PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA 4 - Consulenze agronomiche ambientali PSR Progettazione stalle perizie

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PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA 4

Mis 4.2.1: Frantoi oleari, panifici, pastifici, molini, caseifici
bando aperto per i comuni di:
Arce, Arnara, Castro dei Volsci, Ceprano, Colfelice, Fontana Liri, Pastena, Pofi, Rocca d'Arce, Santopadre, Torrice
gal terra di Argil
Mis 4.1.1: Aziende agricole
bando aperto per i comuni di:
Castel San Pietro Romano, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Labico, Monte Porzio Catone, MonteCompatri, Nemi, Frascati, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Valmontone
castelli Romani e Monti Prenestini
MISURA 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali.
SOTTOMISURA 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
OPERAZIONE 4.1.1
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.
OPERAZIONE 4.1.3
Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
OPERAZIONE 4.1.4
Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto,
residui e altre materie grezze non alimentari.
SOTTOMISURA 4.2
Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.
OPERAZIONE 4.2.1
Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI).
OPERAZIONE 4.2.2
Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari funzionali a migliorare l’efficienza energetica.
OPERAZIONE 4.2.3
Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.
SOTTOMISURA 4.3
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura.
SOTTOMISURA 4.4
Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali.
MISURA 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali.
(ex M. 121, M. 123, M. 125, M. 216, art. 17 Reg. UE 1305/2013)
Per le spese ammissibili si rimanda al testo legale approvato con Decisione della Commissione europea
PRIORITÀ CORRISPONDENTI
2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
3 Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali, e la
gestione dei rischi nel settore agricolo.
4 Preservare, ripristinare, e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura.
5 – Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basso emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e
forestale.
DESCRIZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELLA MISURA
Le risorse stanziate attraverso questa Misura saranno impiegate a fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo del settore agricolo e forestale e
sostenere gli investimenti necessari a raggiungere gli scopi ambientali che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.Per le aziende agricole sono
previsti investimenti rivolti alle esigenze di ristrutturazione sia in termini di dimensioni che di orientamento produttivo. Nelle aree con dimensioni aziendali
piccole o medie, a bassa produttività, gli investimenti potranno contribuire soprattutto a promuovere l’ammodernamento, ad aumentare l’efficienza dei fattori
produttivi e ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti. Nelle zone con aziende agricole altamente produttive gli investimenti potranno concorrere anche ad
affrontare le problematiche legate all’ambiente, al cambiamento climatico e al benessere degli animali.
Obiettivo generale
La Misura è volta, essenzialmente, al miglioramento delle azioni economiche e ambientali delle imprese agricole e rurali, e ad incrementare l’efficienza del
mercato dei prodotti agricoli e del settore della trasformazione.Nel suo complesso la presente Misura avrà un ruolo chiave multi-obiettivo, con riguardo
soprattutto alla concorrenza nel mercato globale, all’innovazione, all’ambiente e al mantenimento e creazione di nuove opportunità di lavoro.
Obiettivi specifici
Migliorare la coerenza tra attività di ricerca ed esigenze del mondo agricolo e rurale;
sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato;
incentivare i processi di ricomposizione fondiaria;
incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione;
favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta;
migliorare l’integrazione e l’efficienza di filiera;
gestire e manutenere il reticolo idrografico e le reti di drenaggio;
adottare tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle
aziende agricole e nell’agro-industria;
recuperare e valorizzare i sottoprodotti e gli scarti dell’agricoltura, della selvicoltura e dell’industria alimentare. Il perseguimento degli obiettivi è
garantito dall’attivazione di quattro Sottomisure e delle relative Operazioni a cui si rimanda.
KEYWORDS
Competitività.
Innovazione.
Tutela ambientale.
SOTTOMISURA 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
La Sottomisura è dedicata al sostegno degli investimenti nelle aziende agricole, attraverso differenti tipologie di intervento.Per le diverse tipologie di
intervento si deve fare riferimento alle seguenti
Operazioni alle cui specifiche schede si rimanda:
4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.
4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi.
4.1.4 Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e
residui ed altre materie grezze non alimentari.
OPERAZIONE 4.1.1
Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.
L’Operazione sostiene investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola che riguardino almeno uno dei
seguenti aspetti:
riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
interventi di “miglioramento fondiario” (costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati
l’irrigazione; viabilità aziendale);
tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con
esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell’Allegato I al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) inclusa la vendita
diretta ammissibile solo se le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di
sistemi di certificazione volontaria;
miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti
alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
miglioramento della sicurezza sul lavoro;
miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;
miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il
benessere degli animali al fine di attuare una sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni
derivanti dalle pratiche specifiche. Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione. I beneficiari di questa Operazione sono:
agricoltori attivi o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti
dallo Stato membro. Possono essere realizzati “investimenti collettivi”, da parte di “associazione di agricoltori”, anche attraverso la formazione di reti di
impresa.L’investimento collettivo è un singolo investimento destinato all’uso collettivo. L’“associazione di agricoltori”, beneficiario della Misura, deve
realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi come definiti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013.In ogni caso, il beneficiario realizza e gestisce l’investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post
investimento.
Importi e aliquote di sostegno
L’importo complessivo del progetto per questa tipologia di Operazione non potrà essere inferiore a 10.000€ e superiore a 2.000.000€, elevabile a
7.500.000€ in caso di investimento collettivo. In ogni caso il costo totale dell’investimento non può essere superiore a quattro volte il valore della
produzione standard lorda totale di ingresso. L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa. In alcuni casi, per i quali si rimanda al
Testo legale approvato con Decisione della Commissione europea, l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20%. La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno
non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione. Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita
nella Sottomisura 4.2. I “contributi in natura” sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall’articolo 69 del Regolamento (UE)
n. 1303/13 ed anche al Regolamento (UE) n. 1305/13. L’aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
L’Operazione sostiene gli investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi nelle aziende
agricole. Sono previsti interventi che non comportino una riduzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per:
ammodernamento di impianti elettrici di edifici produttivi aziendali;
interventi sugli immobili produttivi aziendali per il miglioramento delle prestazioni energetiche;
interventi sostitutivi per il miglioramento dell’efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali, esclusi impianti
obbligatori.
I beneficiari di questa Operazione sono gli stessi della 4.1.1:
agricoltori attivi o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti
dallo Stato membro.
Possono essere realizzati “investimenti collettivi”, da parte di “associazione di agricoltori”, anche attraverso la formazione di reti di impresa.
L’investimento collettivo è un singolo investimento destinato all’uso collettivo. L’“associazione di agricoltori”, beneficiario della Misura, deve realizzare
un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi come definiti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
In ogni caso, il beneficiario realizza e gestisce l’investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.
Questa Operazione può essere attivata anche nell’ambito della “filiera organizzata”.
Importi e aliquote di sostegno
L’importo complessivo del progetto non potrà essere inferiore a 10.000€ e superiore a 1.000.000€, elevabile a 5.000.000,00€ in caso di investimento collettivo.
In ogni caso l’importo dell’investimento non può essere superiore a quattro volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.
L’intensità dell’aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di Operazione 4.1.1. cioè pari al 40% della spesa ammessa. In alcuni casi, per i
quali si rimanda al Testo legale approvato con Decisione della Commissione europea, l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20%.
La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella Sottomisura 4.2.
Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto,
residui e altre materie grezze non alimentari.
L’Operazione sostiene gli investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari.
Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di
quelle ad uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, destinate alla produzione di energia elettrica e/o calore, utilizzando:
• pompe di calore a bassa entalpia;
• impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa;
• sistemi intelligenti di stoccaggio di energia;
• solare fotovoltaico;
• solare termico;
• microeolico.
La produzione da biomassa deve riferirsi prevalentemente a prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, e l’energia prodotta deve essere
finalizzata prevalentemente all’autoconsumo.
I beneficiari di questa Operazione sono gli stessi della 4.1.1:
agricoltori attivi o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti
dallo Stato membro.
Possono essere realizzati “investimenti collettivi”, da parte di “associazione di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa. L’investimento
collettivo è un singolo investimento destinato all’uso collettivo. L’”associazione di agricoltori”, beneficiario della Misura, deve realizzare un investimento
collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi come definiti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
In ogni caso, il beneficiario realizza e gestisce l’investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento. La presente tipologia di operazione può essere attivata anche nell’ambito della “filiera organizzata”.
Importi e aliquote di sostegno
L’importo complessivo del progetto non potrà essere inferiore a 10.000€ e superiore a 3.000.000€, elevabile a 10.000.000€ in caso di investimento collettivo. In
ogni caso l’importo dell’investimento non può essere superiore a quattro volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso. L’intensità
dell’aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di operazione 4.1.1 ovvero è pari al 40% della spesa ammessa.
In alcuni casi, per i quali si rimanda al Testo legale approvato con Decisione della Commissione europea, l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20%. La
maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella Sottomisura 4.2.
I “contributi in natura” sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall’articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/13 ed anche al
Regolamento (UE) n. 1305/13.
L’aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
SOTTOMISURA 4.2
Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.
La Sottomisura sostiene gli investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli, ad eccezione
dei prodotti della pesca, attraverso diverse tipologie di intervento.
Per le diverse tipologie di intervento si deve fare riferimento alle seguenti Operazioni alle cui specifiche schede si rimanda:
4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI).
4.2.2 Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari funzionali a migliorarel’efficienza energetica.
4.2.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.
OPERAZIONE 4.2.1
Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI).
L’Operazione sostiene gli investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca.
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto non elencato nell’Allegato I.
Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:
• l’ammodernamento e il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
• la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
• la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
• la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corte, attraverso la creazione di circuiti e reti;
• interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
• il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.
L’Operazione sarà realizzata anche mediante progetti di filiera integrati all’interno delle cosiddette filiere organizzate o attraverso i Gruppo Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI).
I beneficiari di questa Operazione sono imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
• micro, piccole e medie imprese;
• imprese intermedie (occupano meno di 750 persone oppure il fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);
• grandi imprese.
Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che partecipano alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.
Importi e aliquote di sostegno
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori. Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie” l’intensità massima dell’aiuto è pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% se l’operazione viene realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
• esclusivamente per le micro e piccole imprese, 5.000.000€ quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;
• 50.000€ quale spesa minima ammissibile a finanziamento.
Per gli investimenti che prevedono, in uscita dalla trasformazione, prodotti non inclusi nell’Allegato I del TFUE si applica il “de minimis”.
OPERAZIONE 4.2.2
Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari funzionali a migliorare l’efficienza energetica.
L’Operazione sostiene investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura.
Gli interventi si riferiscono a:
• diagnosi energetica o audit energetico ai sensi della normativa europea;
• isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo;
• razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione impiegati nei cicli produttivi;
• installazione di impianti e attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi;
• installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all’interno dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
I beneficiari di questa Operazione sono gli stessi dell’ Operazione 4.2.1, ovvero imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
• micro, piccole e medie imprese;
• imprese intermedie (occupano meno di 750 persone oppure il fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);
• grandi imprese.
Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che partecipano alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.
Importi e aliquote di sostegno
Sono previsti medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per l’Operazione 4.2.1.
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.
L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori. Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie” l’intensità massima dell’aiuto è pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% se l’operazione viene realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
• esclusivamente per le micro e piccole imprese, 2.000.000€ quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;
• 50.000,00€ quale spesa minima ammissibile a finanziamento.
Per gli investimenti che prevedono, in uscita dalla trasformazione, prodotti non inclusi nell’Allegato I del TFUE si applica il “de minimis”.
OPERAZIONE 4.2.3
Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.
L’Operazione sostiene investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all’approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari.
Gli interventi devono riguardare:
• investimenti finalizzati alla realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
• acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
• acquisto e installazione di impianti di collegamento per mettere in rete l’energia prodotta;
• realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
• installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all’interno dell’unità produttiva oggetto dell’investimento (ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi).
I beneficiari di questa Operazione sono gli stessi dell’ Operazione 4.2.1, ovvero imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
• micro, piccole e medie imprese;
• imprese intermedie (occupano meno di 750 persone oppure il fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);
• grandi imprese.
Sono beneficiarie della Sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che partecipano alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.
Importi e aliquote di sostegno
Sono previsti medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per l’Operazione 4.2.1. L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa. L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori. Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie” l’intensità massima dell’aiuto è pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% se l’operazione viene realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
• esclusivamente per le micro e piccole imprese, 2.500.000€ quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;
• 50.000€ quale spesa minima ammissibile a finanziamento.
Per gli investimenti che prevedono, in uscita dalla trasformazione, prodotti non inclusi nell’Allegato I del TFUE si applica il “de minimis”.
SOTTOMISURA 4.3
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura.
La Sottomisura si pone l’obiettivo di migliorare e potenziare le infrastrutture a servizio delle Unità produttive agricole sostenendo:
• investimenti sulla viabilità rurale e forestale extra-aziendale per migliorarne la fruibilità, il recupero, l’adeguamento e la messa in sicurezza;
• investimenti per la realizzazione e il ripristino di punti di abbeveraggio (fontanili) per il bestiame.
