PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA 6.4.1 - Consulenze agronomiche ambientali PSR Progettazione stalle perizie

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PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA 6.4.1

AGRITURISMO

Si comunica che con la determinazione del Direttore della Direzione Regionale  Agricoltura, Caccia e Pesca e Sviluppo Rurale n G111168del 4 agosto 2017 è stato adottato il BANDO PUBBLICO per la prima attivazione della misura 6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio.

La presentazione delle domande di sostegno avverrà attraverso i sistemi informativi AGEA nel rispetto delle modalità operative già utilizzate per l’inoltro delle istanze relative ad analoghe misure di investimento del PSR Lazio. Sono previsti contributi fino al 60% delle spese sostenute. 
Sono ammissibli a finanziamento le interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, miglioramento, ammodernamento, riconversione di beni immobili dell’azienda, di edificazione di nuove costruzioni strettamente funzionali alla tipologia di investimento nei limiti previsti dalla L. 38/99, e di interventi di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi da destinare esclusivamente a servizi igienici, o interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall’organo competente. (art. 15 L.R. 14/2006) (cfr L. 38/99 e L. 14/2006 art. 15)
- ripristino, adeguamento o realizzazione di aree e percorsi aziendali destinati all’ospitalità e alla recettività in spazi aperti in conformità alle norme di settore vigenti;
- realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all’alloggiamento di animali oggetto dell’attività agrituristica o a servizio degli ospiti
 
La scadenza per l’inserimento delle domande è fissata al 30 novembre 2017. 
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI1
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI2
Si riporta di seguito lo stralcio del bano


REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
BANDO PUBBLICO
MISURA 06
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 6.4
“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.1
“Diversificazione delle attività agricole”

INDICE
Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi
Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell’operazione
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed impegni
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle
Proroghe
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 20 – Controlli in loco
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni
Articolo 23 – Controlli ex post
Articolo 24 – Altre disposizioni
Articolo 25 – Disposizioni generali

Il presente bando pubblico attiva, nell’ambito della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” del PSR 2014/2020 del Lazio la
Tipologia di operazione 6.4.1
“Diversificazione delle attività agricole”
ARTICOLO 1
Definizioni e riferimenti normativi
Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione del presente bando pubblico è il seguente:
- Legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell’agriturismo”;
- Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”;
- Regolamento Regionale 31 luglio 2007, n. 9 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”;
- Regolamento Regionale 17 marzo 2014, n. 6, recante “Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2007, n. 9 concernente “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo”;
- Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio” – Articoli da 16 a 19;
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., Capo II - Edificazione in zona agricola – Articoli da 54 a 58;
- Regolamento Regionale 2 settembre 2015, n. 11, recante “Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche”;
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii, recante “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
- Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 recante “Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”;Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 18 recante “Disciplina delle Strutture Ricettive all’aria aperta”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 luglio 2008, n. 506, avente ad oggetto: “Legge regionale n. 14/2006, art. 14. Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica”;
Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2
Obiettivi e finalità dell’operazione
La misura ha la finalità di sostenere gli interventi in agricoltura mediante forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli. In tale contesto la misura si pone l’obiettivo di incentivare gli investimenti volti alle attività di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.
Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti priorità dello sviluppo rurale, ed in particolare:
- in via diretta, la “FOCUS AREA 6A” – “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”;
- in via indiretta, la “FOCUS AREA 2A” “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività” e la “FOCUS AREA 1B” “Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”.
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il presente bando sono:
? qualificare, incrementare la qualità dell’ospitalità e valorizzare l’offerta agrituristica attraverso la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, favorendo la conoscenza dei prodotti di qualità per una educazione all’alimentazione corretta ed una maggiore diffusione della cultura agricola;
? sviluppo di attività turistiche attraverso la creazione di punti vendita di prodotti tipici;
? creazione di attività produttive attraverso la trasformazione per l’ottenimento di prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato;
? creazione di attività didattiche/educative;
? creazione di servizi sociali nell’ambito della “agricoltura sociale”, quali assistenza all’infanzia e agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza alle persone disabili;
? sviluppo di attività artigianali;
? fornitura di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli;


