SI RIPORTA DI SEGUITO LO STRALCIO DEL BANDO APERTO DELLA REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,CACCIA E PESCA
BANDO PUBBLICO MISURA 06
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 6.1
“Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”
INDICE
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità della sottomisura
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizione di ammissibilità
- Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Varianti in corso d’opera
- Articolo 10 - Cause di forza maggiore
- Articolo 11 - Recesso/Rinuncia dagli impegni
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande
- Articolo 13 - Modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 14 - Svolgimento del procedimento amministrativo
- Articolo 15 - Provvedimento di concessione
- Articolo 16 - Programmazione finanziaria
- Articolo 17 - Ricorsi
- Articolo 18 - Sanzioni amministrative e penali
- Articolo 19 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 20 - Disposizioni generali
PREMESSA
Considerata la complessità degli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l’attuazione del PSR, per le quali sono richiesti ulteriori approfondimenti ed incontri;
Considerato pertanto che ad oggi non è possibile procedere alla presentazione informatica delle domande di sostegno;
Ritenuto necessario, pur nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in formato cartaceo, in modo da agevolare la ripresa degli investimenti nel settore agricolo e il ricambio generazionale in agricoltura;
Il presente bando:
• consente la presentazione di domande di sostegno esclusivamente in formato cartaceo al fine del riconoscimento dell’investimento/attività programmato/a da realizzarsi dopo la presentazione della domanda stessa;
• le domande di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente riproposte tal quali sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, pena la decadenza d’ufficio.
Si precisa che:
• la presentazione delle domande a valere sul presente bando non costituisce titolo preferenziale;
• l’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo lo loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento;
• Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in formato cartaceo, saranno riproposte tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, e concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale
SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie;
• Gli investimenti/attività di cui al Quadro E (Piano degli interventi – dettaglio interventi e sotto interventi) e riepilogati nel Quadro F della domanda in formato cartaceo, devono essere riproposti tal quali nella domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
• I contenuti del Piano Aziendale (relazione), al momento della presentazione della domanda informatizzata, devono essere riportati integralmente nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN;
• Nel caso in cui la domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia difforme nei contenuti da quella presentata in modalità cartacea, fa fede quella presentata sul SIAN.
ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità della sottomisura
La sottomisura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l’accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.
ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento
La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.
Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in una Regione limitrofa, l’insediamento di un giovane è consentito a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della regione Lazio.
ARTICOLO 3
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l'iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un’impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione.
Per data di primo insediamento si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei 12 (dodici) mesi antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico sia per l’impresa individuale che per le società.
ARTICOLO 4
Requisiti e condizione di ammissibilità
L’insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003 (GU n. L 124 del 20/05/2003).
Il giovane agricoltore, come definito nel precedente paragrafo “Soggetti beneficiari”, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
1. avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40;
2. essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, che si intendono acquisite dai soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale, oppure di scuola superiore secondaria in materia agraria.
b) essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali della durata minima di 150 ore;
c) essere in possesso di un’esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale della durata minima di 50 ore;
Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i 36 mesi successivi al provvedimento di concessione del premio di primo insediamento.
3. insediarsi in una azienda agricola di dimensione economica minima, in termini di produzione standard totale, non inferiore a 15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE n.
1242/2008), ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate con la regolamentazione sullo sviluppo rurale (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE) di cui all’elenco allegato alla Misura 13 del PSR 2014/2020.
Le produzioni lorde standard vengono controllate sulla base delle colture indicate nel piano colturale dettagliato del fascicolo unico aziendale la cui compilazione risulta essere condizione obbligatoria per l’accesso alla presente sottomisura. Inoltre i dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda. Nel caso di aziende che presentano particelle ricadenti in altre Regioni, ai fini del calcolo delle Produzioni standard, si prendono a riferimento le tabelle relative alla Regione Lazio. Per la compilazione del piano aziendale, si rimanda alle disposizioni riportate nell’articolo 7.
In ogni caso l’azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una
dimensione economica, in termini di produzione standard totale, superiore a
1.000.000,00 Euro (Classe XIV Reg. UE n. 1242/2008).