La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola:
4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio.
I beneficiari di questa Sottomisura sono:
• enti pubblici
Comuni e loro unioni, Comunità Montane ed Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC-Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, Comunanze Agrarie), che non siano in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che abbiano approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
• enti privati
soggetti privati associati in forma di “consorzi stradali” per gli interventi connessi alla viabilità; Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi ”.
Importi e aliquote di sostegno
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e nella misura dell’80% per i beneficiari privati. Il massimale del costo totale dell’investimento ammissibile è pari a 350.000€, per gli interventi relativi alla viabilità rurale e forestale, e pari a 200.000€ per gli interventi di realizzazione o ripristino di fontanili.
SOTTOMISURA 4.4
Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.
La Sottomisura sostiene investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità e del paesaggio, valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori.
Gli investimenti previsti sono i seguenti:
• impianto e ripristino di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento;
• ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;
• riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola;
• rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
• realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione;
• realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.
La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola:
4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agrari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico.
I beneficiari di questa Sottomisura sono:
• imprese agricole singole o associate;
• Enti pubblici territoriali;
• Enti gestori di Aree naturali Protette;
• Enti gestori di Aree Rete Natura 2000;
• Enti gestori di altre aree di alto pregio naturalistico;
• Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi”.
rotoballe di fieno
raccolta grano
agricoltura bio
coltivazione di pomodori
trattamenti aerei
compost
biogeneratori
ambiente e agricoltura
biocombustibile
apicoltura
igiene e sicurezza
allevamenti alternativi
allevamento allo stato brado
frantoio
caseficio o aziendale
prodotti aziendali
essiccazione
essiccazione uve
vendita diretta
fisone
cuocitore
seminatrice di precisione
estrazione olio
agriturismo
biogas
imprenditore agricolo
pascolo di montagna
plantula
lavanda
pecore
erpicaturs
semi
seminatrice
trattamenti vigneti
uva a tendone
vitelli
campo
colture in serra
ortive in serra
uva
soldi e agricoltura
terra e soldi
agricoltura e soldi
iap
SI RIPORTA LO STRALCIO DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.1
BANDO PUBBLICO MISURA 04
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1
“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”
INDICE
Premessa
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Obiettivi e finalità
Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Articolo 5 – Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
Articolo 6 – Agevolazioni previste
Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno Articolo 10 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
Articolo 11 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Articolo 12 – Dotazione finanziaria del bando
Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle
Proroghe
Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 16 – Varianti
Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità Articolo 20 – Controlli in loco
Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
Articolo 22 – Disposizioni per l'esame dei reclami Articolo 23 – Limitazioni, vincoli ed impegni Articolo 24 – Controlli ex post
Articolo 25 – Disposizioni generali
PREMESSA
Considerata la complessità degli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l’attuazione del PSR, per le quali sono richiesti ulteriori approfondimenti ed incontri;
Considerato pertanto che ad oggi non è possibile procedere alla presentazione informatica delle domande di sostegno;
Ritenuto necessario, pur nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in formato cartaceo, in modo da agevolare la ripresa degli investimenti nel settore agricolo e agroindustriale;
Il presente bando:
• consente la presentazione di domande di sostegno esclusivamente in formato cartaceo al fine della decorrenza dell’eleggibilità delle spese eventualmente sostenute dopo la presentazione della domanda stessa;
• le domande di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente riproposte tal quali sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, pena la decadenza d’ufficio della domanda di cui sopra.
Si precisa che:
• la presentazione delle domande a valere sul presente bando non costituisce titolo preferenziale;
• l’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo lo loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento;
• Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in formato cartaceo, saranno riproposte tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, e concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie;
• Gli investimenti di cui al Quadro E (Piano degli interventi – dettaglio interventi e sotto interventi) e riepilogati nel Quadro F della domanda in formato cartaceo, in allegato al presente bando, devono essere riproposti tal quali nella domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
• I contenuti della relazione, al momento della presentazione della domanda informatizzata, devono essere riportati integralmente nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN;
• Nel caso in cui la domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia difforme nei contenuti da quella presentata in modalità cartacea, fa fede quella presentata sul SIAN.
ARTICOLO 1
Definizioni
Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.
Operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.
Bando pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di aiuto previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l’altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.
Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca;
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.
MIPAAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.
Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune" ("QSC) di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Focus Area: le priorità sono articolate in Focus Area – possono essere considerate come delle sotto priorità – e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi trasversali.
Investimento collettivo: un singolo investimento destinato all’uso collettivo realizzato da associazioni di agricoltori anche attraverso la formazione di reti di impresa, per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all’associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell’associazione stessa.
ARTICOLO 2
Obiettivi e finalità
Il presente avviso è finalizzato a garantire la continuità dell’azione amministrativa della Regione Lazio a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria. L’operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento delle strutture e l’introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola.
E’ previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l’ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.
Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:
a. siano coerenti con le Priorità cui l’operazione stessa concorre e precisamente:
P2 “potenziare la redditività delle aziende agricole e le competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”.
P3 “promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”;
b. siano coerenti con le Focus Area in cui si colloca:
2A -“migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
3A -“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”
c. mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali: F.8 incentivare i processi di ricomposizione fondiaria
F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione
F.16 favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta;
F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole
F.18 Miglioramento dell’integrazione e dell’efficienza di filiera.
Nell’ambito della presente operazione, sono previsti, nello specifico, investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola riguardanti almeno uno dei seguenti aspetti:
• riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
• realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
• interventi di “miglioramento fondiario”, cioè che riguardano il capitale fondiario quali:
- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all’irrigazione;
- viabilità aziendale;
• tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
• recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
• introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
• miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
• miglioramento della sicurezza sul lavoro;
• miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
• miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;
• miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
• macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al
fine di attuare una sinergia con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche.
Non saranno finanziati col presente bando la realizzazione di investimenti relativi ad impianti di irrigazione.
ARTICOLO 3
Ambito territoriale di intervento
La misura si applica su tutto il territorio regionale.
Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in una Regione limitrofa, l’ammissibilità a finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e/o almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch’essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.
ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:
- Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. L’agricoltore in attività è stato definito con circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del23/12/2015 e ACIU.2016.35 del 20/01/2016;
- limitatamente alla realizzazione di “investimenti collettivi" i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA di cui sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:
1) Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell’ art. 152 del
Reg (UE) n. 1308/2013;
2) Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;
3) Consorzio di Produttori Agricoli, cosi come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
4) Reti di Impresa cosi come disciplinato dalle normative vigenti ( L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
ARTICOLO 5
Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali
Spese ammissibili
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
- costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.
I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13 e della Determinazione di cui sopra.
Le spese per investimenti immateriali non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi investimenti materiali. L’importo relativo alla lettera d), non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali.
Si fa presente che, qualora le tipologie di costruzione richieste nel progetto rientrino tra quelle previste nella “metodologia per la determinazione dei costi di riferimento e foglio di calcolo per tettoie, fienili, stalle, magazzini e ricovero macchine e attrezzature con guida introduttiva alla compilazione” di cui alla Determinazione n. G04375 del
29/04/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” si deve fare riferimento obbligatoriamente a queste ultime. Nel caso in cui la tipologia di costruzione non rientri nella fattispecie di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo.
Per l’acquisto di macchine e attrezzature è necessario fare riferimento al “prezzario delle opere agricole e forestali (costi di riferimento – aggiornato al 2015) e relativa metodologia di determinazione” di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative””. Nel caso in cui la tipologia delle macchine ed attrezzature non rientri tra quelle contemplate nel prezzario di cui sopra si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) oppure mediante valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali di cui alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, fatto salvo quanto stabilito nelle premesse.
Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, l’ammissibilità decorrerà dalla data dell’evento.
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei lavori.
Spese non ammissibili:
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali ad eccezione della deroga prevista nel documento “spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
2014/2020” allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- l’utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento;
- interventi per l’irrigazione;
- acquisto di barrique;
- IVA
Spese generali
Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 ed al provvedimento dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione.
ARTICOLO 6
Agevolazioni previste
Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:
a. Contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento;
b. Contributo in conto interessi;
c. Garanzie a condizione agevolate.
La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.
Il beneficiario ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale, può optare, entro la data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno, per l’utilizzo del Fondo garanzia o del Fondo credito. Le procedure e le tempistiche da rispettare nella scelta degli Strumenti Finanziari saranno definite con successivi atti, all’esito della procedura di approvazione del documento di valutazione ex ante, da parte del Comitato di Sorveglianza.
Intensità della spesa pubblica:
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.
L’aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:
• investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l’accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, anche senza aver percepito il premio;
• investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
• investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg. 1305/2013;
• investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno agro-climatico- ambientale assunto;
• investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.
Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2.
La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.
Massimali:
Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:
• Euro 2.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile elevabile a 7.500.000,00 di euro in caso di investimento collettivo;
• Euro 10.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.
In ogni caso il costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.
L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.
ARTICOLO 7
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:
1. L’impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
2. L’attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.
3. L’imprenditore deve presentare una relazione degli investimenti che intende realizzare e già indicati nella domanda di sostegno in formato cartaceo, che in particolare dovrà contemplare:
o la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
o la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
o una sintetica indagine di mercato;
o il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell’azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
o i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;
o il cronoprogramma degli interventi.
La relazione inoltre, dovrà necessariamente riportare il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese, l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti).
Per gli investimenti collettivi dovrà essere prodotta un’unica relazione che, oltre a quanto riportato nei precedenti punti, dovrà contenere i CUAA delle aziende che partecipano al progetto collettivo, al fine da poter risalire ai fascicoli aziendali dei singoli associati.
Si fa presente che i contenuti della relazione di cui sopra, al momento della presentazione della domanda informatizzata, dovranno essere riportati integralmente nel Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN.
4. L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un “imprenditore agricolo attivo” che partecipa ad un’associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.
Per il calcolo delle produzioni standard in entrata dell’azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) “Produzioni standard 2010” integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard, adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016.
5. Nel caso dell’"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all’“associazione di agricoltori”. L’investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente dell’associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.
6. Non possono beneficiare della misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
7. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
8. Per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.), gli stessi devono essere realizzati nel rispetto del Decreto stesso (gara d’appalto).
9. Non sono consentiti investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi ottenibili dai terreni aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano inferiori ad un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno (art. 32 lettera b) del D.P.R. 917 del 22/12/1986 e ss.mm.ii.). Per il calcolo si fa riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Progetti di filiera organizzata.
Fatto salvo quanto stabilito nel presente bando, per quanto riguarda i progetti di filiera organizzata si rimanda a quanto normato nel Bando Pubblico relativo alla sottomisura
16.10 “Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera organizzata”, che attiva la filiera organizzata stessa e che sarà adottato con successivo atto.
Progetti collettivi.
Le Associazioni idonee a presentare progetti collettivi richiamate all’art. 4 del presente Bando, costituite con atto scritto secondo la normativa vigente, devono produrre un atto regolarmente approvato, dal quale risulti:
- l’impegno degli associati a realizzare il programma d’investimento comune;
- l’impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale, nonché a quelli previsti nel presente articolo;
- la partecipazione finanziaria in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d’investimenti.
La domanda di sostegno, dovrà essere presentata da un solo beneficiario dell’investimento che assolve alla figura di rappresentante dell’“associazione di agricoltori” e che:
o si assume l’onere finanziario dell’investimento;
o cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’erogazione del contributo.
Detta domanda sarà presentata dal beneficiario previa apertura di un proprio fascicolo anagrafico, al solo scopo di poter di poter presentare istanza di sostegno.
Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi.
Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell’investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all’importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.