INVESTIMENTI PER AGRITURISMI3
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI4
ARTICOLO 3
Ambito territoriale di intervento
L’operazione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità alle aree rurali C e D.
Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in un’altra Regione, l’ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.
In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni (arredi, macchinari e attrezzature) solo qualora gli stessi siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio regionale.
ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
* gli agricoltori attivi, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento;
* Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con l’eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali;
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5
Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese
? Tipologie di intervento ammissibili
Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento/sottointervento: Intervento A) - Sviluppo di Attività Agrituristiche:
Nell’ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agrituristiche iscritte nell’“elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo” e, fatta salva la deroga concessa di cui al successivo articolo 7, i seguenti sottointerventi:
- A.1) investimenti per l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- A.2) investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, in misura prevalente derivanti da prodotti propri (*), e, per il prodotto extraziendale, con preferenza per i prodotti ottenuti da aziende agricole presenti nel territorio regionale e, per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- A.3) investimenti per 1a degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- A.4) investimenti per attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.
(*) Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Intervento B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici:
Nell’ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell’attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, i seguenti sottointerventi:
- B.1) investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali, lavorati in azienda in strutture denominate “laboratorio artigianale”, derivanti da prodotti agricoli acquisiti, nella misura minima del 50% per tipologia di prodotto, presso l’azienda agricola beneficiaria. Il prodotto agricolo (in entrata) oggetto di trasformazione
deve sempre essere ricompreso nell’allegato I al trattato UE, mentre il prodotto trasformato (in uscita) non deve essere un prodotto incluso nell’allegato I al trattato UE;
- B.2) investimenti per attività commerciali di vendita diretta, denominata “bottega rurale”, svolte unicamente in base alla tipologia degli esercizi di vicinato, come disciplinati dalla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, dei prodotti agricoli ottenuti o acquisiti, nella misura minima del 50% per tipologia di prodotto, presso l’azienda agricola beneficiaria
Intervento C) Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico – riabilitative:
Nell’ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell’attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, i seguenti sottointerventi:
- C.1) investimenti per attività di animazione artistica e culturale, denominata “officina culturale rurale”, “borgo rurale dell'arte”, “centro di educazione alimentare e di conoscenza della cultura enogastronomica locale”, esercitate all'interno di strutture ed edifici rurali, conformemente alle rispettive prescrizioni di settore;
- C.2) investimenti per attività didattiche denominate “fattoria didattica”, “centro rurale di soggiorno studio” esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali conformemente alle rispettive prescrizioni di settore;
- C.3) investimenti per attività sociali denominate “ludoteca rurale” e “agri-asilo” nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- C.4) investimenti per attività sociali di accoglienza e assistenza degli animali nel rispetto della DGR n. 866/2006 “Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003” esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali, conformemente alle rispettive prescrizioni di settore, con una consistenza non superiore ai 50 box;
- C.5) investimenti per attività ricreative di tipo sportivo e culturale denominate "centro sportivo rurale" e "centro ricreativo rurale", aventi ad oggetto in particolare l'equitazione ed equiturismo, cicloturismo, il nolo dei cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed altri tipi di sport, percorsi vita, pesca sportiva, free-climbing, parchi gioco, punto infanzia, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali, e più in generale le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti;
- C.6) attività terapeutiche-riabilitative in forma di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, strutture di terapia assistita con animali, strutture di riabilitazione, strutture di ospitalità ed integrazione sociale purché con una consistenza non superiore a 20 posti letto. La realizzazione di tali strutture è in ogni caso subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Intervento D) Fornitura di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli
Nell’ambito del presente intervento è ammissibile, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell’attività agricola, svolgono o intendono svolgere “attività multifunzionali”, il seguente sottointervento:
? D.1) Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee all’erogazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.
In caso di interventi che prevedono la realizzazione di aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all’agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, percorsi pedonali, sportivi, ippici e ciclabili, dette aree da destinare all’ospitalità e alla recettività degli utenti, non potranno essere superiori al 10% della SAT aziendale e comunque non potranno superare i 10.000 mq;
? Spese ammissibili
Nell’ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:
A) Investimenti materiali per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati e manufatti produttivi aziendali (investimenti strutturali)
Sono ammesse le spese sostenute per i seguenti investimenti strutturali:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, anche attraverso l’uso di materiali per l’edilizia ad elevata prestazione energetica in conformità a quanto sancito dalla legge 38/99 e ss mm. e ii, di miglioramento, ammodernamento, riconversione di beni immobili dell’azienda, di edificazione di nuove costruzioni strettamente funzionali alla tipologia di investimento nei limiti previsti dalla L. 38/99, e di interventi di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi da destinare esclusivamente a servizi igienici, o interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall’organo competente. (art. 15 L.R. 14/2006) (cfr L. 38/99 e L. 14/2006 art. 15)
- ripristino, adeguamento o realizzazione di aree e percorsi aziendali destinati all’ospitalità e alla recettività in spazi aperti in conformità alle norme di settore vigenti;
- realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all’alloggiamento di animali oggetto dell’attività agrituristica o a servizio degli ospiti;
B) Dotazioni
Sono ammesse le spese per l’acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento.
Può essere ritenuto ammissibile l’acquisto mediante leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi
C) Spese generali
Sono ritenute ammissibili le “spese generali” (art. 45(2) reg UE n. 1305/2013) collegate alle spese per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A) e B), nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” . Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base delle rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
D) investimenti immateriali
Sono ammissibili le spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi all’attività finanziata.
La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere C) “Spese generali” e D) “investimenti immateriali” non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui alla sopra citata lettere A) e, B) e comunque, in ogni caso, l’importo relativo alle spese di cui alle medesime lettere A) e B) dovrà essere almeno pari al 80% dell’ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto.
? Ragionevolezza e congruità delle spese
Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:
- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori;
- per le opere agricole e forestali ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 1 della stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5 della stessa determinazione), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- per le macchine/attrezzature trainate o portate e per le macchine semoventi, ai costi di riferimento di cui ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (ALLEGATO 6 della stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”- “Valori massimi per macchine e attrezzature”.
Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole” o l’acquisto di macchine e attrezzature inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.
Nel caso in cui siano previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente o per altri investimenti strutturali ammissibili nella presente tipologia di operazione e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra, si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzari regionali per le opere agricole e forestali di cui all’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016.
* Per le verifiche di congruità relative all’acquisto di macchine dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tali optional risultano necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell’optional e del relativo importo dovrà essere specificato, in sede di rendicontazione, nella fattura di acquisto.
* Nel caso in cui la macchina operatrice o l’attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell’allegato 6 alla suindicata determinazione n. G04375 del 29/04/2016, o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da
soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento “spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio” allegato alla determinazione dirigenziale n G03831 del 15/04/2016 ed a quanto già specificato nel precedente punto “spese generali” del paragrafo “spese ammissibili”.
I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.
? Spese non ammissibili
Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell’ambito del presente bando pubblico, le spese per:
* acquisizione di beni immobili, ivi compreso l’acquisto dei terreni;
* opere di manutenzione ordinaria;
* adeguamenti alla normativa vigente in materia di impianti e, lavori edili, ecc
* investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
* interventi di recupero di fabbricati dichiarati in catasto “unità collabenti” (categoria F/2), alla data di pubblicazione del presente bando;
* acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
* interventi di”mera sostituzione” Per la individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”
* acquisto di dotazioni usate;
* acquisto di roulotte, camper e “case mobili”;
* acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di merci e/o persone direttamente connesse all’attività di diversificazione dell’azienda agricola;
* acquisiti di piante annuali e loro messa a dimora ivi comprese le piante ornamentali annuali;
* acquisto di animali;
* IVA;
* acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
* interventi per l’irrigazione;
* contributi in natura.
? Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo “spese ammissibili”, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei lavori.