Per il calcolo delle produzioni standard in entrata dell’azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) “Produzioni standard 2010” integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
3. aver aperto una partita IVA in campo agricolo ed aver provveduto all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) (codice ATECO 01);
4. aver inoltrato richiesta di iscrizione all’INPS per la costituzione di una posizione previdenziale;
5. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (relazione) il quale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di insediamento. Per la definizione dell’agricoltore in attività si fa riferimento alle circolari AGEA prot n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del 23/12/2015 e ACIU.2016.35 del 20/01/2016.
Il giovane deve dimostrare di avere la disponibilità dell’azienda ove avviene l’insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
Il giovane agricoltore, in coerenza con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, deve essere in grado di esercitare, nell’azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Al fine di soddisfare tale requisito, in caso di insediamento in una società, di seguito sono riportate le condizioni relative alla gestione e al controllo che il giovane deve possedere nelle diverse forme societarie:
A. se il giovane agricoltore si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sovraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
B. se il giovane agricoltore si insedia in una società di capitali, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
C. se il giovane agricoltore si insedia in una cooperativa dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella Società in accomandita per azioni, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, deve valere il principio che le decisioni del socio giovane agricoltore non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.
L’adesione alle misure degli investimenti aziendali, ed in particolare le misure 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.1, 6.4 e 8.1 (anche se attivate in ambito leader) potrà essere effettuata solo dopo aver ultimato gli impegni e le attività previste nel piano aziendale (relazione) della presente sottomisura.
Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo
2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda di sostegno a norma del suddetto regolamento
Il giovane agricoltore, inoltre, deve rispettare l’obbligo, in qualità di “capo unico” dell’azienda, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l’aiuto (atto di concessione).
Nell’ambito societario devono essere garantiti, dal giovane agricoltore, per ciò che concerne le condizioni relative al controllo ed alla gestione, pena decadenza totale della domanda di sostegno, il rispetto dei requisiti stabiliti per l’accesso alla sottomisura, per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l’aiuto.
In riferimento ai corsi di formazione indicati al punto 2 del presente articolo, di cui sopra si precisa quanto segue:
A Il corso di formazione professionale, della durata minima di 150 ore, deve comunque contemplare nel programma formativo le materie indicate nei quattro moduli sotto specificati:
1 ADEMPIMENTI FISCALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE AGRICOLE (ORE 30): (adempimenti, responsabilità ed obblighi dell’imprenditore agricolo in materia di previdenza, contratti di lavoro dei dipendenti, gestione aziendale contabile, fiscale, PAC, PSR e Condizionalità);
2 IGIENE E SICUREZZA LAVORO – TUTELA AMBIENTALE (ORE 30):
Applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza aziendale (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) a tutela della salute dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di salvaguardia del territorio (PAN);
3 TEMATICHE AFFERENTI LE FOCUS AREA (90 ore):
Dovranno essere obbligatoriamente trattate almeno 6 delle tematiche prioritarie e 4 delle tematiche secondarie:
4 VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE:
Nell’ambito delle 90 ore previste nel modulo 3 è possibile realizzare le seguenti attività finalizzate all’approfondimento pratico delle nozioni teoriche trattate nei moduli 1, 2 e 3:
• fino ad un massimo di 15 ore formative in visite didattiche presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche;
• fino ad un massimo di 10 ore formative in attività dimostrative in campo presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche.
B Il corso di formazione professionale, della durata minima di 50 ore, deve comunque contemplare nel programma formativo le materie indicate nei tre moduli sotto specificati:
a) IGIENE E SICUREZZA LAVORO – TUTELA AMBIENTALE (12 ore)
Applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza aziendale (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) a tutela della salute dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di salvaguardia del territorio (PAN);
b) TEMATICHE AFFERENTI LE FOCUS AREA (32 ore)
Dovranno essere obbligatoriamente trattate almeno 5 delle tematiche prioritarie e 2 delle tematiche secondarie:
c) VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE
Nell’ambito delle 32 ore previste nel modulo 2 è possibile realizzare le seguenti attività finalizzate all’approfondimento pratico delle nozioni teoriche trattate nei moduli 1 e 2 :
• fino ad un massimo di 4 ore formative in visite didattiche presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche;
•fino ad un massimo di 4 ore formative in attività dimostrative in campo presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche.
