziaria del bando pubblico
Per il presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00
Articolo 16
Presentazione delle domande di pagamento
Il contributo spettante è erogato dall’Organismo pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nell’articolo 27 di cui alle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014-2020 e disposizioni attuative generali”.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi .
Anticipi
Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall’art. 45,
comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.
La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell’Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell’anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all’anticipo erogato.
Nel caso in cui il beneficiario sia un’Autorità pubblica, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l’impegno scritto, secondo un modello predefinito dall’Organismo pagatore, dell’Autorità stessa a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all’anticipo.
L’erogazione dell’anticipo, relativamente agli interventi per i quali è prevista l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all’avvenuto espletamento delle procedure di gara con l’affidamento dei lavori ed è commisurata all’importo aggiudicato, adeguatamente rimodulato in relazione all’avvenuto ribasso d’asta.
Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
L’anticipo erogato per un’operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell’ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della
“domanda di pagamento” e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- Atti formali di espletamento delle procedure di gara con l’affidamento dei
lavori/servizi/forniture sottoscritto dal beneficiario.
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul
100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo
Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.
Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
Per la presente tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui ai SAL di progetto di seguito riportata:
- relazione firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti;
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento.
Gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati.
Nel caso in cui l’anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminato dopo l’aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, che dimostrino l’avanzamento fisico/finanziario dell’intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l’andamento dei lavori, ecc.). L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.
Nel caso in cui sia stata erogata l’anticipazione, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% dell’investimento ammissibile, rideterminato dopo l’aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è prevista l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture e
documenti probatori equivalenti quietanzati, che dimostrino l’avanzamento fisico/finanziario dell’intervento (mandati di pagamento, quietanze bancarie, relazioni descrittive circa l’andamento dei lavori, ecc.). In questo caso l’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione, al netto dell’anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l’Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria, può essere erogato un acconto pari all’avanzamento dell’investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell’anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo non può superare l’80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è prevista l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l’aggiudicazione definitiva.
Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può
richiedere l’erogazione di un unico acconto.
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere
l’erogazione di due acconti.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
Saldi
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il
termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo.
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l’avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo corredata della prevista documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla conclusione dei lavori, per la cui data fa fede il certificato di fine lavori. Per gli enti pubblici tale termine decorre dalla data dell’atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori.
Nel caso di acquisti, la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i dodici (12) mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per motivi imputabili al beneficiario, oltre il termine dei 60 giorni, comporta l’irrogazione di una sanzione che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una progressiva riduzione del contributo fino alla decadenza totale della domanda di sostegno con la conseguente revoca del contributo.
L’ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le
risultanze dell’accertamento svolto.
I funzionari incaricati redigono apposito “verbale di accertamento finale” con le risultanze del controllo amministrativo ed indicazione dell’importo dell’investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario – che dovrà essere sottoscritto da quest’ultimo in sede di sopralluogo o restituito all’ufficio istruttore competente, debitamente firmato con eventuali sue osservazioni in merito, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
- relazione finale firmata da un tecnico abilitato con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate.
- elenco ordinato in cui siano riportati tutti i documenti di spesa correlati ai rispettivi documenti di pagamento, al fine di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e il relativo controllo;
- copia dei documenti di spesa (fatture, buste paga, moduli per il versamento di imposte e oneri sociali,) e relativi documenti di pagamento; per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per le attrezzature acquistate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell’investimento programmato;
- per le tipologie di intervento 8.3.1.6 e 8.3.1.8, adeguato piano dei rilievi con l’indicazione dei controlli eseguiti nelle aree di saggio realizzate in conformità ai parametri indicati nella tabella n. 2 parametri per determinazione aree di saggio, opportunamente georeferenziate, nonché nelle aree oggetto di interventi di cattura massale o di confusione sessuale tramite l’impiego di feromoni e/o trappole.
Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone, per le cooperative e per gli enti pubblici, oltre alla sopra citata documentazione, dovrà pervenire apposito atto formale con il quale
evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.