INVESTIMENTI PER AGRITURISMI5
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI6
ARTICOLO 7
Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni
? Requisiti e condizioni di ammissibilità
I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
* possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
* essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01);
* dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti programmati con la presentazione di un piano di sviluppo aziendale. Il requisito si intende soddisfatto se l’indice “Free Cash Flow to Equity (FCFE)” , calcolato in automatico dall’applicativo informatico Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN determina un risultato positivo ovvero un FCFEi > 0 a partire dall’anno in cui si inizia a realizzare il progetto che l’applicativo informatico misura con l’esito “migliora”. I dati implementati nel sistema informativo dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziali n G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, alle quali si fa esplicito rinvio. Per la compilazione e la valutazione del BPOL si terrà conto, per quanto pertinente, anche delle disposizioni recate per l’attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio.
* essere un’azienda agricola con una dimensione economica minima, come risultante dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell’azienda stessa, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale.
Per il calcolo delle Produzioni Lorde Standard dell’azienda agricola si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell’allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), con alcune integrazioni, approvate con la già richiamata determinazione dirigenziale n. G03871 del 18 aprile 2016 (allegato 2 alla stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it. Per la determinazione del valore delle PLS sono di applicazione, per la presente tipologia di operazione, le disposizioni recate per l’attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio.
* Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
* essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario o di altri possessori. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l’acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l’obbligo, per l’intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l’applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
* dimostrare l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, fatta salva la deroga concessa per il soddisfacimento di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l’elenco dei progetti ammissibili, per procedere all’integrazione documentale per l’attestazione del requisito. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell’immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori programmati. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l’immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrato, ove previsto, il possesso di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall’Autorità competente oppure, in alternativa laddove il PUA non sia necessario per la realizzazione dell’investimento programmato, la presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato con la quale si attesti che le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A., S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della “edilizia libera” . Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell’immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata, in fase istruttoria e su iniziativa della struttura regionale responsabile delle valutazioni di ammissibilità, da una dichiarazione dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.
* per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di attività agrituristiche di cui all’Intervento A) “sviluppo di attività agrituristiche” delle tipologie di intervento ammissibili previste dall’articolo 5 del presente pubblico e riconducibili alle attività di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 54 della L.R n. 38/99 e successive mm. e ii., il richiedente deve dimostrare di essere iscritto nell’ “elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo”, previsto dall’ ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii. come modificato, in particolare, con le disposizioni recate dalla L.R. n. 12/2016 . Gli operatori agrituristici già iscritti negli elenchi provinciali dei “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo” dovranno dimostrare l’iscrizione al suddetto elenco regionale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Di contro, nel caso di soggetti richiedenti che risultavano non iscritti nei richiamati albi provinciali e che si apprestano ad avviare una nuova attività agrituristica, è concessa una deroga per la dimostrazione del presente requisito. In applicazione di tale deroga detti soggetti potranno dimostrare l’iscrizione nell’“elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo” dopo la presentazione delle domanda di sostegno e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale.
* per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti relativi a tipologie di intervento da B) a D) delle “Tipologie di intervento ammissibili” di cui all’articolo 5 del presente bando pubblico riconducibili alle “attività multifunzionali”, ai fini della dimostrazione della prevalenza dell’attività agricola, i soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, della qualifica di IAP o CD. Il requisito dovrà essere mantenuto per l’intera durata degli impegni ex-post di cui al presente articolo.
* non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio.
* avere un punteggio dell’investimento programmato, dopo le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, almeno pari al punteggio minimo di 20 punti, come attribuito in applicazione delle priorità previste nell’ambito dei criteri di selezione delle domande di cui all’articolo 10 del presente bando pubblico.