ARTICOLO 5
Termini e Modalità di presentazione delle domande
La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro il 30 settembre 2016.
La presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo deve avvenire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL e la stessa deve essere obbligatoriamente riproposta tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento.
Il richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal beneficiario.
La domanda di sostegno inoltre, corredata del Piano aziendale (relazione) e qualora necessario dal computo metrico estimativo, deve essere trasmessa, in formato PDF, tramite e-mail certificata (PEC), all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio.
La domanda di sostegno cartacea, in funzione quindi dell’ambito provinciale ove si intende realizzare l’intervento, va inoltrata ai seguenti indirizzi:
- ADA di Frosinone - adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Rieti - adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
ARTICOLO 6
Limitazioni e vincoli
Non sono ammissibili:
• insediamenti in una nuova impresa derivante dal frazionamento di un’altra in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini entro il primo grado.
• Considerato che uno dei fabbisogni associati alla sottomisura è quello della ricomposizione fondiaria, nel caso di insediamento in un’impresa generata in
ambito non familiare, è necessario verificare, tramite il fascicolo unico aziendale dell’azienda originaria, che quest’ultima abbia generato un unico premio. Pertanto non è consentito che un’azienda, con un proprio fascicolo aziendale, venga frazionata nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando per ottenere più di un premio;
• passaggi di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi sia in forma di soggetto privato che societario, ad eccezione di casi di decesso o grave infermità totale o parziale, debitamente provata, del coniuge cedente;
• l’insediamento in aziende agricole già oggetto, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, di primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dall’insediamento.
Il giovane agricoltore deve acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere l’aiuto, ovvero il provvedimento di concessione dell’aiuto, la qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) sulla base del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. Il possesso del requisito di IAP, in caso di inerzia dell’amministrazione competente al rilascio della qualifica, deve essere verificato dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria.
ARTICOLO 7
Documentazione
La domanda di sostegno deve essere presentata su carta secondo il modello allegato al presente bando pubblico e reso disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Alla domanda di sostegno cartacea dovrà essere allegato il Piano Aziendale (relazione) con l’indicazione degli investimenti/attività che intende realizzare e già indicati nella domanda di sostegno in formato cartaceo, che in particolare dovrà contemplare:
o la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
o il programma dettagliato degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda agricola, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
o fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
o strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse;
o i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;
o il cronoprogramma degli interventi.
Il Piano aziendale (relazione), inoltre, dovrà necessariamente riportare il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese, l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.
Si fa presente che, qualora le tipologie di costruzione richieste nel progetto rientrino tra quelle previste nel sistema di calcolo dei Costi di riferimento di cui alla specifica determinazione che sarà pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” si deve fare riferimento obbligatoriamente a queste ultime. Nel caso in cui la tipologia di costruzione non rientri nella fattispecie di cui sopra si dovrà predisporre apposito computo metrico estimativo.
Anche per l’acquisto di macchine e attrezzature è necessario fare riferimento alla specifica determinazione relativa ai “costi standard” pubblicata sul sito
www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Il Piano Aziendale (relazione tecnica) deve essere sottoscritta da tecnici di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o
collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
Si fa presente che i contenuti della relazione di cui sopra, al momento della presentazione della domanda informatizzata, devono essere riportati integralmente nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN.
L’attuazione del Piano Aziendale, dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto (atto di concessione), con i contenuti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del Reg. Delegato n. 807/2014. La dimostrazione che le attività, materiali e non, previste nel piano aziendale siano state avviate nei tempi previsti, deve avvenire tramite la presentazione via PEC all’ADA competente per territorio, della documentazione atta a comprovare tale inizio. Si precisa che nel caso in cui l’attività non abbia avuto inizio entro i suddetti nove mesi dall’atto di concessione dell’aiuto, si procederà alla revoca totale dell’aiuto.
Nel caso di insediamento nell’ambito di aziende condotte con forma societaria, è necessario allegare alla domanda di sostegno, in formato non modificabile, ad esempio tipo PDF o JPEG, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto della società, la delibera dell’organo competente con la quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell’impegno alla conduzione dell’azienda, si specifica l’avvio delle attività e degli investimenti con indicazione della relativa data e si approva l’impegno alla realizzazione del piano aziendale.