In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall’ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.
Al fine dell’inserimento nella graduatoria dell’istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Art. 11 “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie”.
I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
I requisiti di ammissibilità per l’accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell’ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.
ARTICOLO 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
La domanda di sostegno dovrà essere presentata su formato cartaceo secondo il modello allegato al presente bando pubblico e reso disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” e deve essere compilata in tutte le sue parti, comprese dichiarazioni specifiche e soggettive ivi riportate.
Oltre alla compilazione della domanda di sostegno in formato cartaceo, dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:
1. Relazione Tecnica che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti al punto
3 dell’articolo 7 del presente bando e dovrà necessariamente riportare:
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese;
- l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione.
Si fa presente che i contenuti della relazione di cui sopra, al momento della presentazione della domanda informatizzata, dovranno essere riportati integralmente nel Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN.
2. Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese secondo le indicazioni riportate nel precedente art. 5.
3. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.
La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ecc… - riportantim la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione in Comune, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 120 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di ammissibilità delle domande di aiuto, pena la decadenza dagli aiuti. Tale termine può essere derogato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario mediante opportuna documentazione.
In allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata, pena l’esclusione dai benefici della Sottomisura:
• la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
oppure:
• la dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A.
Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.
Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione.
Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l’impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.
4. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
a) deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:
l’atto costitutivo e/o lo statuto,
gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
ed a seguire, nello specifico:
0 si approva il progetto;
0 si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
0 si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
0 si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
0 si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
0 si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
0 si dichiara di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
0 si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
5. Documentazione comprovante il punteggio richiesto.
Altre disposizioni
La Relazione Tecnica, deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti
1, 2, 3 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.
ARTICOLO 9
Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 30 settembre 2016. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul
programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.
Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.
Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l’iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.
I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
La presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo deve avvenire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL e la stessa deve essere obbligatoriamente riproposta tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La domanda di sostegno, sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 8, deve essere trasmessa, in formato PDF, tramite e-mail certificata (PEC), all’Area Decentrata Agricoltura (di seguito ADA) competente per territorio, che prenderà atto dell’avvenuta presentazione della domanda stessa, e provvederà a comunicare al richiedente, sempre tramite PEC, l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. e ii, dopo l’avvenuta riproposizione della domanda stessa sul portale SIAN.
La domanda di sostegno cartacea, in funzione quindi dell’ambito provinciale ove si intende realizzare l’intervento, va inoltrata ai seguenti indirizzi:
- ADA di Frosinone - adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Rieti - adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno, unitamente alla relazione, deve essere presentata da un solo beneficiario dell’investimento che assolve alla figura di rappresentante dell’ “associazione di agricoltori” che intende partecipare alla presente operazione.
Ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:
- di aver costituito/validato/aggiornato il fascicolo aziendale così come previsto dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea;
- di essere a conoscenza che le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico;
- di essere a conoscenza che la presente operazione cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che dovrà accettare riservandosi la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza del fatto che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di non avere in corso istanza di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1;
- di riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché di fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando tra i beneficiari e l’amministrazione regionale avverranno esclusivamente tramite PEC, nonché dell’obbligo di mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo vincolativo;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR-Lazio 2014/2020;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento definitivo della domanda di sostegno, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità;
- di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di completare il programma d’investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di miglioramento aziendale, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nell’Atto di concessione;
- che l’impresa non si trovi in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, (18);
- di essere a conoscenza dell’obbligo di non alienare o rilocalizzare in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno, nonché di mantenere il vincolo di destinazione d’uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo del sostegno da parte dell’OP-AGEA;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme indebitamente percepite.
Entro il termine di chiusura del bando, e comunque prima del rilascio informatico, dopo che le domande sono state normalizzate sul portale SIAN, il richiedente può modificare la domanda di sostegno presentata ed i relativi allegati.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 25.
La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, pubblica l’atto contenente, l’elenco delle domande presentate, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy.
I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.
Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.
ARTICOLO 10
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
L’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo la loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento.
Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R.
57/95 di recepimento della stessa, è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC. La data di assegnazione all’istruttore costituisce l’avvio del procedimento.
In caso di documentazione risultata incompleta l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, richiede all’interessato le integrazioni e per completare, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali, sempre tramite posta certificata PEC, dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.
La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno prevede una verifica formale della domanda, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare la verifica riguarderà i seguenti elementi:
 rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
 rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attributi;
 ammissibilità dei costi;
 rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;
 rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
 conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione
vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.
Viene, altresì, valutata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni rese ai fini dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.
Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell’operazione.
Per l’ammissibilità dei costi sono utilizzati i prezzari attualmente vigenti per opere ed impianti di cui al precedente Art. 5. L’Autorità di gestione potrà adottare con proprio provvedimento ulteriori prezzari.
Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura ed il controllo dovrà verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di
Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell’avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.
La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di sostegno, sarà comunicata dall’ufficio istruttore (ADA competente) tramite posta certificata PEC all’intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali possono essere avanzate eventuali controdeduzioni.
Nella fattispecie, entro dieci giorni dalla comunicazione sopraindicata, il beneficiario può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte all’ufficio istruttore (ADA competente). Il Dirigente di quest’ultima trasmetterà, via PEC, l’istanza di riesame all’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca che la esaminerà nei 30 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria unica regionale.
Trascorsi i tempi di cui al comma precedente, l’ADA competente per territorio, provvederà, entro i sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’atto contenente, l’elenco delle domande presentate, a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili.
La Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca a seguito dell’istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà entro i successivi trenta giorni ad approvare con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), l’elenco delle “domande non ammissibili” e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”). Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
ARTICOLO 11
Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta plenaria del 4 dicembre 2015.
Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione e che saranno riproposte tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:
Si precisa che è stato introdotto il comparto florovivaistico nel settore ortofrutticolo con un punteggio di 5 e il punteggio minimo di accesso è stato ridotto da 25 a 20 punti complessivi, a seguito dell’avvio della procedura scritta per la modifica dei criteri di selezione della presente tipologia di operazione;
(**) Per i punteggi relativi ai comparti produttivi si fa riferimento alla seguente tabella:
PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI:
COMPARTI PRODUTTIVIPRIORITA’ DI INTERVENTOORTOFRUTTASostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra
forma associativaMigliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione
aziendale e commercializzazioneSostenere le produzioni riconosciute di qualitàVITINIVINICOLOSviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione aziendale Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoniLATTIERO/CASEARIOAdeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali. Mantenimento dell’attività zootecnica nelle zone marginali Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione aziendaleStrutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilitàCARNEStrutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in aziendaRistrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali e montaneSostegno all’allevamento di razze autoctoneStrutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilitàOLIVICOLACreazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendaliSostegno all’olivicoltura nelle aree marginali e interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttiviOVI-CAPRINOMigliorare l’integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazioneConcentrazione dell’offerta e creazione di strutture comuni Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilitàStrutture aziendali finalizzate all’ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta CEREALICOLOFavorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali.FLOROVIVAISTICOStrutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologicoRidurre l’impatto ambientale dei processi produttivi sul suoloCASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’età dell’agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.  Ai fini dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le attività e gli interventi previsti nel Piano aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di  sostegno sul portale SIAN.
Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
A.         Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera.
La priorità è attribuita se il progetto è inserito in una "filiera organizzata", costruita nell'ambito della cooperazione attivata con la misura 16.10 e selezionata nell'ambito della stessa sottomisura. La priorità 4.1.1.A può essere attribuita solo se la selezione delle filiere organizzate nella misura 16.10 viene effettuata prima della definizione della graduatoria di ammissibilità della presente tipologia di operazione;
B.         Partecipazione ad un "investimento collettivo".
La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto è rispondente al requisito di "investimento collettivo" come definito nelle condizioni di ammissibilità;
C.   Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, nonché dell'organizzazione produttiva. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda. Si applica il criterio della prevalenza economica dell'investimento innovativo sul totale degli investimenti ammissibili;
D.         Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013.
La priorità è attribuita ai soggetti che realizzano investimenti innovativi inclusi tra quelli previsti nell'elenco “Catalogo degli investimenti innovativi” predisposto dalla Regione sulla base delle innovazioni verificate e validate nell'ambito attuativo della misura 124 del PSR 2007/2013 e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nonché eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati dalle altre Regioni;”;
E.          Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente.
“La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportino una ricaduta positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi; b) investimenti che migliorano il trattamento e lo stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del letame; c investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti; d) investimento in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo.;
ricadute positive sull'ambiente deve incidere più del 50% sul totale del costo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale;
F.      Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore zootecnico del comparto bovino (carne e latte), ovicaprino e bufalino. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti;
G.    Progetti che prevedono interventi nei settori ortofrutticolo e florovivaistico.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nei settori ortofrutticolo e florovivaistico. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti;
H.    Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti;
I.       Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti;
L. Progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate dell'analisi SWOT.
La priorità viene attribuita nel caso in cui l'operazione, anche per settori diversi da quelli di cui ai precedenti criteri 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H e 4.1.1.I, persegue uno o più delle priorità specifiche di comparto riportate nella seconda tabella sopra indicata denominata - PRIORITÀ DI INTERVENTI PER I COMPARTI PRODUTTIVI,
Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definito dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente.
La priorità è attribuita agli agricoltori attivi associati ad OP riconosciute ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013 al momento della presentazione della domanda di sostegno, che realizzano l'investimento in forma individuale o collettiva;
N.    Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.
La priorità è attribuita agli agricoltori che realizzano investimenti che riguardano produzioni ottenute nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuta (art. 16, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013). La priorità è attribuita secondo il criterio della prevalenza di superficie (>50% SAU) assoggettata ai suddetti sistemi di qualità riconosciuta;
O.    Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza.
“La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda,aderiscono e sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sistemi di certificazioni ritenuti validi sono i seguenti: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), Standard BS OHSAS 18001:07, Linee guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, ecc.;”.;
P.      Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Giovane agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi della presente operazione, insediato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia presentato domanda per l'accesso alla Mis. 112 del PSR 2007/2013. La stessa domanda di sostegno dev'essere stata ritenuta ammissibile a seguito del procedimento istruttorio;
Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale prevista nel documento di programmazione regionale37
Per le aree D di cui al criterio 4.1.1.Q si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in area D;
R.       Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale.
Per zone montane di cui al criterio 4.1.1.R si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in zona montana;
S.        Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con una dimensione economica compresa tra la V e la VII classe.
Per le aree D di cui al criterio 4.1.1.Q si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in area D con dimensione economica compresa tra la V e la VII classe;
T.        Dimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.
La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 50.000,00 euro.
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla prima tabella del presente articolo, e per il suo raggiungimento non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A relativo a " Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera".