Per la dimostrazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di selezione delle domande di cui al successivo articolo 10 si rinvia alle specifiche disposizioni recate nello stesso articolo.
? Impegni ed obblighi
Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall’articolo 36 dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii., richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.
Il beneficiario del contributo assume l’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno.
Per tutte le forme di diversificazione dell’attività agricola quest’ultima, ovvero l’attività agricola, deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell’investimento programmato, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Il requisito, nel caso di imprese agrituristiche, è soddisfatto con l’iscrizione all’"elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo”, mentre per le imprese agricole che svolgono “attività multifunzionali” con il possesso ed il mantenimento della qualifica di IAP o CD. In ogni caso, il venire meno della prevalenza dell’attività agricola nell’intero periodo di impegno, come anche la cancellazione dall’“elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo” o dagli elenchi regionali dei “soggetti che svolgono attività multifunzionali” di cui al comma 6 - articolo 19 della L.R. 12/2016, laddove costituiti ed aggiornati, comportano la decadenza dall’aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
I soggetti beneficiari devono essere in possesso, dopo la concessione dell’aiuto e comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di diversificazione. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di concessione del contributo.
Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant’altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione: A. Piano di sviluppo aziendale ed in particolare dovrà provvedere a presentare :
i. una relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell’investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l’immediata cantierabilità dell’investimento programmato, fatte salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL) e fornire informazione sui seguenti aspetti:
* la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standar (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
* la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR e delle priorità/focus area della misura;
* una sintetica indagine di mercato;
* il programma dettagliato degli investimenti;
* i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;
* il cronoprogramma degli interventi
* il piano finanziario dell’investimento suddiviso per categoria di spesa ovvero per tipologie di intervento/sottointervento;
* l’esatta ubicazione degli interventi programmati sia che si tratti di opere strutturali che delle dotazioni oggetto di richiesta del finanziamento;
* i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione;
* la sussistenza del rapporto di complementarietà tra l’attività agricola e quella agrituristica o integrata e complementare all’attività agricola;
* Riferimenti normativi per le operazioni riconducibili agli interventi di cui alla tipologia C);
La relazione tecnica dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nel PUA, laddove previsto e, se del caso, semplificata laddove taluni aspetti siano trattati e approfonditi nello stesso PUA.
ii. il “Business Plan” utilizzando l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell’azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell’investimento programmato. Il business plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall’applicativo BPOL al momento dell’esecuzione della funzione di “conferma”.
B. Gli Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese;
C. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), ecc. Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l’immediata cantierabilità, come già specificato nel punto 7 del precedente articolo 7, essa dovrà essere integrata entro i 120 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di ammissibilità delle domande di aiuto, pena la decadenza dall’aiuto stesso.
In allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentato, pena l’esclusione dai benefici della presente tipologia di operazione in funzione della tipologia degli investimenti programmati, dove previsto, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall’Autorità competente oppure, in alternativa:
? la dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A..
Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune, pena la decadenza.
Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione.
D. documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di dotazioni e/o attrezzature.
E. Documentazione comprovante l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.
F. Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà per regime “De Minimis”. Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile allegato al presente bando pubblico (ALLEGATO 1), nel quale si dichiara, tra l’altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime “de minimis” per un importo superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
G. Nel caso di operazioni (progetti) che prevedono investimenti relativi a interventi di cui alle “tipologie di intervento” B), C) e D) per lo svolgimento di “attività multifunzionali” l’attestazione della qualifica di IAP o CD;
Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
i. deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:
l’atto costitutivo e/o lo statuto,
gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; ed a seguire, nello specifico:
* si approva il progetto;
* si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
* si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
* si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
* si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
* si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
* si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
* si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
ii. bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

ALTRE DISPOSIZIONI
La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell’articolato del bando pubblico.
ARTICOLO 9
Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 18,00 del 30 novembre 2017.
? Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN
Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.
Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l’IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.
I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.
Il modulo di delega, per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.
La delega per l’abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.
La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it .
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.
La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.
Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.
La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - utilizzando l’applicativo realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN . Una volta compilato e confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.
Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell’apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA-RRN.
Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.
I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo
amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
In applicazione dell’articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 “Correzione e adeguamento di errori palesi”, come recepito dall’articolo 27 “Errori palesi” del documento “ Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

INVESTIMENTI PER AGRITURISMI7
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI8
ARTICOLO 10
Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.
Le domande di sostegno presentate per l’adesione al regime di aiuti attivato con il presente bando pubblico e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:
Per la presente tipologia di operazione è prevista una RISERVA FINANZIARIA per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale.
Si riportano di seguito i criteri di selezione, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, in applicazione dei quali saranno attribuiti i punteggi e predisposte le relative graduatorie di ammissibilità