Sono riconosciute, ai fini dell’attuazione del piano aziendale, esclusivamente le spese sostenute, per :
• attività, materiali e immateriali o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno;
Sono, riconosciute, altresì, ai fini dell’attuazione del piano aziendale, fatte salve le condizioni di cui sopra, anche le spese che riguardino acquisto di animali, terreni, e dotazioni usate che rispettino le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali.
ARTICOLO 8
Agevolazioni previste
Il sostegno concesso per l’insediamento è di 70.000,00 euro.
L’aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il
70% e la seconda il restante 30% dell’importo.
Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione di apposita polizza fidejussoria, utilizzando lo schema di garanzia di tipo 4 di cui alla circolare Agea n. 27 del 14/07/10, per un importo di euro 49.000,00 pari al 70% dell’importo complessivo del premio. Tale garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa deve essere stipulata a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti. La sottoscrizione dell’atto di concessione non può andare oltre il trentesimo giorno continuativo dall’avvenuta notifica, tramite PEC, al beneficiario del provvedimento di concessione stesso, pena la decadenza dall’aiuto.
La restituzione del provvedimento di concessione sottoscritto (allegato in formato PDF)
all’ADA competente, va effettuato tramite PEC.
Il pagamento della seconda e ultima rata - previa verifica che entro i diciotto mesi dalla data di insediamento, il giovane abbia raggiunto la conformità all’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che il Piano Aziendale sia stato avviato entro i nove mesi dalla decisione individuale di concedere l’aiuto (atto di concessione) - è subordinato:
• alla corretta e completa attuazione del piano aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno (atto di concessione). Il Piano Aziendale finale deve essere ripresentato;
• al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
• all’ottenimento dell’iscrizione definitiva all’INPS;
• all’ottenimento della qualifica di IAP sulla base del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii;
La domanda di pagamento della seconda rata deve essere presentata dopo il raggiungimento dell’ultima condizione utile sopra riportata, alla quale è subordinato il pagamento del saldo.
In particolare, qualora l’ultima condizione, a cui è subordinato il pagamento del saldo, è rappresentata dal completamento dell’attuazione del piano aziendale, la verifica di detta condizione, sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria allegata alla domanda di pagamento.
Resta fermo il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno (atto di concessione) per il raggiungimento di tutte le condizioni sopra riportate, alle quali è subordinato il pagamento del saldo.
L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data del rilascio informatico della domanda di pagamento a saldo:
- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nel piano aziendale;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto che devono essere comunicate tramite PEC al beneficiario entro i successivi 15 giorni.
Il beneficiario dovrà restituire all’ADA competente tramite PEC, il verbale di accertamento finale corredato di eventuali osservazioni e debitamente sottoscritto.
I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, effettuati in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo (in situ) ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d’opera.
Inoltre, prima del pagamento del saldo la regione effettua, in conformità con quanto previsto agli artt. 49 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i “controlli in loco”.
La mancata realizzazione del piano aziendale, comporta la decadenza totale della domanda e la restituzione della prima rata erogata maggiorata degli interessi legali.
La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni del presente articolo sulla base di eventuali indicazioni rese note dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
ARTICOLO 9
Varianti in corso d’opera
Sono consentite solo ed esclusivamente varianti al piano aziendale che, pur comportando una modifica in diminuzione del punteggio attribuito in fase di selezione, mantengono il progetto in una posizione utile al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità regionale.
Non sono ammesse varianti che riguardino il cambio del beneficiario e la sede dell’investimento.
La domanda di variante, ad atto di concessione emanato, va trasmessa tramite e-mail certificata (PEC) all’ADA competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato PDF, la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L’istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
Possono essere concesse varianti a condizione che l’iniziativa progettuale indicata nel piano aziendale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ADA competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
Pertanto rimane ferma la necessità che qualsiasi modifica al progetto originario comporti la presentazione di un nuovo piano aziendale, con le stesse modalità indicate all’articolo 7, che deve confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda, da allegare alla domanda di variante.