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Per le aree D di cui al criterio 4.1.1.Q si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in area D;
R.       Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale.
Per zone montane di cui al criterio 4.1.1.R si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in zona montana;
S.        Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con una dimensione economica compresa tra la V e la VII classe.
Per le aree D di cui al criterio 4.1.1.Q si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui il centro aziendale ricada in area D con dimensione economica compresa tra la V e la VII classe;
T.        Dimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.
La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, hanno una produzione standard dell'azienda compresa tra 15.000,00 e 50.000,00 euro.
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla prima tabella del presente articolo, e per il suo raggiungimento non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A relativo a " Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera".

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la Regione con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.
Non è consentita la reiterazione delle domande di aiuto.
Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, dovranno essere mantenute dal beneficiario almeno fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.
Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.
ARTICOLO 12
Dotazione finanziaria del bando
Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando in modalità cartacea e successivamente normalizzate sul SIAN, nonché per quelle successivamente presentate direttamente con la procedura informatica SIAN, sono stanziati complessivamente Euro 48.500.000,00.
L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.
ARTICOLO 13
Provvedimenti di concessione
Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali(ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.
1. I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:
- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
2. Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.
ARTICOLO 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i 30 giorni successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:
• per gli investimenti strutturali, sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio istruttore;
• per le macchine e dotazioni, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento (contratto di ordine, bolla, ecc….)
Gli interventi devono essere completati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l’esecuzione dei lavori.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:
- 12 mesi per operazioni che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.
Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
Disciplina delle Proroghe
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni.
ARTICOLO 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
decesso del beneficiario;
incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda;
distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
 epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.
Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.
ARTICOLO 16
Varianti
Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La domanda di variante, ad atto di concessione emanato, va trasmessa tramite e-mail certificata (PEC) all’ADA competente.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
1. Sono considerate varianti in corso d’opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d’opera si applicano le seguenti disposizioni:
- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa, come individuate nel quadro economico dei provvedimenti di concessione dei contributi;
- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa nonché un aumento dei tempi di realizzazione;
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. Detta soglia del 20% può essere superata, fino all’intero ammontare dell’investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
2. Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:
- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.
Sono considerati inoltre adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.
Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
In tutti i casi le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell’iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.
ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).
Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 25.
Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:
- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.
Anticipi
Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 4, del Reg. (UE) 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 63, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.
La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell’Organismo Pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell’anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all’anticipo erogato.
Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto
si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
L’anticipo erogato per un’operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell’ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;
L’anticipo può essere richiesto nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di concessione e il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nello stesso provvedimento di concessione.
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.
Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo “Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute”.

La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.
Gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati:
1. Nel caso in cui non sia stata richiesta l’anticipazione:
allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture e da documenti probatori equivalenti.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui sia stata erogata l’anticipazione:
allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture e da documenti probatori equivalenti.
In questo caso l’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell’anticipo erogato. La Regione può autorizzare l’Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all’avanzamento dell’investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell’anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrato il pagamento di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.
La somma degli acconti non può superare l’80% del contributo concesso.
Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto.
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l’erogazione di due acconti.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
Saldi
I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo finale
Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l’avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.
Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo avviene oltre il termine dei 60 giorni, e comunque entro i 90 giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori, verrà applicata la riduzione pari al 5% al contributo concesso.
La presentazione oltre i 90 giorni di cui sopra, comporta la decadenza totale della domanda e la revoca del contributo.
L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
• a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale;
• ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
• a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.
I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi 15 giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi 15 giorni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:
0 relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda, firmata da un tecnico abilitato;
0 copia delle fatture e relativi documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, carta di credito e bancomat , bollettino postale, vaglia postale, MAV, Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali);
0 elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
0 dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
0 certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
0 autorizzazione sanitaria (ove previsto);
0 contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
0 certificati di conformità per i macchinari acquistati;
0 documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .
Parziale realizzazione dei lavori
Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.


Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una revisione in diminuzione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità, tale da collocare il progetto fra le non finanziate, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.
Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.
ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:
 della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
 dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
 del rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;
 del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento.
La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l’operazione è stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento. La visita sul luogo potrà essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.
Qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..
ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.
Obblighi dell’Autorità di Gestione

L’Autorità di Gestione provvede:
• a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
• a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
• ad informare i beneficiari del fatto che l’accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
Obblighi del beneficiario
• Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;
c) l’emblema della Repubblica Italiana;
d) l’emblema della Regione Lazio.
• Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
a) fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dello Stato e della Regione;
b) esponendo, per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico totale supera Euro 50.000,00 una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evienza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dallo Stato e dalla Regione;
c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera Euro 500.000,00.
• Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera Euro 500.000,00;
 l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione, dello Stato e della Regione.
• I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui al comma 2. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.
• Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) l’emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito:
www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/;
Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.
ARTICOLO 20
Controlli in loco
Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 49 e 51 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 dei “controlli in loco”, che sono svolti annualmente su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall’Organismo pagatore.
Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.
ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo documento predisposto dall’Autorità di Gestione di concerto con le Direzioni regionali contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia.
Qualora si accerti che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.
In questi casi, sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita all’Autorità di Gestione.
Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.
ARTICOLO 22
Disposizioni per l'esame dei reclami
Le strutture dell’AdG, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, è consentito, contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, la proposizione, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.
Il ricorso va proposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.
Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che valuta l’accoglimento o meno dello stesso.
Ai fini dell’istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.
La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro 30 giorni dalla proposizione.
Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell’iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di
60 giorni e 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.
ARTICOLO 23
Limitazioni, vincoli ed impegni
Il beneficiario non può presentare domanda ai sensi della presente Operazione se ha in corso un’istanza di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1 per la quale non sia stata ancora presentata domanda di pagamento del saldo.
Demarcazione OCM
L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Stabilità delle operazioni
1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:
cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;
effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa o ad un ente pubblico; apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.
Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.
ARTICOLO 24
Controlli ex post
1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.
ARTICOLO 25
Disposizioni generali
1. Errori palesi
1.1 Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.
1.2 Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati
1.3 L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.
Qualora l’errore sia rilevato dal richiedente o suo delegato, la domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all’ADA competente che ne valuta l’ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, provvede alla correzione, in fase istruttoria, dandone comunicazione via PEC al richiedente o suo delegato; parimenti se tali errori sono rilevati dal funzionario
istruttore, lo stesso provvederà d’ufficio alla correzione della domanda di sostegno dandone comunicazione al richiedente o suo delegato.
Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento. L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento.
2. Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda all’art. 7. “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” qui di seguito riportato.
Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l’importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
1) l’ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art.
46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell’acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.
Il beneficiario, fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario ha l’obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b) Assegno bancario. L’assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e bancomat. L’utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
Il pagamento in contanti non è consentito.
I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell’ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
3. Conservazione e disponibilità dei documenti
Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro
1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti
giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.
Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 il periodo suddetto è di due anni.
L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).
4. IVA e altre imposte e tasse
In base a quanto previsto dall’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, “il trattamento dell’IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa nell’ambito dello strumento finanziario”. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c.
L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
5. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause
imputabili al beneficiario
Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.
6. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento
Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.
Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.
La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.
7. Divieto di doppio finanziamento
1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea
2. Le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
8. Cessione di aziende
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Si intende per:
a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
Ferme restando le condizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 e qualora l’azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
 comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’Autorità di gestione l’avvenuta cessione dell’azienda e l’intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità di gestione la domanda di
pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:
1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016.
e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
SI RIPORTA LO STRALCIO DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2
REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO MISURA M04
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)


SOTTOMISURA 4.2
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.2.1

“Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”


Articolo 1 – Definizioni pag. 4

Articolo 2 – Descrizione degli interventi pag. 5

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento pag. 7

Articolo 4 – Soggetti beneficiari pag. 7

Articolo 5 – Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali pag. 9
- Spese ammissibili
- Decorrenza dell’ammissibilità delle spese
- Spese non ammissibili
- Spese generali

Articolo 6 – Agevolazioni previste pag. 12
­ Intensità della spesa pubblica
­ Massimali

Articolo 7 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni pag. 13
- Progetti di filiera organizzata

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno pag. 15
- Altre disposizioni

Articolo 9 – Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno pag. 19

Articolo 10 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno pag. 21

Articolo 11 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie pag. 24

Articolo 12 – Dotazione finanziaria del bando pag. 31

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione pag. 32

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle
Proroghe pag. 33

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali pag. 34

Articolo 16 – Varianti pag. 35

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento pag. 37
­ Anticipi
­ Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
­ Saldi
­ Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
­ Parziale realizzazione dei lavori



Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento pag. 43

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità pag. 44
­ Obblighi dell’Autorità di Gestione
­ Obblighi del beneficiario

Articolo 20 – Controlli in loco pag. 46

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, revoche, sanzioni pag. 46

Articolo 22 – Disposizioni per l'esame dei reclami pag. 47

Articolo 23 – Limitazioni, vincoli ed impegni pag. 48
­ Demarcazione OCM
­ Impegni ex-post contratti di fornitura
­ Stabilità delle operazioni

Articolo 24 – Controlli ex post pag. 50

Articolo 25 – Disposizioni generali pag. 50
1. Errori palesi;
2. Costituzione fondo garanzia, procedura conto interessi;
3. Modalità di pagamento;
4. Conservazione e disponibilità dei documenti;
5. Recesso – Rinuncia – dagli impegni;
6. IVA e altre imposte e tasse;
7. Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro – prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura;
8. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al beneficiario;
9. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento;
10. Divieto di doppio finanziamento;
11. Cessione di aziende.









PREMESSA

Considerata la complessità degli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l’attuazione del PSR, per le quali sono richiesti ulteriori approfondimenti ed incontri;
Considerato pertanto che ad oggi non è possibile procedere alla presentazione informatica delle domande di sostegno;
Ritenuto necessario, pur nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in formato cartaceo, in modo da agevolare la ripresa degli investimenti nel settore agricolo, agroindustriale;

Il presente bando pubblico

• consente la presentazione di domande di sostegno esclusivamente in formato cartaceo al fine della decorrenza dell’eleggibilità delle spese eventualmente sostenute dopo la presentazione della domanda stessa;
• le domande di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente riproposte tal quali sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, pena la decadenza d’ufficio della domanda di cui sopra.

Si precisa che:

• la presentazione delle domande a valere sul presente bando non costituisce titolo preferenziale;
• l’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo lo loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento;
• Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in formato cartaceo, saranno riproposte tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, e concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie;







• Si fa presente che i contenuti della Relazione Tecnica, al momento della presentazione della domanda informatizzata, dovranno essere riportati integralmente nell’applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN;
• Gli investimenti di cui al Quadro E (Piano degli interventi – dettaglio interventi e sotto interventi) e riepilogati nel Quadro F della domanda in formato cartaceo, in allegato al presente bando, devono essere riproposti tal quali nella domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
• Nel caso in cui la domanda presentata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia difforme nei contenuti da quella presentata in modalità cartacea, fa fede quella presentata sul SIAN.


ARTICOLO 1
Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.
Operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.
Bando pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l’altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.
Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.







Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.
Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di

Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell’ammissione della domanda di sostegno.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
Grandi imprese: imprese che occupano più di 750 persone o il cui fatturato supera i 200 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Aiuti di Stato: gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del regolamento (UE) n. 1303/2013, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’articolo 5 del regolamento (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune" ("QSC) di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Focus Area: le priorità sono articolate in Focus Area – possono essere considerate come delle sotto priorità – e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi trasversali.


ARTICOLO 2
Descrizione degli Interventi

La presente operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agroalimentari laziali che realizzano investimenti materiali per la trasformazione, la trasformazione e commercializzazione







e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’Allegato I. Gli investimenti sono finalizzati a favorire: l'integrazione di filiera, il miglioramento delle tecnologie in funzione di una competitività rivolta al mercato globale, l'innovazione, la qualificazione delle produzioni, le prestazioni economiche e ambientali, l’aumento del valore aggiunto, la creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali.
I settori produttivi per i quali sono previsti gli investimenti sono: Ortofrutticolo
Vitivinicolo Lattiero/Caseario Carne
Olivicolo Ovicaprino Cerealicolo Florovivaistico


Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

a. siano coerenti con la Priorità P3 cui l’operazione stessa concorre:

“Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”.
b. siano coerenti con la Focus Area 3A in cui si colloca:

“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”
c. debbano mirare al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:

F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole F.18 Miglioramento dell’integrazione e dell’efficienza di filiera



Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:

• l’ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
• la creazione di nuovi prodotti e l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;

• la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
• la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corta attraverso la creazione di circuiti e reti;
• il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.


ARTICOLO 3
Ambito territoriale di intervento

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’intero territorio regionale. Gli investimenti, pertanto, dovranno essere ubicati su detto territorio. Per il rispetto di detta condizione si fa riferimento all’ubicazione del centro aziendale, pertanto, le strutture operative destinate alla trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle imprese agroindustriali, delle cooperative ecc. devono ricadere in prevalenza nel territorio regionale secondo quanto riportato:
• per le aziende agricole: dove ricade la prevalenza delle strutture operative o la maggior parte della SAU aziendale;
• per le imprese agroindustriali, soc. cooperative, ecc..: dove ricade la prevalenza delle strutture operative destinate alla trasformazione, trasformazione e commercializzazione.
Non sono ammesse a finanziamento operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della

Regione Lazio.



ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando:

1. le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:
- microimprese, piccole e medie imprese;

- imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro);
- grandi imprese.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014;
2. le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca che hanno partecipato alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.

Si precisa che:

• per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
• per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
• per sviluppo dei prodotti agricoli si intende l’introduzione di tecnologie e procedure tese a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, ad aprire nuovi mercati soprattutto nel contesto della filiera corta;
• gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato;
• non è ammissibile la sola vendita al dettaglio.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora i beneficiari siano anche produttori della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo inferiore al 40% rispetto al totale della materia prima trasformata, trasformata e commercializzata.


ARTICOLO 5
Spese ammissibili, decorrenza, spese non ammissibili, spese generali

Spese ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
a) costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione di prodotti agricoli. Sono ammessi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi DM 18/4/2005) ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione.
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature per l’introduzione di moderne ed innovative tecnologie volte a razionalizzare il ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari, a creare nuovi prodotti, a introdurre innovazioni tecniche e tecnologiche, ad aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori superando i limiti previsti dalla normativa vigente, a migliorare la qualità delle produzioni anche sotto l’aspetto della sicurezza alimentare. Rientrano tra le spese ammissibili anche i mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di merci connesse all’attività dell’impresa.
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti materiali di cui sopra, quali:
c) acquisto di software dedicati ai processi produttivi di trasformazione, commercializzazione dei prodotti;
d) acquisto di brevetti e licenze;

e) organizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;
f) spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del

15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020” pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.
Le spese per investimenti immateriali non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi investimenti materiali. L’importo relativo alla lettera d), non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali.