6.4.1 Diversificazione delle attività agricole
6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
TIPOLOGIA DI
PRIORITA'PRINCIPIOCODICECRITERIPUNTEGGIO PER
CRITERIOPUNTEGGIO
MASSIMO PER
CRITERIOPUNTEGGIO
MASSIMO
PER
TIPOLOGIA
DI PRIORITA'PRIORITA' RELATIVI A
REQUISITI SOGGETTIVI DEL BENEFICIARIOImprenditore Agricolo Professionale IAP6.4.1.AImprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii e Coltivatori Diretti (CD)404052Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta6.4.1.BAziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta33Giovani agricoltori6.4.1.CAgricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni dicui all’art. 2, lett. N
del Reg. UE 1305/201399PRIORITA'
TERRITORI
ALILocalizzazione con priorità alle zone C e D6.4.1.DAzienda ricadente in aree C secondo la classificazione regionale1015156.4.1.EAzienda ricadente in aree D secondo la classificazione regionale15PRIORITA' ECONOMICHEDimensione
economica
dell'impresa6.4.1.FaImprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro)66216.4.1.FbImprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.000 a 100.000 euro)2Progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali6.4.1.GaInvestimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 15156.4.1.GbInvestimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 2106.4.1.GcInvestimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 315PRIORITA' RELATIVE A TIPOLOGIE DI INTERVENTO E A
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALEProgetti che prevedono attività e interventi tesi all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati6.4.1.HInterventi realizzati nell'ambito della "Agricoltura sociale" secondo la Legge 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale8812Investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientali6.4.1.IInvestimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente tra cui intervento in materia di: a) acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale; b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica; d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica. Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell'investimento realizzato rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.44Punteggio massimo ottenibile100100PUNTEGGIO MINIMO: 20 punti (da ottenere sommando almeno n. 2 criteri di selezione)
Per i casi di ex-aequo, ovvero per i casi di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.
? Modalità e disposizioni per la verifica e l’attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione
A. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. E Coltivatore Diretto (CD)
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, dimostrano di essere IAP o CD. Per l’attribuzione della priorità dovranno essere presentate, a corredo della domanda di sostegno, le relative attestazioni o qualifiche rilasciate dalle Autorità competenti.
B. Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano di aver assoggettato la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’elenco dei prodotti di qualità è riportato nella scheda della misura 3 del documento di programmazione. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (>50%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell’azienda.
C. Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni in cui all’art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013.
La priorità e attribuita ai giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata per l’adesione al presente bando pubblico, insediatosi nei cinque anni precedenti la domanda aderendo alla Misura 112 del PSR 2007/2013 o alla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 e che sia stato ritenuto ammissibili al finanziamento.
Per data di insediamento deve intendersi la data di apertura della partita IVA, nel caso di insediamenti effettuati in adesione alla misura 112, e la data di iscrizione alla CCIAA, nel caso di insediamenti effettuati nell’ambito della misura 6.1. Come precisato nell’ambito attuativo della misura 6.1 del PSR 2014/2020 del Lazio sono ritenuti giovani agricoltori quelli con “41 anni non compiuti” ovvero fino all’età di “40 anni e 364 giorni”.
D. Azienda ubicata in zone ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree C, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell’azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione centro aziendale. Per l’elenco dei comuni ricadenti in area C si rinvia al capitolo 8 del documento di programmazione.
E. Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree D, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell’azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione centro aziendale. Per l’elenco dei comuni ricadenti in area C si rinvia al capitolo 8 del documento di programmazione.

F. Dimensione economica delle imprese espressa in termini di Produzione Standard.
La priorità è attribuita alle aziende collocate sull’intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione Lorde Standard (PLS) ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro) e VII (da 50.001 a 100.000 euro) secondo la classificazione stabilita dall'Allegato IV del reg. 1242/2008.
G. Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria.
La priorità è attribuita alle aziende che realizzano dei piani di sviluppo aziendale con un alto livello di sostenibilità economico-finanziaria. Per l’attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti, ovvero 5, 10 o 15 punti, in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell’azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell’indice Free Cash Flow to Equit FCFEpon). L’assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall’applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio, e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso, relativamente alle caratteristiche dell’azienda e dell’investimento programmato.
Più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano di sviluppo aziendale sarà attribuito, per la presente “tipologia di operazione 6.4.1, su una scala di 3 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del valore dell’indice FCFEpon, nel rispetto della scala riportata nella tabella che segue :
ScaglionePunteggioValore di FCFE anno N15FCFEpon > 1,20 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)210FCFEpon > 1,60 * (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)315FCFEpon > 2,00* (quote ammortamentoN + accantonamento annuo TFRN)
Per quanto non espressamente richiamato nel presente punto e per un maggiore dettaglio delle variabili economiche-finanziarie prese in conto dal BPOL come anche delle risultanze sulle relative elaborazioni svolte dal sistema, si rinvia alle determinazione dirigenziali n. G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017 disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, alle quali si fa esplicito rinvio.
H. Interventi realizzati nell'ambito della “Agricoltura sociale” secondo la Legge 18 agosto 2015, n.141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti nell’ambito della “agricoltura sociale”. Per l’attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l’azienda svolge una attività di “agricoltura sociale” e dovrà produrre specifica documentazione rilasciata dalla competente Autorità Pubblica che attesti il possesso di tale requisito. Il punteggio è riconosciuto

esclusivamente ai soggetti che prevedono la realizzazione di investimenti esclusivamente nell’ambito della tipologia di intervento C) “Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico – riabilitative” di cui all’articolo 5 del presente bando pubblico.
I. Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l’ambiente.
La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che prevedono la realizzazione di investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull’ambiente, tra cui interventi in materia di:
a) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale;
b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili;
c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell’efficienza termica;
d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell’efficienza termica.
Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell’investimento realizzato rispetto al costo totale dell’investimento ammissibile.
? Modalità di formazione della graduatoria
I requisiti di priorità e l’autovalutazione con l’attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.
La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziate per il presente bando pubblico. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
Come già richiamato nel paragrafo precedente è prevista una riserva finanziaria per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva dovrà garantire che lo stanziamento assegnato per l’attuazione del presente bando pubblico, ivi inclusi eventuali stanziamenti aggiuntivi, deve essere destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in dette aree. Ciò comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la graduatoria regionale di ammissibilità, dovrà essere verificato che l’importo complessivo della spesa pubblica delle domande di sostegno ricadenti in aree C e D e collocate in posizione utile, ammonti ad almeno il 50% dello stanziamento complessivamente assegnato. Se la soglia del 50% non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria con le sole domande ricadenti in aree C e D fino al raggiungimento del 50% e, nel contempo, dovranno essere retrocesse e pertanto escluse dal finanziamento le domande ricadenti in aree A e B collocate nelle ultime posizioni.
Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta “non ammissibile”.