Le verifiche di accertamento finale riguardanti il controllo della documentazione contabile ammnistrativa e dei lavori eseguiti e/o dei beni acquistati, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno controllare, in caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.
Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.
Modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 tutte le operazioni finanziarie connesse alla
realizzazione degli interventi approvati, dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
Il beneficiario, fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario ha l’obbligo di produrre la ricevuta del
bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b) Assegno bancario. L’assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.
c) Carta di credito e bancomat. L’utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio che individui in modo
pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
Il pagamento in contanti non è consentito.
Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell’ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
ARTICOLO 17
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:
- della completezza e della correttezza formale della domanda di pagamento;
- della conformità e della regolarità della realizzazione dell’operazione con quanto indicato nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla relativa tempistica;
- del rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma nonché della conformità della spesa rendicontata con i costi di riferimento adottati nel bando pubblico;
- della coerenza della spesa liquidabile in acconto/saldo, con l’importo effettivamente speso e
documentato dal beneficiario.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento. La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l’operazione sia stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritenga che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento. La visita sul luogo può essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.
In caso di beneficiari privati, qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a
150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di Gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..
Articolo 18
Controlli in loco
I controlli in loco sono effettuati ai sensi dell’art. 19 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e disposizioni attuative generali approvate con D.G.R. n.147/2016. Essi sono svolti annualmente sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall’Organismo Pagatore.
Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.
Articolo 19
Controlli ex post
Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni
previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.
I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa ad operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.
Articolo 20
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR
2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.
Obblighi della competente struttura della Direzione regionale Ambiente e Sistemi Naturali
La struttura provvede:
- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a
conclusione della raccolta attivata, l’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE;
- ad informare i beneficiari del fatto che l’accettazione del finanziamento implica che i loro nomi
siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
Obblighi del beneficiario
1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare
riferimento al sostegno del FEASR all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
c) l’emblema della Repubblica Italiana;
d) l’emblema della Regione Lazio.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR osservando le seguenti modalità:
a) per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico (ovvero il contributo totale) sia inferiore o uguale ad Euro 50.000,00, fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra gli obiettivi della misura e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dallo Stato e dalla Regione;
b) esponendo, per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico totale superi Euro 50.000,00, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dallo Stato e dalla Regione;
c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo superi Euro
500.000,00.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico con indicato il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione, dello Stato e della Regione, allorché:
a) il sostegno pubblico complessivo (contributo totale) per l’intervento finanziato superi l’importo di Euro 500.000,00;
b) l’operazione consista nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
4. I cartelloni, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui al punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.
5. Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) l’emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito:
www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/
Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.
L’accertamento dell’eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all’art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all’autorizzazione al pagamento da parte dell’Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro
30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo previa applicazione di una riduzione del 3%.
La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/
ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
Secondo quanto stabilito dall’art. 28 dell’allegato 1 alla DGR 147/2016 e fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dall’Autorità di Gestione con D.G.R n.133/2017, di concerto con le Direzioni regionali, contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia nonché con successivo atto che sarà adottato dalla Direzione regionale Ambiente e sistemi naturali.
Qualora si accerti che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
In questi casi troverà applicazione il rifiuto dei pagamenti o la revoca, nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA), mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita all’Autorità di Gestione.
Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
ARTICOLO 22
Informativa trattamento dati personali e pubblicità
I dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Lazio o dei soggetti a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinarion.123)
Articolo 23
Ritiro di domande di sostegno e di domande di pagamento
Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.
Articolo 24
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:
- al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del
05/04/2016;
- al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
- al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 –prezzari di riferimento per il
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del
29/04/2016;
- ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”
e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
- al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese.
Note applicative e integrative all'Allegato I della Determinazione n. G03871 del
18.04.2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10/06/2016;
- al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali
- Relativi alle spese generali e rettifica della Determinazione n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27/06/2016;
- al documento “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative
generali. Modifica della DGR n. 147/2016”, adottato con deliberazione n. 187 del
19/04/2017;
e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo
Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.