Si fa presente che, qualora le tipologie di costruzione richieste nel progetto rientrino tra quelle previste nella “metodologia per la determinazione dei costi di riferimento e foglio di calcolo per tettoie, fienili, stalle, magazzini e ricovero macchine e attrezzature con guida introduttiva alla compilazione” di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” si deve fare riferimento obbligatoriamente a queste ultime. Nel caso in cui la tipologia di costruzione non rientri nella fattispecie di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo.


Per l’acquisto di macchine e attrezzature è necessario fare riferimento al “prezzario delle opere agricole e forestali (costi di riferimento – aggiornato al 2015) e relativa metodologia di determinazione” di cui alla Determinazione n. G04375 del 29/04/2016, pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”. Nel caso in cui la tipologia delle macchine ed attrezzature non rientri tra quelle contemplate nel prezzario di cui sopra si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) oppure mediante valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.


Decorrenza dell’ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo di cui al presente bando, fatto salvo quanto stabilito nelle premesse, ad eccezione delle spese generali di cui alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”.

Per le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili l’ammissibilità decorrerà dalla data dell’evento.
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei lavori.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a sostegno le seguenti spese:

- acquisto di beni immobili;

- acquisto terreni;

- acquisto di macchine, impianti o attrezzature usate;

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

- contributi in natura;

- fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti;
- prestazioni volontarie non retribuite;

- lavori in economia

- interventi di sostituzione così come definiti dall’art. 12 del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
- opere di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti, riparazioni;
- acquisto di motrici di trasporto;

- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti conferiti, come riportati nei relativi contratti di fornitura e acquisto, provenienti da paesi extracomunitari;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;

- acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;

- spese di noleggio di macchine ed attrezzature;

- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;

- spese relative all’IVA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa in vigore;

- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;

- spese relative ad investimenti non iscritti o non iscrivibili nei beni ammortizzabili pluriennali, in quanto considerati spese correnti della gestione annuale dell’impresa;
- spese relative al contratto di leasing e le spese accessorie quali il margine del concedente, le spese di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente (vedi documento P.S.R. approvato e determinazione n. G03831 del
15/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;

- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

- spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità.


Spese generali

Per quanto riguarda le spese generali si rinvia al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G03831 del
15/04/2016 ed al provvedimento dell’Autorità di Gestione di successiva emanazione.



ARTICOLO 6
Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

a. Contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell’intervento;
b. Contributo in conto interessi;

c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Il beneficiario ammesso a finanziamento con determinazione dirigenziale, può optare, entro la data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno, per l’utilizzo del Fondo garanzia o del Fondo credito. Le procedure e le tempistiche da rispettare nella scelta degli Strumenti Finanziari saranno definite con successivi atti, all’esito della procedura di approvazione del documento di valutazione ex ante, da parte del Comitato di Sorveglianza.


Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L’aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che hanno partecipato ai Gruppi Operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.
Nel caso delle “grandi imprese” e delle “imprese intermedie” l’intensità massima dell’aiuto pari al

30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l’operazione sia realizzata nell’ambito di un progetto integrato della “filiera organizzata”.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

• Euro 7.500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile per le “imprese intermedie” e le “grandi imprese”;
• Euro 5.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile esclusivamente per le micro e piccole imprese;
• Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.



ARTICOLO 7
Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. assicurare il rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile a finanziamento indicati nel precedente Articolo 6;
2. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base di conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
3. dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell’investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extra aziendale;
Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli primari di provenienza extra aziendale forniti, in maniera prevalente, da produttori agricoli di base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la presentazione di contratti di fornitura/acquisto o altra documentazione;
4. presentare una relazione tecnica secondo lo schema allegato al presente Bando.



In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l’operazione non comporta effetti negativi sull’ambiente.


Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall’amministrazione competente conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.
La condizione per il rispetto di detto requisito ambientale è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall’ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.


Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato.


Per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.), gli stessi devono essere realizzati nel rispetto del Decreto stesso (gara d’appalto).

Al fine dell’inserimento nella graduatoria dell’istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 20 di cui al successivo Articolo 11 “Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie”.


I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.


I requisiti di ammissibilità per l’accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell’ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.


I beneficiari che intendono partecipare a progetti di filiera organizzata concorrono alle stesse selezioni previste per tutti gli altri progetti.


Progetti di filiera organizzata:

Fatto salvo quanto stabilito nel presente bando, per quanto riguarda i progetti di filiera organizzata si rimanda a quanto previsto nel Bando Pubblico relativo alla sottomisura 16.10 “Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera organizzata”, che attiva la filiera organizzata stessa e che sarà adottato con successivo atto.


ARTICOLO 8
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

La domanda di sostegno dovrà essere presentata su formato cartaceo secondo il modello allegato al presente bando pubblico e reso disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo” e deve essere compilata in tutte le sue parti, comprese dichiarazioni specifiche e soggettive ivi riportate.
Oltre alla compilazione della domanda di sostegno in formato cartaceo, dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti nella traccia allegata al presente bando. Tale Relazione inoltre, dovrà necessariamente riportare:
- il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese;

- l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) oggetto di richiesta di finanziamento e degli impianti (se presenti);
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione.
Si fa presente che i contenuti della relazione di cui sopra, al momento della presentazione della domanda informatizzata, dovranno essere riportati integralmente nel Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN.

2. Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base dei prezzari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso per categoria di spese secondo le indicazioni riportate nel precedente art. 5.

3. Contratti di fornitura/acquisto della materia prima stipulati a norma dell’Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27.

I contratti di fornitura/acquisto della materia prima di provenienza extra aziendale, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l’obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 2 (due) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.
Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell’inoltro dell’istanza, tramite la presentazione di contratti di fornitura/acquisto stipulati a norma dell’Art. 62 della L.
24 marzo 2012 n. 27 debitamente firmati e corredati dalla fotocopia dei documenti di identità dei contraenti.
In alternativa ai contratti di fornitura/acquisto possono essere presentati:

- per le Organizzazioni di Produttori, Cooperative agricole o Consorzi di cooperative, comprese quelle con vincolo di conferimento: elenco dei propri associati conferitori di prodotto oggetto di intervento, riportanti i dati anagrafici, l’ubicazione dell’azienda, la superficie interessata, la produzione conferita per qualità e quantità, a firma del presidente del consiglio di amministrazione;

- per il comparto olivicolo, idonea documentazione (Registro di carico e scarico su portale SIAN) tesa a dimostrare la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base;
- nel caso di prodotti per i quali “particolari situazioni strutturali della filiera”, rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base, può essere presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base. Si considerano quali “particolari situazioni strutturali della filiera” quelle nelle quali la struttura organizzativa della filiera sia caratterizzata da un numero elevato di piccoli produttori che realizzano quantitativi limitati dello specifico prodotto a condizione che l’impresa richiedente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di consolidati rapporti commerciali.

4. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.
La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale -

Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ecc… - riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione in Comune, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 120 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di ammissibilità delle domande di aiuto, pena la decadenza dagli aiuti. Tale termine può essere derogato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario mediante opportuna documentazione.
In allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata, pena l’esclusione dai benefici della presente Tipologia di Operazione:

• la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire ove previsto, riportante la data di presentazione in Comune;
oppure:

• la dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A.

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza alcuna osservazione da parte del

Comune, pena la decadenza. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.


Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione.
Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l’impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.

5. Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta utilizzando il Modello di “Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI” allegato al presente Bando, che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell’impresa.

6. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative,

oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

a) deliberazione dell’organo competente con la quale si richiama:

Y l’atto costitutivo e/o lo statuto,

Y gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
ed a seguire, nello specifico:

D si approva il progetto;

D si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
D si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
D si assume l’impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
D si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
D si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto).
D si dichiara di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
D si dichiara di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

7. Documentazione comprovante il punteggio richiesto.

Altre disposizioni

La Relazione Tecnica, deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.


ARTICOLO 9
Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 30 settembre 2016.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.
Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l’iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.


I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

La presentazione della domanda di sostegno in formato cartaceo deve avvenire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL e la stessa deve essere obbligatoriamente riproposta tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione, ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.
La domanda di sostegno, sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 8, deve essere trasmessa, in formato PDF, tramite e-mail certificata (PEC), all’Area Decentrata Agricoltura (di seguito ADA) competente per territorio, che prenderà atto dell’avvenuta presentazione della domanda stessa, e provvederà a comunicare al richiedente, sempre tramite PEC, l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. e ii, dopo l’avvenuta riproposizione della domanda stessa sul portale SIAN.
La domanda di sostegno cartacea, in funzione quindi dell’ambito provinciale ove si intende realizzare l’intervento, va inoltrata ai seguenti indirizzi:
- ADA di Frosinone - adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it

- ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it

- ADA di Rieti - adarieti@regione.lazio.legalmail.it

- ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it

- ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it



Entro il termine di chiusura del bando, e comunque prima del rilascio informatico, dopo che le domande sono state normalizzate sul portale SIAN, il richiedente può modificare la domanda di sostegno presentata ed i relativi allegati.
Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di sostegno e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 25.

La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, pubblica l’atto contenente, l’elenco delle domande presentate, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy.
I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo (istruttoria amministrativa) si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.
Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

ARTICOLO 10
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

L’istruttoria amministrativa sulle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando in modalità cartacea, potrà essere avviata solo dopo la loro riproposizione tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento. Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 57/95 di recepimento della stessa, è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC. La data di assegnazione all’istruttore costituisce l’avvio del procedimento.
In caso di documentazione risultata incompleta l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto

1990 n. 241 e ss.mm.ii, richiede all’interessato le integrazioni e per completare, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali, sempre tramite posta certificata PEC, dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.
La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno prevede una verifica formale della domanda, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In particolare la verifica riguarderà i seguenti elementi:
­ rispetto delle condizioni di ammissibilità ed obblighi pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
­ rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi attributi;

­ ammissibilità dei costi;

­ rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;

­ rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
­ conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori.