Rimane ferma la possibilità che la Regione, con propri atti dirigenziali, possa autorizzare stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento della domanda per l’ammontare dell’intero importo ritenuto ammissibile.
ARTICOLO 11
Dotazione finanziaria del bando
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente Euro 12.000.000,00 di spesa pubblica.
L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili per la misura e il Programma, in aggiunta a quelle ordinarie già assegnate per l’attuazione della misura e del presente bando pubblico.
ARTICOLO 12
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii..
Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca predispone l’elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell’ADA competente per l’istruttoria amministrativa.
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC. La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.
In particolare il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:
- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;

del possesso dei requisiti soggettivi d oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
dell’ammissibilità e della congruità delle spese;
del principio dell’unicità del finanziamento;
dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”.
Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell’operazione e dei relativi investimenti programmati.
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 10 del presente bando pubblico;
presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico
non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.
In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l’Area Decentrata dell’Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all’articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell’ADA competente dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito .
Il ricorso può essere proposto entro trenta (30) giorni dalla notifica dell’atto tramite PEC.
Ai fini dell’istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell’atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.
La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro novanta (90) giorni dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del “Responsabile di Misura”, un sistema di supervisione.
Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall’adozione dell’atto che approva l’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.
La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti “ammissibili e ammessi a finanziamento”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli “ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse” e dei progetti “non ammissibili”.
La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all’acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l’immediata cantierabilità del progetto e l’avvio dei lavori.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

INVESTIMENTI PER AGRITURISMI9
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ARTICOLO 13
Provvedimenti di concessione
Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno: - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda; - riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per “tipologia di intervento/sottointervento” nel rispetto della classificazione prevista nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell’applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell’investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (ex-post),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati.
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio istruttore.
Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:
- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.);
- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.
Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
Per le operazioni che prevedono esclusivamente l’effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all’adozione del provvedimento di concessione del contributo.
Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.
? Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni.

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ARTICOLO 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell’articolo 33 (1) dell’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.
Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.
ARTICOLO 16
Varianti e adeguamenti tecnici
Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..
Per “categorie di spesa” si intendono le “tipologie di intervento”, come classificate nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l’altro, nel provvedimento di concessione del contributo.
Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L’ADA competente riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del

nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.
Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.
ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per: - anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti); - saldi finali.

? Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 10 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.
* Acconti
Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 11 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo “Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
* Saldi
Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 12 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente struttura, la domanda di pagamento del saldo finale
Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.
L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di sessanta (60) giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
* a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
* a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
* ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
* alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
* alla verifica del rispetto dell’unicità del finanziamento;
* al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
* a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.
I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici (15) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.
? Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:
* relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell’azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale;
* copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
* elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
* dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
* certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
* certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
* autorizzazione sanitaria (ove previsto);
* contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
* certificati di conformità per i macchinari acquistati;
* documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
* altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell’investimento programmato.
* Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.
* Conservazione e disponibilità dei documenti
Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni. L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).
* Parziale realizzazione dei lavori
Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di
parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronunzia della decadenza totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso.
Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all’accertamento finale.
Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell’investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.
Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.
ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all’art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
Qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

INVESTIMENTI PER AGRITURISMI13
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI14
ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 38 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.
ARTICOLO 20
Controlli in loco
Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
Per la presente tipologia di operazione sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
L’Autorità di gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l’aiuto.
Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell’aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell’ambito della presente “tipologia di operazione”.
Detto documento è aggiornato:
- a seguito dell’eventuale modifica delle pertinenti normative dell’Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell’aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all’attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell’attuazione).
Per la revoca totale o parziale del sostegno e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.
Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.
Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
ARTICOLO 22
Stabilità delle operazioni
Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell’ambito attuativo della presente “tipologia di operazione”, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
- cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.
Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.
Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo articolo 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell’investimento e dopo il pagamento del saldo finale
ARTICOLO 23
Controlli ex post
Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.
I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.
ARTICOLO 24
Altre Disposizioni
? Errori palesi
Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.
Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.
* Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al beneficiario
Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.
* Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento
Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.
* Divieto di doppio finanziamento
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea.
Le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
* Cessione di aziende
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Si intende per:
a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
Si richiama, in particolare, il comma 2 dell’articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta”.
Ferme restando le condizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l’azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
- comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’Autorità di gestione l’avvenuta cessione dell’azienda e l’intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