L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
Il beneficiario che esegua le varianti senza attenderne l’autorizzazione se ne assume il rischio nella consapevolezza che il nuovo Piano aziendale potrebbe non essere approvato, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della conclusione del Piano aziendale, rimane valido il Piano approvato inizialmente. Per quanto non espressamente riportato si rinvia all’art. 32 dell’allegato n. 1 alla DGR n. 147/2016.
ARTICOLO 10
Cause di forza maggiore
Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.
Esse possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, di cui sopra, trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
a) rinuncia senza restituzione del premio;
b) ritardo nella realizzazione del Piano aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall’Amministrazione;
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC, dal beneficiario o dal suo delegato all’ADA competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi.
Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.
Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
ARTICOLO 11
Recesso – Rinuncia – dagli impegni
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni previsti dalla presente sotto sottomisura per la quale è stata presentata una richiesta di sostegno. L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario o suo delegato alla competente ADA tramite PEC.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda di Sostegno è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ADA competente abbia comunicato, tramite PEC, al beneficiario o suo delegato la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all’articolo precedente).
ARTICOLO 12
Criteri per la selezione delle domande
Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio in data 04/12/2015.
Le domande di sostegno che hanno attivato la presente sottomisura saranno inserite in graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella
Ai fini dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le attività e gli interventiprevisti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.
Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
A. Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale.
Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (51%) della SAU aziendale o centro aziendale ricadenti in area D;
B. Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale.
Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (51%) della SAU aziendale o centro aziendale ricadenti in zona montana;
C. Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro).
La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica ricadente in classe VI secondo la classificazione stabilita dall'Allegato del reg. 1242/2008;
D. Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.001 a 100.000 euro).
La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica ricadente in classe VII secondo la classificazione stabilita dall'Allegato del reg. 1242/2008;
E. Investimenti che introducono innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando. Si applica il principio della prevalenza economica dell'investimento innovativo sul totale del costo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale;
F. Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2 PSR 2014/2020. La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. La priorità è attribuita nel caso in cui detti investimenti siano presenti nell'elenco “Catalogo degli investimenti innovativi” della regione Lazio pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it, nonché eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati dalle altre Regioni
G. Interventi che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente.
La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta
positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e
reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) macchinari volti
alla riduzione dell'erosione del suolo.”; Per l’attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza economica, il costo degli interventi che comportano ricadute positive sull'ambiente deve incidere più del 50% sul totale del costo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale;
H. Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50% .
La priorità viene attribuita nel caso in cui l'azienda, ove avviene l'insediamento da parte del giovane, è di superficie maggiore rispetto all'azienda di provenienza già censita tramite un proprio fascicolo aziendale. L'aumento della SAU deve essere almeno pari al 50%.
I. Investimenti che riducono le emissioni di gas serra.
La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che determinino la riduzione di gas serra. L'attribuzione terrà conto dei consumi energetici o della spesa per l'investimento coerente alla riduzione dei gas serra rispetto alla spesa complessiva che non deve essere inferiore al 60% del costo complessivo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale (macchinari a bassa emissione di CO2, impianti arborei, allevamenti estensivi);
J. Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda. “La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportino un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti che misurano il livello del miglioramento globale sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato in base al “flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)” (FCFE - Free Cash Flow to Equity). Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s’inizia a realizzare il progetto finanziato dalla sottomisura 6.1 (anno 1), fino all’anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo al formula: FCFEi > 0 (per ogni i = 1, 2, … N).
La sequenza di calcolo di FCFE è elaborata nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) - (Piano di Sviluppo Aziendale) della Rete Rurale Nazionale per i diversi anni di realizzazione ed entrata a regime del progetto in modo che questo fornisca un flusso di informazioni coerenti e dettagliate sullo stesso FCFE, sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico. Per l’attribuzione dei punteggi, in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda, è anche necessario procedere alla determinazione di due coefficienti di ponderazione di FCFE:
a) coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;
b) coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.Dal prodotto tra FCFE nell’anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell’impresa e con l’impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure FCFEpon, dove il pedice “pon” ha il significato di “ponderato”. Quindi più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano aziendale sarà attribuito, per la sottomisura 6.1, su una scala di 5 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del rapporto tra FCFE ponderato e le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuale accantonamento di TFR nell’anno N. I diversi punteggi saranno attribuiti in base all’entità del surplus finanziario generato da FCFEpon rispetto alle due quote annuali indicate sopra (ammortamento e accantonamento TFR),
ARTICOLO 13
Modalità di formazione della graduatoria
Le domande di sostegno che hanno attivato la presente sottomisura e che saranno riproposte tal quale utilizzando l’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, come stabiliti in sede di definizione dei “criteri di selezione”.
Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare il bando pubblico della presente misura.
I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione dei punteggi relativi al punto J. I punteggi relativi agli scaglioni che misurano il rendimento globale dell’azienda a seguito degli investimenti/attività programmati e indicati nella relazione, saranno inseriti successivamente nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, al momento della presentazione della domanda informatizzata;
In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
Le condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l’attribuzione di un punteggio utile ai fini della collocazione nella graduatoria di ammissibilità predisposta per la concessione del premio, fatto salvo quanto autorizzato con varianti in corso d’opera, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’iniziativa. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione della prima rata erogata maggiorata degli interessi legali.
ARTICOLO 14
Svolgimento del procedimento amministrativo
L’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo lo loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento. Tali domande dovranno essere corredate anche del Business Plan on line ed altra documentazione già elencata.
Per ciascuna domanda di sostegno, trasmessa all’ADA competente con le modalità di cui all’articolo 5, è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e della L.R. 57/95 di recepimento della stessa, un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).
In caso di documentazione risultata incompleta l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all’interessato le integrazioni e, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.
Le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono predisposte adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.
I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l’altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previstenella misura, per stabilire la congruità delle spese indicate nel Piano aziendale, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall’Amministrazione. La comunicazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria
condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata dall’ADA competente via PEC all’intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali possono essere avanzate eventuali controdeduzioni.
Nella fattispecie, entro dieci giorni dalla comunicazione sopraindicata, il beneficiario può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte all’ADA competente.
Le istanze vanno poi indirizzate, via PEC, all’Area competente della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, tramite il Dirigente dell’ADA competente.
Tali istanze saranno esaminate dall’Area competente della Direzione nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria unica regionale.
Trascorsi i tempi di cui al comma precedente, l’ADA competente per territorio, provvederà a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili.
La Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà ad approvare con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), la graduatoria unica regionale, comprendente sia le domande ammesse a finanziamento che quelle non finanziate per carenza di fondi, nonché l’elenco delle non ammesse a seguito della quale saranno notificati i provvedimenti di concessione
ARTICOLO 15
Provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione del premio adottato dalle competenti ADA, successivo alla formale approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, dovrà riportare almeno:
- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell’aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di prima rata e saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e impegni ex-post indicati all’articolo 4 del presente bando;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale il piano aziendale dovrà essere avviato e completato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del premio;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo 20;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto avvio del piano aziendale e completamento del piano stesso;
2. Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere stampato e sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato, non oltre il trentesimo giorno dalla notifica, e ritrasmesso all’ADA tramite PEC.
ARTICOLO 16
Programmazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando in modalità cartacea e successivamente normalizzate sul SIAN, nonché per quelle successivamente presentate direttamente con la procedura informatica SIAN, sono stanziati complessivamente Euro 45.010.000,00.
L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.
ARTICOLO 17
Ricorsi
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate:
../ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;../ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.
ARTICOLO 18
Sanzioni amministrative e penali
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita all’Autorità di Gestione.
Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it
L’Autorità di gestione provvede ad informare il pubblico circa l’adozione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione; altresì informa il pubblico sugli eventuali aggiornamenti, sui principali risultati e sulla conclusione. Inoltre, l’Autorità di gestione redige e pubblica per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata per ciascuna fase temporale di raccolta, l’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
L’Autorità di Gestione provvede ad informare i beneficiari del fatto che l’accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
Nella relazione annuale, redatta ai sensi dell’art. 75 del Reg. (UE) 1305/2013, saranno riportate le disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire un’efficace ed adeguata pubblicità al Programma.
Il beneficiario s’impegna a informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l’esposizione di un apposito cartello con informazioni sull’operazione (formato minimo A3) che evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio aziendale (Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014).