Viene, altresì, valutata la rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni rese ai fini dell’attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell’operazione.
Per l’ammissibilità dei costi sono utilizzati i prezzari attualmente vigenti per opere ed impianti di cui al precedente Art. 8 comma 2. L’Autorità di gestione potrà adottare con proprio provvedimento ulteriori prezzari.


Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura ed il controllo dovrà verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.


Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.


Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico, ivi compresi i soggetti non affidabili come precedentemente individuati;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella Tipologia di Operazione;

- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell’avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.


La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell’istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione dal regime di sostegno, sarà comunicata dall’ufficio istruttore (ADA competente) tramite posta certificata PEC all’intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali possono essere avanzate eventuali controdeduzioni.

Nella fattispecie, entro dieci giorni dalla comunicazione sopraindicata, il beneficiario può richiedere tramite PEC il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte all’ufficio istruttore (ADA competente). Il Dirigente di quest’ultima trasmetterà, via PEC, l’istanza di riesame all’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca che la esaminerà nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria unica regionale.

Trascorsi i tempi di cui al comma precedente, l’ADA competente per territorio, provvederà, entro i sei mesi successivi dalla pubblicazione dell’atto contenente, l’elenco delle domande presentate, a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili.


La Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca a seguito dell’istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà entro i successivi trenta giorni ad approvare con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), l’elenco delle “domande non ammissibili” e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”). Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.

ARTICOLO 11
Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 04/12/2015.
Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione e che saranno riproposte tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate con successivo provvedimento, concorreranno, unitamente alle domande presentate direttamente sul portale SIAN, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

4.2.1 Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)
4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA:
In linea con quanto stabilito nelle "condizioni di ammissibilità", saranno stabiliti, per ciascuna tipologia di progetto, una dimensione minima e massima di investimento.

Si precisa che il punteggio minimo di accesso è stato ridotto da 25 a 20 punti complessivi, a seguito dell’avvio della procedura scritta per la modifica dei criteri di selezione della presente tipologia di operazione;

Le condizioni per l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.
A. Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera.

La priorità è attribuita se il progetto è inserito in una "filiera organizzata", costruita nell'ambito della cooperazione attivata con la misura 16.10 e selezionata nell'ambito della stessa sottomisura. La priorità 4.2.1.A può essere attribuita solo se la selezione delle filiere organizzate nella misura 16.10 viene effettuata prima della definizione delle graduatorie di ammissibilità della presente misura 4.2.
B. Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per la valorizzazione di produzioni tipiche in zone montane.
La priorità viene attribuita se il progetto è inserito in una "filiera organizzata" in linea con quanto stabilito nel precedente criterio 4.2.1.A realizzato in zone montane secondo la classificazione dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.
C. Contratti di fornitura/acquisto del prodotto nel medio periodo o certezza del conferimento. La priorità viene attribuita se, al momento della presentazione della domanda di sostegno, vengono presentati contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto stipulati secondo le normative vigenti o nel caso in cui il conferimento sia effettuato dagli stessi soci.
La priorità viene attribuita se vengono presentati i contratti di fornitura/acquisto per almeno due anni a decorrere dalla realizzazione del progetto stipulati a norma dell’Art. 62 della L. 24 marzo 2012 n. 27, oppure, se vengono presentati gli elenchi dei soci e le relative produzioni conferite, nel caso di Organizzazioni di Produttori o di cooperative o di consorzi di cooperative che abbiano adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento. Tali contratti devono coprire almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare.
D. Contratti di acquisto stipulati con OP riconosciute come definiti dall’art. 152 del Reg. (UE) n.

1308/2013.

La priorità viene attribuita se almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare proviene da contratti di conferimento stipulati con OP riconosciute.
H. Sicurezza sul lavoro. Il punteggio viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente.

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente.
I. Aziende che dispongono di certificazione di processo/prodotto o energetiche per la

tracciabilità dei prodotti.


La priorità è attribuita alle aziende che dispongono, al momento della presentazione della domanda, di una certificazione di processo/prodotto (rispettivamente "UNI EN ISO
9001:2008" / "UNI CEI EN 45011") o certificazione energetica.

L. Progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità. La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza, in termini quantitativi, del prodotto agricolo di base conferito sia ottenuta nell'ambito di un Sistema di Qualità Riconosciuta.
La priorità è attribuita nel caso in cui prevale la quantità conferita dei prodotti agricoli di base di qualità certificata (Biologico, DOP, DOC, IGP, STG) EC2797. La prevalenza è calcolata sulla quantità totale della materia prima oggetto dei contratti di conferimento o documentazione equipollente.
Ma. Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore zootecnico.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore zootecnico relativi ai comparti bovino (carne e latte), ovicaprino e bufalino. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al costo totale dell'investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.
Mb. Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore ortofrutticolo.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al costo totale dell'investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.
Mc. Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore vitivinicolo.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al costo totale dell'investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.
Md. Progetti che prevedono interventi per la trasformazione/commercializzazione di prodotti nel settore olivicolo.
La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore olivicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata, con riferimento al costo totale dell'investimento, in applicazione del criterio della prevalenza economica.
Priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni dell’analisi SWOT.
N. Priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni dell’analisi SWOT.
La priorità viene attribuita nel caso in cui l'operazione persegue una o più delle delle priorità specifiche di comparto riportate nella tabella allegata.
O. Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare nel raggio di 70 Km di distanza. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione (riduzione di CO2).
La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo da trasformare proviene da contratti di conferimento stipulati con produttori di base il cui centro aziendale ricade a distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione (lunghezza effettiva del percorso).
P. Interventi che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente. La priorità è attribuita in relazione alla tipologia dell'intervento finanziato che dovrà avere ricadute positive sull'ambiente tra i quali: riduzione dei consumi energetici, riduzione dei consumi di acqua, utilizzo di imballaggi biodegradibili.
La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente. Gli interventi potranno riguardare: riduzione consumo energetici, riduzione dei consumi di acqua, reimpiego dei sottoprodotti ottenuti dai processi di lavorazione, utilizzo di imballaggi biodegradabili.
Qa. Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettati nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, nonché dell'organizzazione produttiva. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.
Qb. Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013.
La priorità è attribuita ai soggetti che realizzano investimenti innovativi inclusi tra quelli previsti nell' "elenco (catalogo) degli investimenti innovativi" predisposto dalla Regione sulla base delle innovazioni verificate e validate nell'ambito attuativo della misura 124 del PSR 2007/2013.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo pari a 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri di cui alla prima tabella del presente articolo. Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A relativo a
Progetti inseriti in "Filiere organizzate".


Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la Regione con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile.


Non è consentita la reiterazione delle domande di aiuto.



Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, saranno verificate nell’ambito dei controlli amministrativi (istruttoria amministrativa) e dovranno essere mantenute dal beneficiario almeno fino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. Qualora intervengano modificazioni che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.


Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del bando pubblico la Direzione Regionale competente può procedere al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre la graduatoria di ammissibilità.


ARTICOLO 12
Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando in modalità cartacea e successivamente normalizzate sul SIAN, nonché per quelle successivamente presentate direttamente con la procedura informatica SIAN, sono stanziati complessivamente Euro 32.500.000,00.
L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13
Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali(ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedimentali;

- dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;

- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.


Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14
Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate non oltre i 30 giorni successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata come di seguito riportato:
• per gli investimenti strutturali, sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al

Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all’ufficio istruttore;

• per le macchine e dotazioni, sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento (contratto di ordine, bolla, ecc….)


Gli interventi devono essere completati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione escluse le eventuali proroghe dei termini per l’esecuzione dei lavori.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:
- 12 mesi per operazioni che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);

- 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).



Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.
Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.


Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.


In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni.

ARTICOLO 15
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:
­ decesso del beneficiario;

­ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

­ calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda;

­ distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

­ epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

­ esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.


I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.


Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.


ARTICOLO 16
Varianti

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La domanda di variante, è presentata online sulla piattaforma SIAN, ad atto di concessione emanato, e va trasmessa tramite e-mail certificata (PEC) all’ADA competente.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.
L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.


1. Sono considerate varianti in corso d’opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d’opera si applicano le seguenti disposizioni:
- sono consentite esclusivamente varianti nell’ambito delle singole categorie di spesa, come individuate nel quadro economico dei provvedimenti di concessione dei contributi;
- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa nonché un aumento dei tempi di realizzazione;
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del

20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. Detta soglia del 20% può essere superata, fino all’intero ammontare dell’investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.


2. Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.


Sono considerati inoltre adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.


3. Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.


4. In tutti i casi le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell’iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.


ARTICOLO 17
Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.


I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.


Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 25.


Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;

- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);

- saldi finali.


Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 4, del Reg. (UE) 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 63, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.
La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell’Organismo Pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell’anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all’anticipo erogato.


Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.


L’anticipo erogato per un’operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell’ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della

“domanda di pagamento” e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all’anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;


L’anticipo può essere richiesto nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di concessione e il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nello stesso provvedimento di concessione.


I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul

100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall’Organismo

Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.



Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la sottomisura 4.2 sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione prevista.

La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno sessanta giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.


Gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti nei casi di seguito riportati:

1. Nel caso in cui non sia stato richiesto l’anticipo:

allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da documenti probatori che attestino l’avvenuto pagamento.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettuata in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.


2. Nel caso in cui sia stata erogata l’anticipazione:
allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture e da documenti probatori equivalenti.
In questo caso l’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta in rapporto all’aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell’anticipo erogato. La Regione può autorizzare l’Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all’avanzamento dell’investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell’anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrato il pagamento di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.


La somma degli acconti non può superare l’80% del contributo concesso.
Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto.
Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro il beneficiario può richiedere l’erogazione di due acconti.


Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.

Saldi

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la domanda di pagamento del saldo finale.


Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l’avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i sessanta giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori.


Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo avvenga oltre il termine dei sessanta giorni, e comunque entro i novanta giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori, verrà applicata la riduzione pari al 5% al contributo concesso.

La presentazione oltre i novanta giorni di cui sopra, comporta la decadenza totale della domanda e la revoca del contributo.

L’ADA competente, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.


I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici giorni.


Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.


Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- copia delle fatture e relativi documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, carta di credito e bancomat , bollettino postale, vaglia postale, MAV, Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;

- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- certificati di conformità per i macchinari acquistati;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .

Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.


Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una revisione in diminuzione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità, tale da collocare il progetto fra le non finanziate, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.


Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l’eventuale applicazione delle riduzioni.
Nel caso in cui l’iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all’investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d’arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all’iniziativa progettuale originaria.


ARTICOLO 18
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).
I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

­ della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
­ dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;

­ del rispetto del principio dell’unicità del finanziamento;

­ del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo di investimento.
La visita sul luogo di investimento può essere evitata nel caso in cui l’operazione è stata oggetto di campionamento per i controlli in loco e ogni qualvolta la struttura competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento. La visita sul luogo potrà essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.
ARTICOLO 19
Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur.
Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.


Obblighi dell’Autorità di Gestione

L’Autorità di Gestione provvede:

• a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
• a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l’elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
• ad informare i beneficiari del fatto che l’accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

Obblighi del beneficiario

• Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione;

b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;

c) l’emblema della Repubblica Italiana;

d) l’emblema della Regione Lazio.

• Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
a) fornendo sul sito web per uso professionale, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi

finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dello

Stato e della Regione;

b) esponendo, per le operazioni che comportano un investimento il cui sostegno pubblico totale supera Euro 50.000, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione, dallo Stato e dalla Regione;
c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera
500.000 EUR.

• Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
­ il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500.000 EUR;

­ l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione, dello Stato e della Regione.


• I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui al comma 2. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.


• Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) l’emblema dello Stato e della Regione quali riportati sul sito:

http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/manuale_d_identita_visiva-89/linee_guida_per_i_beneficiari-10/;
Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.

ARTICOLO 20
Controlli in loco

Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 49 e 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dei “controlli in loco”, che sono svolti annualmente su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall’Organismo pagatore.
Gli incaricati dei controlli in loco non devono aver effettuato controlli amministrativi sulla medesima operazione.


ARTICOLO 21
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo documento predisposto dall’Autorità di Gestione di concerto con le Direzioni regionali contenente le norme attuative regionali coerenti con la normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia.


Qualora si accerti che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l’aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.


In questi casi, sono d’applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.


Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,
contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita all’Autorità di Gestione.


Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l’ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.


ARTICOLO 22
Disposizioni per l'esame dei reclami

Le strutture dell’AdG, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, è consentito, contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, la proposizione, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.

Il ricorso va proposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.

Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo.


Ai fini dell’istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro novanta giorni dalla proposizione.

Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell’iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.



ARTICOLO 23
Limitazioni, vincoli ed impegni

Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva.

Il prodotto finale può non ricadere nell’allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in de minimis), valutando, se necessario, anche l'attivazione di una specifica procedura per l'introduzione di un aiuto di stato.


Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.


Impegni ex-post contratti di fornitura

Gli impegni assunti con i contratti di fornitura/acquisto della materia prima, sono successivi al completamento dell’investimento e decorrono dalla data di pagamento del saldo finale per una durata non inferiore a 2 (due) anni.
E’ consentita la facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i contratti fermo restando l’obbligo di dimostrare la fornitura della materia prima conferita di provenienza extra aziendale per almeno il 60% della produzione totale annua da trasformare nell’impianto.
Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato in maniera proporzionale alla differenza accertata al momento del controllo.


Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato ove applicabile:
­ cessino o rilocalizzino un’attività produttiva al di fuori dell’area del programma;

­ effettuino un cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un impresa o ad un ente pubblico;
­ apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.


2. Nel caso di un’operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.


3. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.


4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall’applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all’interno dell’area del programma.

Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente.

ARTICOLO 24
Controlli ex post

1. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell’atto di concessione del contribuito.
2. I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell’1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.
3. Gli incaricati dell’istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 25
Disposizioni generali

1. Errori palesi

1.1 Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.


1.2 Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati

1.3 L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

Qualora l’errore sia rilevato dal richiedente o suo delegato, la domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all’ADA competente che ne valuta l’ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, provvede alla correzione, in fase istruttoria, dandone comunicazione via PEC al richiedente o suo delegato; parimenti se tali errori sono rilevati dal funzionario istruttore, lo stesso provvederà d’ufficio alla correzione della domanda di sostegno dandone comunicazione al richiedente o suo delegato.
Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento. L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento.


2. Modalità di pagamento


Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda all’art. 7. “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” qui di seguito riportato.
Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.
Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l’importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:
1) l’ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell’acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.
Il beneficiario, fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), il beneficiario ha l’obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b) Assegno bancario. L’assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e bancomat. L’utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).


Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell’ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.


3. Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n.

1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.


Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 il periodo suddetto è di due anni.

L’Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.


Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della

Commissione Europea.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

4. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.


L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.


È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, “il trattamento dell’IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa nell’ambito dello strumento finanziario”. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c.

L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.

5. Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, Lavori in economia, contributi in natura
Non sono ammesse spese relative a:

- fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti;
- prestazioni volontarie non retribuite;

- lavori in economia;

- contributi in natura.

6. Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al

beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.


7. Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

1. Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.


2. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.


3. La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.



8. Divieto di doppio finanziamento

1. Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione Europea

2. Le spese finanziate nell’ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.



11. Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Si intende per:







a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

Ferme restando le condizioni di cui all’art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l’azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:
­ comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’Autorità di gestione l’avvenuta cessione dell’azienda e l’intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
­ presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.


Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del

05/04/2016;

2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

3. al documento relativo “ Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del

29/04/2016;

4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”

e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo

Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

allegati specifici disegni tecnici.

3.2.1 Descrizione dei prodotti agricoli di base e relativi contratti
Descrivere il prodotto agricolo di base da lavorare ricompreso nell’Allegato I del Trattato.
x indicare la quantità media annua di prodotto da lavorare;
x Indicare le quantità di prodotto agricolo per le quali si presentano i contratti di fornitura per almeno il 60% del prodotto annuo da lavorare o da commercializzare (nel caso di adottato uno statuto o regolamento con vincolo di conferimento dimostrazione che le quantità fornite coprano almeno il 60% della produzione totale annua da lavorare o da commercializzare).
x Indicazione della distanza dei fornitori (centro aziendale) dall’impianto di trasformazione.

3.3 Descrizioni delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell’investimento [descrivere le fonti finanziarie proprie e di terzi a copertura degli investimenti proposti, i tempi per la restituzione ed i tassi dei mutui, etc.] per la compilazione di questo paragrafo fare riferimento a quanto indicato nella maschera “Piano di copertura” e nella sezione “Debiti finanziari”]

3.4 Elenco completo delle iniziative già finanziate realizzate dall’impresa
[indicare se e quali altre iniziative già intraprese si sovrappongono finanziariamente a quella in oggetto ed in che modo si sovrappongono]

CAPITOLO 4 - I CAMBIAMENTI A SEGUITO DEGLI INVESTIMENTI

4.1 Le variazioni sulle produzioni aziendali e sui fattori di produzione
[illustrare le variazioni sulle produzioni (qualità, quantità), sulla tipologia di prodotti realizzati nell’impresa, altre attività o produzioni, specificando i prodotti e gli eventuali sottoprodotti, descrivendo le diverse tecniche produttive attuate, la qualità delle produzioni (es. DOP, IGP, DOCG, STG, DOC, BIO, convenzionale), le rese unitarie, le tecniche produttive attuate le quantità di prodotto agricolo di base da lavorare, trasformare, commercializzare.
x Descrizione della tipologia di prodotti agricoli in uscita in relazione all’Allegato I del
Trattato.

4.2 Le variazioni sull’organizzazione del lavoro in azienda
[illustrare le variazioni sull’organizzazione del lavoro in azienda (partecipazione del titolare alle attività aziendali, la manodopera familiare, la manodopera extra-familiare a tempo indeterminato o a tempo determinato)]

4.3 Le variazioni sul mercato di riferimento per le produzioni aziendali
[Illustrare il mercato di riferimento per area geografica (provinciale, regionale, nazionale, internazionale) e per canale commerciale (grossisti, grande distribuzione, intermediari, dettaglio, vendita diretta); modalità di consegna del prodotto (es. in campo, franco partenza, franco arrivo); condizionamento del prodotto (es. pulitura, essicazione, sistemazione in cassetta); tipologia di accordi stipulati con i clienti (contratti stagionali, annuali); metodi di stipula dei contratti (es. a voce, per iscritto, etc.); i prezzi di vendita per canale distributivo; tempi medi di pagamento; partecipazione a fiere e/o adesione a circuiti enogastronomici]

4.4 Descrivere i risultati economici e finanziari previsti.
[Illustrare i risultati economici attesi cosi come evidenziati nei prospetti di Conto economico della proiezione (PLV, Valore Aggiunto, Margine Operativo Lordo, Reddito Operativo, Reddito Netto). Illustrare l’esposizione finanziaria attesa così come evidenziata nel passivo dello Stato patrimoniale della proiezione]

4.5 Il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’impresa
[Illustrare il miglioramento apportato dal progetto in termini di parametri globali (sostenibilità ambientale, efficienza delle risorse, qualità delle produzioni, sicurezza sul lavoro ecc.)] [Fare riferimento alle specifiche previste nel bando di misura]
CAPITOLO 5– DATI E INFORMAZIONI PER IL PUNTEGGIO

Riportare i dati, le informazioni o la documentazione necessari per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell’ambito dei criteri di selezione. (Es.: Certificazione di conformità del prodotto - Attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema - Documentazione attestante la certificazione di qualità - Attestazione o documentazione che i macchinari o impianti dichiarati come innovativi siano stati brevettati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, ecc.). Riportare se si intende partecipare ad una Filiera Organizzata e la relativa motivazione.
 
 
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