INVESTIMENTI PER AGRITURISMI15
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI16
ARTICOLO 25
Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:
1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii.;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottato con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016” adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. al documento “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Adeguamento e revisione del documento “Note applicative e integrative....” adottato con determinazione n. G08876 del 23 giugno 2017;
7. al documento “Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016” adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)
ALLEGATI
* Modello base “de minimis”
* Allegato I – Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli
* Allegato II - Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedenteIl Titolare / Nome e cognome
legaleNata/o ilNel Comune diProv.rappresentante dell’impresaComune di residenza CapVian.Prov.
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresaImpresaDenominazione/Ragione sociale dell’impresaForma giuridicaSede LegaleComuneCapVian.Prov.Dati impresaCodice fiscalePartita IVA
In relazione a quanto previsto dal P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013 - Misura 06 – Sottomisura 6.4 – BANDO PUBBLICO
Bando/avvisoTitolo:Estremi provvedimento di approvazionePubblicato sul BURL
n del...................
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /
della Commissione del
., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L ...../... del ),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllataImpresaDenominazione/Ragione sociale dell’impresaForma giuridicaSede LegaleComuneCapVian.Prov.Dati impresaCodice fiscalePartita IVAChe l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedenteImpresaDenominazione/Ragione sociale dell’impresaForma giuridicaSede LegaleComuneCapVian.Prov.Dati impresaCodice fiscalePartita IVA
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il e termina il
;
2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il
de minimisEnte
concedenteRiferimento
normativo/
amministrativo che
prevede
l’agevolazioneProvvediment
o
di concessione e dataReg. UE de minimis4Importo dell’aiuto
de minimisDi cui imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terziConcesso5
Effettivo123Totale
Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007 2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

Modello base de minimis
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o
distinzione dei costi;
Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Sezione D - condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:
n.Ente concedenteRiferimento normativo o amministrativo che prevede l’agevolazioneProvvedimento di
concessioneRegolamento di
esenzione (e
articolo pertinente)
o Decisione
Commissione UE6Intensità di aiutoImporto imputato sulla voce di costo
o sul progettoAmmissibil
eApplicato12Totale
Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; Per le Grandi Imprese:
Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato
DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ...............
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo , l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 €. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al
ramo ceduto.
Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente). Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va
garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori
esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.
Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata - Allegato I I
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedenteIl Titolare / legale rappresentante dell’impresaNome e cognomeNata/o ilNel Comune diProv.Comune di residenzaCapVian.Prov.
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresaImpresaDenominazione/Ragione sociale dell’impresaForma giuridicaSede LegaleComuneCapVian.Prov.Dati impresaCodice fiscalePartita IVA
CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto
previsto dal P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013 - Misura 06 – Sottomisura 6.4 – BANDO PUBBLICO

Bando/avvisoTitolo:Estremi provvedimento di approvazionePubblicato sul BURL
n del...................
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ./ della
Commissione del
., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L ...../... del ),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata - Allegato I I
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata - Allegato I I
DICHIARA
1
1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)

n.Ente concedenteRiferimento normativo o amministrativo che prevede P l’agevolazioneProvvedimento di
concessione e dataReg. UE de minimis2Intensità di aiuto
de minimisDi cui imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto
P
terziConcessoEffe j~ettivo 3123Totale
Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ...............
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

M
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI17
INVESTIMENTI PER AGRITURISMI18
Modello de minimis
Nota esplicativa per le Amministrazioni concedenti.
Il modello di dichiarazione «de minimis» che si propone è stato costruito sulla base delle indicazioni riportate nel regolamento 1407/2013/UE e potrà essere utilizzato, mutatis mutandis , anche in applicazione dei regolamenti «de minimis» specifici per i settori agricoltura e pesca. Potrebbe altresì essere, con gli opportuni aggiustamenti, utilizzato come base per un modello in esecuzione al Reg. n. 360/2012 «de minimis» (SIEG), fermo restando che la Commissione europea ha informalmente precisato che la definizione di “impresa unica” fornita dal Reg. 1407/2013/UE/UE, in quanto introduce una semplificazione normativa, non deve essere estesa al Reg. 360/2012/UE, che continua invece a fare riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia (alla data del 3 giugno 2014, si è in attesa di ricevere chiarimenti applicativi di tale precisazione).
Al modello è allegata una nota di “istruzioni alla compilazione”, rivolto alle imprese beneficiarie dell’aiuto, che ne costituisce parte integrante (Allegato I). Anche le istruzioni sono costruite sulla base del regolamento 1407/2013/UE e dovranno essere adattate in caso di applicazione degli altri regolamenti de minimis.
La dichiarazione, presentata al momento della domanda di finanziamento, dovrebbe essere confermata o modificata al momento della concessione dell’aiuto per verificare se sono intervenute eventuali modifiche, e comunque aggiornata in caso di modifiche sostanziali.
Per la Sezione A “natura dell’impresa” si evidenzia che qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’impresa unica, come definita all’art. 2(2) del regolamento 1407/2013/UE, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante) (Allegato II).
Per la Sezione B “Rispetto del massimale”:
Si ricorda che per verificare il rispetto della soglia il De minimis si somma con tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa nei tre anni, ma esclusivamente con questi.
Il triennio di riferimento dell’impresa richiedente il contributo deve essere applicato a tutte le imprese costituenti l”impresa unica” anche qualora queste ultime si avvalgano di periodi differenti. Il controllo del cumulo da parte dell’amministrazione concedente deve fermarsi ai confini dello Stato membro di appartenenza: fanno fede in tal caso sia la sede legale che l’unità operativa.
In riferimento alle vicende societarie di scissione si terrà conto degli aiuti attribuiti o assegnati all’impresa richiedente. Con riferimento alle vicende societarie di fusione/acquisizione di azienda nella sua interezza è necessario tener conto degli aiuti concessi a ciascuna impresa che ha partecipato alla fusione/acquisizione.
In caso di trasferimento di un ramo d’azienda, al fine di stabilire la corretta imputazione dell’aiuto de minimis, l’amministrazione applicherà il principio generale, cui il Regolamento s’ispira, secondo il quale il contributo segue il ramo d’azienda in relazione al quale è stato inizialmente concesso, a prescindere dalla natura della fattispecie circolatoria che successivamente ha determinato il trasferimento del ramo d’azienda.


Inoltre, la colonna relativa all’importo de minimis “di cui imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi” dovrà essere riportata solo nei bandi “misti” che si rivolgono a tutte le imprese a prescindere dal settore di pertinenza; invece, per gli avvisi “settoriali” che escludano a priori il settore trasporti, la colonna potrà essere omessa.
Mentre le sezioni A e B del modello sono standard, le sezioni C, D ed E sono facoltative e strettamente connesse ai contenuti dell’avviso. Di conseguenza anche le relative “istruzioni alla compilazione” (allegato I) andranno rese coerenti con il contenuto del modello.
L’amministrazione valuterà se richiedere tali informazioni alle imprese nella dichiarazione
sostitutiva o nella domanda di finanziamento.
Per la Sezione C “settori in cui opera l’impresa”:
Si suggerisce di specificare nel bando/avviso le attività e/o i settori economici ammissibili al finanziamento e:
1) indicare che sono finanziabili solo le imprese che operano esclusivamente nei settori ammessi, oppure
2) specificare che se l’impresa opera in più settori, gli aiuti a titolo «de minimis» non dovranno finanziare attività escluse dal campo di applicazione dello stesso, né finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attività che possono beneficiare di un massimale inferiore. Per questo motivo l’impresa dovrà disporre di un sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi.
Ai fini del controllo, per questa seconda opzione l’amministrazione potrà valutare se, oltre le indicazioni così fornite nel bando/avviso, inserire nel modello anche la sezione C in cui l’impresa dichiara di possedere tale sistema di separazione delle attività o di distinzione dei costi o eventualmente far inserire tali informazioni nel modulo di richiesta del finanziamento.
Per la Sezione D “condizioni di cumulo”:
L’amministrazione può scegliere di individuare o meno nell’avviso i costi
ammissibili e 1) esplicitare il divieto di cumulo di questi con altri aiuti di Stato.
A tale proposito si segnala che ai sensi del DPR 196/2008, art.2(4): “Non sono ammissibili [ai fondi strutturali] le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario”. Pertanto, per i fondi strutturali relativamente al periodo 2007-2013, si suggerisce di evitare le possibilità di cumulo tra fonti diverse di finanziamento sui medesimi costi ammissibili, chiarendolo esplicitamente nell’avviso/bando.
Questa situazione si verificherebbe anche qualora l’amministrazione scegliesse di non individuare i costi ammissibili nel proprio avviso/bando; in questo caso dovrà contestualmente chiarire che l’aiuto de minimis non è concedibile se l’impresa ha già ricevuto altri aiuti sullo stesso progetto.
2) permettere le possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato, eventualmente anche concessi per gli stessi costi ammissibili entro i limiti previsti d regolamento.
In questo caso lo schema della dichiarazione de minimis dovrà contenere la Sezione D; il richiedente dovrà compilarla affinché l’amministrazione possa verificare che le intensità di aiuto previste negli altri strumenti di aiuto (esenzione o notifica) non siano superate.
Per la Sezione E “aiuti sotto forma di prestiti e garanzie”
Se l’Amministrazione concede aiuti «de minimis» sotto forma di prestiti o di garanzie l’avviso dovrebbe specificare che non potranno essere ammesse al finanziamento le seguenti imprese:
- imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- grandi imprese che si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Solo in questo caso il modello dovrebbe contenere anche la sezione E
Precisazioni in merito all’Allegato II (dichiarazione sostitutiva da sottoscriversi da parte delle imprese facenti parte dell’impresa unica).
Si ritiene che l’impresa richiedente non possa sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante non solo i propri, ma anche gli aiuti de minimis ricevuti dalle imprese ad essa collegate ai sensi della definizione di impresa unica, in quanto la dichiarazione sostitutiva consente di attestare il proprio stato con riferimento a stati/situazioni altrui (ad es. dimensionale, con riferimento alla definizione di PMI) ma non fatti od operazioni altrui.
Inoltre, l’amministrazione concedente sarà sempre e comunque tenuta al controllo delle informazioni autocertificate dalle imprese: tale controllo può essere effettuato a campione solo in presenza delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; forme diverse esigono il controllo a tappeto sul 100% delle dichiarazioni.
Qualora l’amministrazione concedente effettui un controllo a campione su un’impresa richiedente A che ha dichiarato di essere impresa unica assieme alle imprese B e C, l’amministrazione sarà comunque tenuta a recuperare le informazioni sulle imprese B e C, che attraverso l’Allegato II sarebbero già a disposizione dell’amministrazione.

 
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